L’azione di nullità avverso una clausola del bando

20 Aprile 2018

Qualora una disposizione della lex specialis precluda ogni possibilità di vittoriosa partecipazione ad una procedura di gara, è onere del concorrente che lamenti il relativo vizio dedurlo in giudizio proponendo l'azione nel termine di decadenza di trenta giorni dalla pubblicazione del bando o dal ricevimento della lettera di invito. Tuttavia, ove se ne contesti la nullità, allora il termine da osservare è quello di centottanta giorni così come statuito dall'art. 31 c.p.a..

Con la sentenza in commento, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria si è pronunciato sulla tempestività dell'azione di nullità proposta avverso una clausola immediatamente escludente contenuta nella lex specialis.

Più nello specifico, il ricorrente (operatore economico attivo nel settore delle forniture ad uso medico), dopo aver preso parte ad una gara indetta dall'Amministrazione sanitaria per la fornitura di solventi biodegradabili per istologia, era stato escluso a causa dell'asserita non conformità della sua offerta alla legge di gara.

Segnatamente, a sostegno dell'esclusione, si adduceva che il prodotto da lui offerto non fosse totalmente biodegradabile, così come veniva espressamente richiesto nel capitolato tecnico.

Unitamente alla propria esclusione, il ricorrente impugnava anche gli atti di gara denunciando, per quel che qui rileva, tanto l'illegittimità della suddetta disposizione del capitolato tecnico sotto i profili della illogicità, irragionevolezza e non proporzionalità, quanto la sua nullità per impossibilità dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418, comma 2, cod. civ., giacché, secondo la ricostruzione da questi prospettata, non esisterebbe sul mercato un solvente con le caratteristiche richieste, posto che tutti i solventi biodegradabili non possiederebbero tale caratteristica al 100%.

Il TAR Liguria, definitivamente pronunciando sul ricorso, dopo aver dichiarato irricevibili le censure di legittimità dedotte avverso la controversa disposizione del capitolato tecnico - precisando che essa, rivestendo un carattere immediatamente escludente, avrebbe dovuto essere impugnata nel termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera d'invito - per converso, ha affermato la tempestività dell'azione di nullità proposta posto che, per tale azione, il termine da osservare sarebbe quello di centottanta giorni statuito dall'art. 31 c.p.a..

Giova precisare, tuttavia, che, nel caso di specie, la censura di nullità è stata rigettata a seguito delle risultanze della verificazione disposta giacché, l'oggetto della dichiarazione richiesta a pena di esclusione non era affatto impossibile in rerum natura.

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