Classi e categorie di creditori (l. fall.)

Luca Jeantet
Paola Vallino
24 Aprile 2018

Le “classi” del concordato preventivo e le “categorie” dell'accordo di ristrutturazione hanno un contenuto descrittivo identico a fronte di una diversa qualificazione formale. Queste discipline muovono, infatti, dal principio comune secondo cui la formazione delle “classi” e delle “categorie” deve essere orientata all'omogeneità della posizione giuridica e dell'interesse economico dei creditori interessati.

Inquadramento

Le "classi" del concordato preventivo e le "categorie" dell'accordo di ristrutturazione hanno un contenuto descrittivo identico a fronte di una diversa qualificazione formale.

Queste discipline muovono, infatti, dal principio comune secondo cui la formazione delle “classi” e delle “categorie” deve essere orientata all'omogeneità della posizione giuridica e dell'interesse economico dei creditori interessati.

L'elemento che distingue le “classi” dalle “categorie” non è dunque sostanziale ma procedurale: nel concordato preventivo, la formazione delle classi è rimessa unilateralmente al solo debitore che formula la proposta concordataria destinandola ai creditori che hanno diritto di esprimersi in sede di adunanza, mentre, nell'accordo di ristrutturazione, le “categorie” sono l'esito della negoziazione diretta con i creditori che sono parte attiva del processo ristrutturativo.

Diversa è invece la disciplina del sovraindebitamento nella quale sono assenti i requisiti di omogeneità della posizione giuridica e dell'interesse economico, con la conseguenza che la proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, anche se disomogenee tra di loro, e semplicemente idonee a suddividere i creditori in base alla proposta economica a loro rivolta dal debitore.

Le classi nella disciplina del concordato preventivo

La suddivisione dei creditori in classi rappresenta una possibilità introdotta, nell'art. 160 l. fall., dal d.l. n. 347/2003 al duplice fine di favorire l'accesso al concordato preventivo, consentendo al debitore di concentrare nel minor numero possibile di classi i creditori di cui sia prevedibile un dissenso in sede di adunanza, e di rendere effettivo il principio della par condicio creditorum, riconoscendo, mediante trattamenti differenziati, la specificità di ciascuna posizione creditoria.

Sino ad oggi è stato pacificamente condiviso il principio di facoltatività della costituzione delle classi che è dunque rimessa all'arbitraria scelta del debitore.

In evidenza: Cass., 10 febbraio 2011 n. 3274

se il legislatore ha previsto la suddivisione dei creditori in classi come ipotesi meramente alternativa a quella della sola classica suddivisione degli stessi secondo il rango, privilegiato o chirografario, del credito (laddove il diverso trattamento è oggettivamente conseguente alla composizione della massa attiva e non dipende da una scelta) senza dettare criteri che comportino necessariamente la scelta di un'opzione o dell'altra, significa che la stessa è meramente discrezionale; se invero l'adozione delle classi fosse finalizzata al rispetto di esigenze ineludibili non può revocarsi in dubbio che le stesse avrebbero dovuto essere chiaramente individuate e l'opzione classificatoria resa obbligatoria ”.

Lo scenario è tuttavia destinato a cambiare, in quanto la legge delega per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza prevede la necessità di “individuare i casi in cui la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, è obbligatoria, prevedendo, in ogni caso, che tale obbligo sussiste in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne”.

In applicazione di questo principio, il collegato e successivo Codice della crisi e dell'insolvenza – pur confermando, nell'art. 90, la regola generale dell'eventualità della suddivisione in classi – tipicizza alcuni casi di obbligatorietà delle classi qualora (i) non sia previsto l'integrale pagamento o sia previsto il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati ed a seconda dell'oggetto della garanzia, (ii) non sia previsto il pagamento integrale dei creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali, (iii) sia previsto il soddisfacimento dei creditori con utilità diverse dal denaro, (iv) vi siano creditori titolari di garanzie prestate da terzi o creditori proponenti il concordato e creditori postergati.

