Assicurazione per conto altrui o di chi spetta: azione diretta dell’assicurato nei confronti dell’impresa assicuratrice
23 Aprile 2018
Massima
Nel contratto di assicurazione per conto altrui, il beneficiario assicurato ha azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice ai sensi dell'art. 1891, comma 2 c.c., secondo cui i diritti derivanti dal rapporto contrattuale fanno capo direttamente all'assicurato. Il caso
Un medico dell'AUSL di Sassari rimane coinvolto in un sinistro stradale mentre, alla guida della propria vettura, fa ritorno a casa dalla propria sede di servizio. Conviene in giudizio la compagnia di assicurazione chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo dovutole per invalidità permanente e inabilità temporanea, in virtù della polizza assicurativa stipulata dall'AUSL di appartenenza con la Compagnia, volta a coprire gli infortuni subiti sia durante il servizio che in itinere. L'assicuratore convenuto sostiene che l'attrice sia priva di azione diretta nei propri confronti e contestando altresì il suo diritto all'indennizzo, in forza della franchigia del 3% sul capitale assicurato. Sostiene inoltre che, poiché l'attrice era stata coinvolta in precedenza in altro infortunio, ove aveva riportato un trauma analogo a quello di cui si discuteva, nulla le spettasse a titolo di indennizzo per l'invalidità permanente. La convenuta rappresenta, infine, che l'assicurato non aveva diritto ad alcun indennizzo per l'inabilità temporanea, per aver violato le disposizioni Condizioni Generali che gli imponevano di avvisare per iscritto del sinistro la compagnia assicuratrice entro dieci giorni dall'evento. Il Tribunale rigetta la domanda, ritenendo non indennizzabili da un lato le lesioni permanenti a causa della franchigia prevista, dall'altro quelle temporanee, essendo decaduti i termini per chiedere il risarcimento; la Corte territoriale conferma. Con unico motivo di ricorso il medico ricorre in Cassazione lamentando come il giudice di merito, pur qualificando ai sensi dell'art. 1891 c.c. la polizza de qua, avesse ritenuto d'ufficio che l'assicurato, in quanto estraneo al contratto, non avesse azione diretta contro l'assicuratore. La questione
La questione giuridica oggetto della sentenza in commento è la seguente: nel contratto di assicurazione per conto altrui il soggetto assicurato ha azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice? Quest'ultima è legittimata passivamente rispetto alle richieste dell'assicurato? Le soluzioni giuridiche
Ad entrambi i quesiti, tra loro evidentemente connessi, la Corte ha fornito risposta positiva. La Cassazione ha accolto il ricorso affermando che: a) la ricorrente ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice, ex art. 1891 comma 2 c.c. (per errore materiale si indica l'art. 1890 c.c.). Pertanto, fanno capo all'assicurato i diritti derivanti dal rapporto assicurativo (Cass. civ. n. 28695/2011 e Cass. civ. n. 13329/2004); b) conseguentemente sussiste la legittimazione passiva della compagnia assicuratrice controricorrente.
La soluzione della S.C. si allinea alla giurisprudenza consolidata di legittimità in materia. La Corte, accogliendo la tesi del ricorrente, ha inquadrato la fattispecie all'interno dell'assicurazione per conto altrui di cui all'art. 1891 c.c. In realtà non mancano precedenti (Cass. civ., sez. III, 18 giugno 1998 sent. n. 6062; Cass. civ., 22 novembre 1984 n. 6013) secondo i quali la polizza contro gli infortuni a favore di un terzo andrebbe sussunta sotto la fattispecie delineata dall'art. 1920 c.c. Secondo un precedente risalente di legittimità (Cass. civ., 8 novembre 1979, n. 5755) l'assicurazione contro gli infortuni (che è una forma di assicurazione sulla vita ove sia stipulata per conto altrui) è regolata sia dall'art. 1920 c.c. che dall'art. 1891 c.c.
L'assicurazione per conto altrui, al pari dell'assicurazione per conto di chi spetta contemplata dallo stesso articolo, si connota per la dissociazione soggettiva tra il contraente ed il titolare dell'interesse sostanziale ma se ne distingue perché, nel primo caso l'assicurato è individuato all'origine, mentre nell'assicurazione per conto di chi spetta il beneficiario è individuato, al momento dell'eventuale sinistro, nel titolare della situazione giuridica soggettiva collegata al bene. La struttura dell'art. 1891 c.c., in conformità al principio indennitario sancito dall'art. 1904 c.c., è volta ad evitare che il contraente, che non sia titolare dell'interesse sostanziale oggetto del contratto di assicurazione, possa conseguire un indebito arricchimento. Tuttavia, le parti legittimamente pattuire nella polizza che le ragioni nascenti dal contratto possano essere azionate solo dai contraenti e non dal terzo. L'art. 1891 c.c., comma 2 non è tra le disposizioni inderogabili di cui all'art. 1932 (Cass. civ., sez. III, sent. 31 gennaio 2012, n. 1362).
Ci si è chiesti se la polizza ex art. 1891 c.c. potesse o meno inquadrarsi all'interno della categoria del contratto a favore di terzo. La questione riveste carattere pratico soprattutto con riferimento alla applicabilità o meno alla ipotesi in questione dell'ultimo comma dell'art. 1411 c.c., secondo la quale, in caso di rifiuto del terzo di profittare della prestazione, quest'ultima viene acquisita dallo stipulante.
