L’indicazione dei costi della manodopera e i limiti all’eterointegrazione della lex specialis

Luca Maria Petrone
23 Aprile 2018

La mancata indicazione dei costi della manodopera da parte del concorrente, nonostante violi l'obbligo dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, non può condurre all'automatica esclusione qualora tale obbligo non sia stato puntualmente richiamato nella lex specialis. Ne consegue la legittimità della condotta tenuta dalla stazione appaltante che non ha escluso il concorrente che ha omesso tale indicazione, anche sotto il profilo della tutela dell'affidamento riposto negli atti di gara.

Il caso. Una società impugna l'aggiudicazione della gara unitamente a tutti gli atti presupposti, lamentando la mancata indicazione nell'offerta economica dell'aggiudicatario dei costi della manodopera in violazione del disposto dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50 del 2016.

Il ricorrente deduce che, a fronte di tale mancata indicazione dei costi della manodopera, il concorrente dovesse essere escluso, risultando del tutto irrilevante anche la successiva richiesta di chiarimenti formulata dalla stazione appaltante al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 lett. d) D.Lgs. n. 50 del 2016, la quale costituirebbe, al più, tardiva ed illegittima attivazione della procedura di soccorso istruttorio.

Il quadro normativo di riferimento. Nell'esaminare la censura articolata, il Tar Lecce rileva preliminarmente che, alla luce dell'intervento normativo del D.Lgs. n. 56 del 2017, non residui alcun dubbio circa l'esistenza di uno specifico obbligo gravante sull'operatore economico di indicare nella propria offerta l'ammontare dei costi della manodopera.

È parimenti escluso che la mancata indicazione di tale voce di costo possa essere ovviata attraverso la procedura di soccorso istruttorio, trattandosi di elemento dell'offerta economica, in quanto tale sottratto all'applicazione dello strumento sanante di cui all'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50 del 2016.

La formulazione della lex specialis e i limiti all'eterointegrazione. Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Tar Lecce si sofferma preliminarmente sulla formulazione della lex specialis e sui moduli predisposti per la presentazione dell'offerta economica della gara in esame, rilevando che gli stessi non contenessero alcuna previsione e/o richiamo all'obbligo gravante sui concorrenti di esplicitare l'ammontare dei costi della manodopera.

Sulla scorta di tale rilievo in punto di fatto, il Collegio afferma la legittimità dell'operato della stazione appaltante volta a tutelare l'affidamento riposto dall'operatore economico nelle previsioni contenute negli atti di gara, ove non veniva in alcun modo evidenziato l'obbligo di procedere all'esplicitazione dell'anzidetta voce di costo, né tale indicazione era possibile stante la formulazione dei moduli della gara.

A sostegno della propria “singolare” ricostruzione, il Tar Lecce richiama i costanti orientamenti giurisprudenziali a mente dei quali l'eterointegrazione costituisce un'ipotesi del tutto eccezionale, atteso che i concorrenti debbano essere posti nella condizione di conoscere tutte le cause di esclusione attraverso la mera lettura degli atti di gara, la cui completezza costituisce lo strumento attraverso cui assicurare la certezza giuridica e la massima concorrenza.

Ne consegue che l'eterointegrazione della lex specialis con gli obblighi previsti a livello normativo incontra un controlimite necessario nella formulazione degli atti di gara e nell'affidamento in essi riposto dal concorrente.

Quanto al secondo motivo di censura, il Tar Lecce afferma che la verifica condotta dalla stazione appaltante sull'offerta della sola aggiudicataria - volta alla sola verifica della corrispondenza ai trattamenti salariali di cui alle Tabelle Ministeriali - non essendo un subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non costituisce in alcun caso una forma di illegittimo e tardivo soccorso istruttorio. Per cui, anche sotto tale profilo, l'operato della stazione appaltante deve intendersi esente da critiche.

In conclusione: Sussiste un obbligo di indicazione dei costi della manodopera in capo all'operatore economico ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50 del 2016, il quale deve essere correttamente evidenziato negli atti di gara. In mancanza di una specifica indicazione in tal senso, è legittima la condotta della stazione appaltante che non proceda all'esclusione dell'operatore economico, reo di non aver correttamente esplicitato tale voce di costo per aver fatto affidamento sulla formulazione letterale della lex specialis, allorquando vi sia stata una verifica della corrispondenza del costo della manodopera con le tabelle Ministeriali.