Codice deontologico forense: in G.U. le ultime modifiche

Redazione Scientifica
23 Aprile 2018

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile scorso è stato pubblicato un comunicato del Consiglio Nazionale Forense con il quale si rendono note le ultime modifiche apportate al codice deontologico forense.

Modifiche al codice deontologico forense.

Pubblicato sulla G.U. del 13 aprile 2018, n. 86 il comunicato con il quale il CNF rende noto che, nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018, sono state deliberate le modifiche al codice deontologico forense relative alla disciplina degli artt. 20 «Responsabilità disciplinare» e 27 «Dovere di informazione».

Responsabilità disciplinare.

La disciplina dell'art. 20 è stata modificata come segue: «Art. 20 - Responsabilità disciplinare 1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, l. 31 dicembre 2012, n. 247. 2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli artt. 52, lett. c e 53, l. 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli artt. 21 e 22 di questo codice».

Dovere di informazione.

Mentre, la formulazione del comma 3 dell'art. 27, Codice deontologico forense è sostituita con la seguente: «Art. 27 - Dovere di informazione» Commi 1 e 2 invariati. 3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge. Commi da 4 a 9 invariati.

*Fonte: ilprocessocivile.it.

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