La nuova disciplina non è ancora entrata in vigore, con la conseguenza che può essere oggi confermata la piena discrezionalità del debitore, salvo il divieto di alterazione dell'ordine dei privilegi ed il rispetto dei criteri dell'omogeneità della posizione giuridica e dell'interesse economico.

La posizione giuridica riguarda l'elemento soggettivo del creditore in relazione alla natura del rapporto derivante dal titolo sottostante, con la conseguenza che è essenziale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, distinguere le posizioni di creditore (e relativa tipologia), quella di garante, quella di cessionario di crediti, quella di concedente di beni in leasing.

In evidenza: Trib. Napoli, 30 novembre 2016, in Fall.

Per pervenire ad un giudizio di omogeneità delle posizioni giuridiche dei creditori, occorre considerare tutti gli elementi che le connotano, incluse tutte le garanzie prestate a ciascuno, anche da parte di terzi, in quanto esse arricchiscono la posizione giuridica e le tutele che il beneficiario ha a disposizione ”.

L'interesse economico discende, invece, dalle conseguenze del comportamento del debitore sulla posizione del creditore, quali, a titolo esemplificativo, l'interesse del creditore alla continuità aziendale ovvero alla liquidazione dei beni.

In evidenza: Trib. Napoli, 30 novembre 2016, in Fall.

Negli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari, l'interesse economico può essere considerato non omogeneo quando a fronte di una medesima posizione giuridica sono state concesse garanzie di tipologia differente, che indentificano, pertanto, un interesse economico diverso perché portatrici di differenti aspettative di recupero ”.

Si ritiene che ciascuna classe debba essere enucleata sulla scorta della contestuale utilizzazione di entrambi i criteri di legge, così escludendosi l'aggregazione dei creditori aventi la medesima posizione giuridica ma divergenti interessi economici e viceversa.

Il diverso trattamento proposto ai creditori appartenenti a classi diverse può essere quantitativo o qualitativo: nel primo caso, la diversità inciderà sulla misura del soddisfacimento, mentre, nel secondo caso, questa diversità riguarderà le modalità di soddisfacimento del credito.

A livello operativo, è possibile identificare tre criteri, non tipicizzati nella norma di legge, ma vigenti ed essenziali nella prassi concordataria.

Il primo è che la formazione delle classi deve essere esplicita, nel senso che va dichiarato trattarsi di un concordato “con classi”, precisando, eventualmente anche in sede di chiarimenti ai sensi dell'art. 162, comma 1, legge fall., quali siano i criteri d'attribuzione di ciascun creditore alle singole classi, pena l'inammissibilità della proposta.

La costituzione delle classi incontra, infatti, il limite generale del trattamento non ingiustificatamente discriminatorio e non può essere consentita allo scopo di incidere artificiosamente sulla deliberazione del concordato, con la conseguenza che sussiste un vero e proprio obbligo per il debitore di indicare, nel piano di concordato, i criteri di formazione delle classi, onde consentire al tribunale di valutarne, ex art. 163 l. fall., la correttezza a tutela dei creditori.

In evidenza: Trib. Brescia, 4 giugno 2008, in Giust. civ.

È inammissibile la proposta di concordato preventivo che preveda classi diversificate di creditori, senza indicare le ragioni che giustificano la formazione delle singole classi e i trattamenti differenziati previsti per dette classi, atteso che tale carenza non consente al tribunale di valutare la correttezza dei criteri di formazione delle classi ”.

Il secondo è che gli elementi identificativi delle classi devono essere riconoscibili e ragionevoli, essendo necessario che l'appartenenza dei creditori ad una classe dipenda da un tratto di comunanza, che la loro collocazione nella classe risponda a dati omogenei e che questi dati si fondino su criteri razionali, non arbitrari e non indifferenti rispetto al piano concordatario.

Il terzo è che l'esistenza di classi distinte deve avere una precisa giustificazione nel quadro complessivo della proposta, dovendo pertanto essere chiarito perché i creditori appartenenti ad una certa classe hanno un trattamento diverso rispetto a quelli di altra classe oppure perché sia previsto lo stesso trattamento a favore di creditori con collocazione diseguale, fermo naturalmente il limite per cui non può essere sovvertito l'ordine delle prelazioni.

