Assistenza legale del minore: le questioni interpretative ex art. 336 c.c. all'esame del Massimario
19 Marzo 2018
Il caso. Due genitori hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello aveva confermato il provvedimento definitivo del Tribunale per i minorenni che li aveva dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, affidati ai servizi sociali. I ricorrenti sostenevano che in nessuno dei due gradi del giudizio di merito i minori erano stati assistiti da un difensore o da un tutore provvisorio.
Assistenza legale del minore in caso di conflitto di interessi con i genitori. La Suprema Corte ricorda che l'art. 336, u.c., c.c. che prevede la nomina di un difensore per il minore, si applica soltanto ai provvedimenti limitativi ed eliminativi della responsabilità genitoriale quando vi sia un concreto profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore e non anche alle controversie relative al regime di affidamento e di visita del minore stesso nelle quali la sua partecipazione si esprime attraverso il suo ascolto (cfr. Cass. civ., n. 7478/2014). Tale condivisibile principio non esaurisce, però, le questioni interpretative poste dall'art. 336, u.c., c.c.. Restano, infatti, da approfondire, con particolare attenzione alla posizione del minore, i profili della partecipazione indispensabile di tutte le parti alle fasi di merito del procedimento «di carattere, modalità di accesso e forma della difesa tecnica, della perimetrazione del “concreto profilo di conflitto di interessi” rilevante (per non incorrere nel rischio che sia accertato solo ex post), delle conseguenze dell'inosservanza della norma stessa». Ritenendo necessario uno studio preliminare di tali questioni, da estendere anche alla dottrina, la Cassazione dispone l'acquisizione di una relazione a cura dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, con rinvio a nuovo ruolo della causa. |