Composizione della commissione giudicatrice. Regime transitorio

Redazione Scientifica
20 Aprile 2018

In attesa dell'approvazione dell'Albo nazionale dei membri delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.lgs. 50/2016, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 77 (che prescrive che i membri delle...

In attesa dell'approvazione dell'Albo nazionale dei membri delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.lgs. 50/2016, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 77 (che prescrive che i membri delle commissioni devono essere scelti tra soggetti esperti nella materia oggetto di gara, non appartenenti alla stazione appaltante), ma opera il regime transitorio di cui all'art. 216, comma 12. Pertanto, il provvedimento di nomina della commissione va debitamente motivato in ordine al rispetto dei criteri di trasparenza seguiti e della specifica competenza dei commissari. L'atto di nomina che si limiti a richiamare il curriculum del commissario è dunque illegittimo, né può giovare il rinvio a un regolamento interno della Stazione appaltante adottato in attuazione dell'art. 36, comma 8 del D.lgs. 50/2016, che si riferisce, pertanto, esclusivamente alle procedure di gara sotto soglia, laddove la gara è di rilievo comunitario. Il presidente della commissione deve essere un dirigente della stazione appaltante: fino cioè alla approvazione dell'albo nazionale dei membri delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.lgs. 50/2016, deve trovare applicazione - in mancanza di una specifica regolamentazione interna - la disciplina dettata dall'art. 84, comma 3 del D.lgs. 163/2006, che impone che la commissione sia presieduta da un dirigente, ovvero, in mancanza, da un funzionario in posizione apicale

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