In evidenza: Trib. Palermo, 17 febbraio 2006, in Fall.

In relazione ad una proposta di ammissione al concordato preventivo, il debitore ha un'ampia libertà di procedere alla formazione delle classi di creditori, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, ma non può fondare la sua scelta su criteri che risultino privi di collegamento economico e di logica coerenza giuridica (soddisfacimento in misura percentuale maggiore dei creditori lavoratori, anziché ipotecari) ”.

La legge fallimentare non prevede un numero minimo di creditori inclusi nella medesima classe, essendo dunque pacificamente condivisa l'ammissibilità di una classe formata da un solo creditore.

Ulteriore tema è quello se, in presenza di creditori postergati, che per loro stessa natura hanno posizione giuridica diversa da quella degli altri creditori, sia necessario includere questi creditori in un'apposita classe.

A tal riguardo, è possibile ma non obbligatorio includere in un'apposita classe i crediti derivanti dai finanziamenti dei soci a favore della società, poiché, in quanto postergati al soddisfacimento degli altri creditori ai sensi dell'art. 2467 c.c., hanno una posizione giuridica differente rispetto a quella dei creditori privilegiati o dei creditori chirografari.

In evidenza: Trib. Mantova, 11 aprile 2013, in Il Caso

“Nel concordato preventivo, nella formazione delle classi, è corretta la costituzione di autonoma classe composta dai crediti dei soci per il rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società, postergati, ai sensi dell'art. 2467 c.c., rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, essendo diversa la loro posizione giuridica, differente sia dai privilegiati che dai chirografari, posto che la citata norma ne prevede il rimborso solo dopo il soddisfacimento degli altri creditori.”.

Deve osservarsi che, nel caso in cui la proposta di concordato non preveda alcun soddisfacimento dei crediti postergati, la relativa classe ha valore meramente descrittivo, atteso il carattere solo apparente della stessa.

In evidenza: Trib. Milano, 29 settembre 2011 , in questo portale

“Nell'ambito della procedura di concordato preventivo i creditori postergati in forza del disposto dell'art. 2467 c.c. ovvero di un accordo di postergazione volontaria sono privi del diritto di voto, sicché la classe dagli stessi formata è dotata di carattere meramente apparente, potendo essere considerata tale esclusivamente sotto il profilo descrittivo.”.

Meritevole di ultima attenzione è poi la struttura delle classi in caso di concordato liquidatorio che, a seguito della recente riforma, ha visto l'introduzione da parte del legislatore della soglia minima di soddisfacimento del 20% di cui all'art. 160 l. fall.

La giurisprudenza di merito si è interrogata se, in tali ipotesi, la soglia del 20% vada applicata ad ogni classe di creditori chirografari o, piuttosto possano prevedersi anche pagamenti inferiori alla soglia del 20% per alcune classi purché, con riferimento al complessivo ammontare del credito chirografario, la soglia sia rispettata.

Secondo l'orientamento maggioritario, questa soglia deve essere intesa quale soglia minima di soddisfacimento dell'intero ceto chirografario, con la conseguenza che, in caso di formazione delle classi, sarà possibile per alcune di esse prevederne un soddisfacimento percentuale inferiore alla norma di legge a condizione che il complessivo trattamento del ceto chirografo rispetti il requisito di legge.

In evidenza: Tribunale Pistoia, 29 Ottobre 2015, in Il Caso

La nuova regola introdotta al quarto comma dell'articolo 160 legge fall. dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, che ha convertito il decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, secondo la quale la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, non si espande, nel concordato con classi, fino a condizionare il trattamento della singola classe tanto da imporre che per ciascuna classe la proposta debba necessariamente prevedere un pagamento non inferiore a detta soglia; depone a favore di questa interpretazione non solo il principio di ragionevolezza, per il quale è ragionevole prevedere un trattamento minimo per una classe composta ad esempio da creditori muniti di garanzie esterne, ma anche la lettera stessa della norma che si riferisce espressamente allo "ammontare" dei crediti chirografari e non già al singolo credito ”.

