No all’assegno divorzile se l’ex non mantiene la prole e possiede parte della casa coniugale
20 Aprile 2018
In tema di assegno divorzile, ai fini della verifica dei presupposti per la concessione dello stesso deve essere considerata la condizione dell'ex coniuge come persona singola, pertanto devono essere valutati la durata del matrimonio, la capacità di guadagno del richiedente, l'eventuale importo dell'assegno di mantenimento, nonché l'eventuale proprietà della casa ex coniugale e la presenza di prole (nel caso di specie, a fronte della stabile capacità di guadagno della ricorrente, del già concordato ridimensionamento dell'importo dell'assegno di mantenimento, della cessione da parte del resistente della metà della casa coniugale e dell'onere assunto dallo stesso di farsi carico di tutte le spese inerenti il mantenimento della figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente, deve essere rigettata la richiesta di assegno divorzile). |