La giurisprudenza quasi unanime della Corte di Cassazione ha affermato che il comma 3 dell'art. 1411 c.c. non è applicabile all'assicurazione “per conto”.
In senso contrario si rinviene un precedente di metà degli anni 90 (Cass. civ., sez. lav., 25 maggio 1995 n. 5747) con il quale la S.C. ha inquadrato pienamente l'assicurazione per conto di chi spetta all'interno della categoria del contratto a favore del terzo, con possibile applicazione alla stessa dell'art. 1411 comma 3, e relativa acquisizione in favore dello stipulante della prestazione rifiutata dal beneficiario. Il contrasto, invero assai limitato, è stato risolto dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., sent. 18 aprile 2002, n. 5556) a favore della tesi nettamente dominante poiché all'ipotesi disciplinata dall'art. 1891 c.c., non è applicabile, attesa la sua natura indennitaria, l'art. 1411, comma 3, c.c.; la decisione riguardava un contratto di assicurazione stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate. La S.C. ha escluso che il primo potesse beneficiare dell'indennità sebbene l'assicurato non avesse profittato dell'assicurazione, avendo preferito chiedere il risarcimento del danno al vettore. Tale condotta, infatti, secondo la S.C., non può essere interpretata come "espresso consenso" ai sensi del comma 2 del citato art. 1891.
Successivamente la Corte di legittimità (Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2007, n. 13058) ha ulteriormente affinato la propria posizione definendo il contratto “per conto” come una vicenda negoziale sui generis di contratto a favore di terzo, alla quale si applicano tanto le norme proprie dell'istituto ex art. 1411 ss. c.c., quanto quelle del contratto di assicurazione nella parte in cui derogano ai principi generali dettati dalla legge per il contratto a favore di terzo. Dal combinato disposto degli artt. 1891, comma 2 e 1411 c.c. si delinea così la compatibilità tra le due figure con l'esclusione, in assenza di consenso espresso dell'assicurato, per lo stipulante della possibilità di acquisire la prestazione di cui al contratto di assicurazione. L'art. 1411 c.c., infatti, al comma 3, nella parte in cui, in caso di rifiuto da parte del terzo attribuisce la prestazione a favore del contraente, fa salva l'ipotesi che diversamente risulti dalla natura del contratto. Da tale compatibilità discende, altresì, che lo specifico requisito dell'interesse, nell'assicurazione ex art. 1891 c.c. va valutato ai fini della validità del contratto, sia con riguardo alla posizione dell'assicurato-terzo, a norma dell'art. 1904 c.c., sia con riferimento alla posizione dello stipulante, ai sensi dell'art. 1411 c.c. Sotto il primo profilo l'interesse assicurativo è collegato a una relazione economica tra un soggetto e un bene esposto a rischio, mentre, in relazione al secondo aspetto, l'interesse non necessariamente deve essere giuridico ma può essere anche di mero fatto, morale o di immagine (Cass. civ. sez. lav., sent. 16 aprile 2007, n. 9053). Osservazioni
La soluzione adottata nella decisione in commento è condivisibile in quanto conforme al dato testuale dell'art. 1891 c.c., che non consente diverse letture della norma. Appare, dunque, fuori discussione che con l'assicurazione per conto altrui o di chi spetta prevista dall'art. 1891 c.c. si crea un rapporto assicurativo diretto tra terzo assicurato e assicuratore. Il che pone problemi pratici, di non poco momento, che impongono una certa vigilanza nella gestione della vicenda contrattuale. Ne accenneremo, a titolo esemplificativo, soltanto alcuni. In primo luogo il contraente ha l'obbligo di informare l'assicurato dell'avvenuta sottoscrizione della polizza della quale soltanto quest'ultimo potrà avvalersi (Cass. civ., sez. III, 1 aprile 2003, n. 4917). L'assicurato deve, infatti, far valere i propri diritti entro il termine breve di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c. Pertanto l'assicurato “inconsapevole”, che si vede eccepita la prescrizione dalla compagnia di assicurazione, potrà chiedere il risarcimento dei danni al contraente per la violazione degli obblighi di buona fede. In secondo luogo, la vicinanza della figura delineata dall'art. 1891 c.c. con altre ipotesi (assicurazione a favore di un terzo, responsabilità civile) impone la massima chiarezza nella stipulazione delle clausole per evitare futuri contenziosi circa la qualificazione e i conseguenti diversi effetti da ricollegare alla polizza. Il contraente dovrà, quindi, ben focalizzare l'interesse sotteso alla stipula del contratto, visualizzandone in anticipo gli effetti. Ad esempio, se egli ha come scopo la tutela del proprio patrimonio contro i rischi derivanti da future richieste risarcitorie connesse alla propria attività, troverà preferibile stipulare una polizza per la responsabilità civile (art. 1917 c.c.), nella quale assicurato è lo stesso contraente. Se intende effettuare comunque una polizza ex art. 1891 c.c., avrà cura di ottenere dal terzo assicurato un consenso espresso a far valere i diritti derivanti dalla polizza “per conto” scongiurando la conseguenza irragionevole che, verificatosi il sinistro, l'assicuratore che ha incamerato il premio, in caso di rifiuto della prestazione e di diniego del consenso da parte del terzo, non dovrà corrispondere alcuna indennità assicurativa. |