Depone a favore di questo orientamento “il tenore letterale dell'articolo 160, u.c., il quale da un lato non menziona l'ipotesi del concordato con classi e, dall'altro, fa riferimento all' ”ammontare” dei crediti chirografari” (Trib. Roma, Linee guida in ordine a talune questioni controverse della procedura di concordato preventivo, in www.tribunale.roma.it).

Le categorie nella disciplina dell'accordo di ristrutturazione

La suddivisione dei creditori in “categorie” è una possibilità introdotta nel nostro ordinamento con il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

Si tratta di una nuova fattispecie tra debitore e banche diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti, la quale se è stipulata con la maggioranza del 75% dell'ammontare del passivo riferibile a banche ed intermediari in deroga agli articoli 1372 e 1411 codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti, ai quali è riconosciuto il rimedio dell'opposizione con cui chiedere che la convenzione non produca effetti nei loro confronti.

In evidenza: Trib. Forlì, 5 Maggio 2016, in Il Caso

“L'accordo di ristrutturazione ex art. 182 septies l. fall. ha introdotto una particolare fattispecie di accordo di ristrutturazione alla quale si applicano cumulativamente le disposizioni dell'art. 182 bis e dell'art. 182 septies l. fall. Detto accordo si sottrae, in ragione dell'espressa deroga normativa, alla disciplina di cui agli artt. 1372 e 1411 c.c., per cui pare così condivisibile la tesi di chi ha ritenuto che in questo modo il legislatore abbia inteso perseguire il disegno di rendere gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari, piuttosto che contratti, ulteriori procedure concorsuali di stampo negoziale da affiancarsi ai concordati” .

Come per le classi del concordato preventivo, anche l'ipotesi di categorie è rimessa alla discrezionalità del debitore, con la precisazione che l'effetto coercitivo dei creditori dissenzienti sarà possibile solo a condizione della corretta inclusione dei medesimi in categorie ai sensi dell'art. 182-septies l. fall.

In evidenza: Trib. Forlì, 5 Maggio 2016, in Il caso

“Benchè l'art. 182 septies secondo comma l. fall. preveda la mera possibilità la formazione di categorie (“L' accordo può individuare una o più categorie fra i creditori.”), è evidente che una simile ripartizione è imprescindibile nel caso in cui si chieda l'estensione ai dissenzienti, stante l'obbligo di accertamento delle condizioni previste alla lettera a) del successivo quarto comma del medesimo art. 182 septies l. fall. L' imprenditore che solleciti l' omologa dell' accordo di ristrutturazione raggiunto con i propri creditori finanziari con estensione ai soggetti non aderenti deve perciò suddividere i propri creditori finanziari in categorie omogenee per posizione giuridica e interessi economici e raggiungere un unico accordo con tutti i componenti della categoria, rimanendo preclusa la possibilità di regolare diversamente i singoli rapporti, come invece può avvenire con i creditori non finanziari convenzionati” .

L'attuale formulazione dell'art. 182-septies l. fall. permette l'estensione forzosa ai creditori finanziari delle pattuizioni con i creditori aderenti all'accordo di ristrutturazione a condizione che concorrano le seguenti condizioni o requisiti: ( i) l'omogeneità con i creditori del cui trattamento si chiede l'estensione; ( ii) la conduzione delle trattative secondo regole di trasparenza e buona fede; ( iii) la completezza e l'aggiornamento dei flussi informativi resi ai creditori che si intendono coartare; ( iv) la convenienza rispetto alla migliore alternativa concretamente praticabile; e ( v) la natura coercibile delle pattuizioni.

Quanto all'omogeneità alla posizione giuridica ed agli interessi economici dei creditori, non si può non rilevare che ad una diversità di denominazione rispetto al concordato preventivo ("categoria" in luogo di "classe") corrisponde, come anticipato, un contenuto descrittivo identico.

In evidenza: Trib. Napoli, 30 novembre 2016, in Fall.

“deve intendersi per posizione giuridica la tipologia dell'operazione creditizia da cui il debito trae origine, e per interesse economico la tipologia della garanzia di soddisfazione per il creditore, con la conseguente necessità di tenere conto di eventuali garanzie collaterali detenute da alcuni creditori facenti parte della categoria.” .

Uno stesso creditore può essere incluso in categorie diverse nel caso in cui il medesimo soggetto abbia diversi rapporti finanziari con il debitore, che – tenuto conto della posizione giuridica e dell'interesse economico – afferiscono a categorie diverse.

In evidenza: Trib. Firenze, 26 ottobre 2017, inedita.

“nel riorganizzare i rapporti con il ceto bancario (...) il ricorrente, avvalendosi delle possibilità riconosciute dall'istituto dell'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari previsto dall'art. 182-septies l. f., ha suddiviso i creditori bancari in tre categorie: 1) creditori chirografari con garanzia prestata da soggetto terzo, 2) creditori chirografari senza garanzia collaterale, 3) creditori prededucibili.” Nel caso di specie, alcune banche sono state incluse nelle categorie dei creditori chirografari con garanzia prestata da soggetto terzo e dei creditori prededucibili in quanto le stesse erano titolari di rapporti bancari riconducibili a posizioni giuridiche ed interessi economici diversi.

Merita, sul punto, ancora precisare che il Tribunale, chiamato ad omologare l'accordo 182-bisl. fall. con previsione di estensione ex art. 182-septies l. fall. ad alcuni creditori inclusi in categorie, può modificare il classamento proposto dal debitore qualora ravvisi elementi non coerenti con il principio di omogeneità della posizione giuridica e dell'interesse economico.

In evidenza: Trib. Forlì, 5 Maggio 2016, in Il caso

“Deve ritenersi erroneamente formata la categoria dei creditori bancari chirografari non assistiti da garanzia considerando le sole garanzie ipotecarie e trascurando le garanzie fideiussorie prestate. Detto errore però non preclude l'omologa dell'accordo, dal momento che il Tribunale deve effettuare la verifica prevista dall' art. 182 septies quarto comma lett. a), l. fall. ponendo attenzione alla reale consistenza dell'indebitamento dell'impresa ed eventualmente operando una riclassificazione delle categorie malamente formate.”

In evidenza: Trib. Ivrea, 13 ottobre 2017, inedita.

“Disomogenea da queste è la posizione (...) di BANCA [*] (...). Tale considerazione, tuttavia, non impedisce l'omologa dell'accordo, atteso che il Collegio ritiene possibile la formazione di un'unica categoria di creditori chirografari in cui inserire l'unico creditore dissenziente BANCA [*]”.

Quanto alla corretta conduzione delle trattative, la disposizione di cui all'art. 182-septies l. fall., in materia di estensione degli effetti dell'accordo ai creditori non aderenti, richiede che i creditori appartenenti alla medesima categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in “buona fede”, con la precisazione che tale ultima espressione implica le necessità, da un lato, che le banche e gli intermediari siano chiamati a partecipare a tutte le fasi della negoziazione e, dall'altro, che venga loro assicurata completezza, aggiornamento e simmetria informativa.

In evidenza: Trib. Napoli, 30 novembre 2016, in Fall.

“Negli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari, l'omessa indicazione dell'importo delle garanzie e di qualsiasi informazione sulla consistenza e capienza delle stesse si traduce in una violazione del precetto di buona fede nelle trattative” .

A ben vedere, infatti, l'elemento che maggiormente distingue le “classi” del concordato preventivo dalle “categorie” dell'accordo di ristrutturazione è il fatto che, nel concordato preventivo, la formazione delle classi è rimessa unilateralmente al solo debitore mentre, nell'accordo di ristrutturazione, le “categorie” sono, come si dirà nel seguito, l'esito della negoziazione diretta con i creditori di un trattamento, se del caso differenziato, ma comunque rispondente alla posizione giuridica ed all'interesse economico di coloro che vi aderiscono, ferma a monte, quale ulteriore elemento differenziale, che uno stesso creditore possa essere inserito in più di una categoria in base al titolo da cui derivino le sue pretese.

In evidenza: Trib. Napoli, 30 novembre 2016, in Fall.

“Negli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari, l'omessa indicazione dell'importo delle garanzie e di qualsiasi informazione sulla consistenza e capienza delle stesse si traduce in una violazione del precetto di buona fede nelle trattative.” .

Quanto alla completezza e all'aggiornamento informativo, la norma in esame pone tra i presupposti per il conseguimento dell'adesione forzosa la completezza e l'aggiornamento informativo.

Il debitore deve rendere disponibile, nel corso della trattativa ed a titolo esemplificativo e non esaustivo, almeno la seguente documentazione: (i) la situazione patrimoniale aggiornata; (ii) l'informativa aggiornata sul current trading; (iii) il piano di risanamento; (iv) la manovra finanziaria; (v) il piano di tesoreria; e (vi) la bozza dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e rappresentazione dei suoi effetti.

Costituisce ulteriore requisito per l'estensione forzosa degli effetti è la convenienza (o meglio l'assenza di uno svantaggio) per i creditori bancari non aderenti coartati.

La norma richiede, in particolare, che i creditori “possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili”.

La terminologia usata riporta al giudizio di cram down di cui al quarto comma dell'art. 180, tuttavia, a ben vedere, le alternative concretamente praticabili devono essere individuate, calandosi nella realtà concreta dell'impresa in crisi, tanto in termini di prospettive, quanto di situazione contingente. Quale conseguenza, l'alternativa potrà essere, a seconda dei casi, il fallimento, il concordato in continuità, il concordato liquidatorio, una convenzione di moratoria temporanea con continuità aziendale o, astrattamente, anche la liquidazione volontaria.

Quanto alla natura coercibile delle pattuizioni, la disciplina concorsuale esclude la possibilità di erogazione coartata di nuova finanza, con la conseguenza che le uniche pattuizioni coartabili sono essenzialmente il consolido o lo stralcio dell'indebitamento e la rimodulazione dei termini di ripagamento del medesimo.

Guardando alla legge delega di riforma dalla disciplina concorsuale ed al collegato Codice della crisi e dell'insolvenza, si osserva che l'art. 5, comma 1, prevede, tra i principi e criteri direttivi, la necessità di “estendere la procedura di cui all'articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75 per cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee”.

Quale conseguenza ed ove questa disciplina venga confermata dal Legislatore, sarà auspicabilmente possibile coinvolgere i creditori commerciali e / o quelli istituzionali, quali l'Agenzia delle Entrate o gli Enti Previdenziali ed Assistenziali, nelle trattative di ristrutturazione, con conseguente possibilità di derogare, anche in assenza di specifici patti in deroga, alla regola per cui gli estranei devono essere pagati entro il termine di 120 giorni dall'omologa o dalla rispettiva scadenza.

Le classi nella disciplina del sovraindebitamento

L'art. 7 della Legge Sovraindebitamento prevede, inter alia, che “Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.”

Questa norma ammette, a discrezione del debitore e dell'organismo di composizione della crisi, la possibilità di dividere i creditori in classe.

La particolarità di questa disposizione risiede nella mancanza di una previsione in merito alle modalità ed ai criteri con cui le classi devono essere formate, con conseguente grande libertà decisoria in capo al debitore e dell'organismo di composizione della crisi ed esclusione di ogni limite posto nella legge fallimentare ai fini dell'organizzazione delle classi nel concordato preventivo e delle categorie nell'accordo di ristrutturazione.

Sono, infatti, assenti, nella disciplina del sovraindebitamento, i requisiti di omogeneità della posizione giuridica e dell'interesse economico (espressamente previsti in materia di “classi” nel concordato preventivo e “categorie” nell'accordo di ristrutturazione), con la conseguenza che la proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, anche se disomogenee tra di loro.

Non è peraltro previsto un controllo da parte del giudice sulla legittimità dei criteri di formazione delle classi adoperati dal debitore.

Quale conseguenza, è possibile affermare che la formazione delle classi prende le mosse unicamente dalla possibilità di suddividere i creditori in base alla proposta economica a loro rivolta dal debitore.

La legge non è chiara rispetto all'applicazione, ai fini della formazione delle classi, del principio della par condicio creditorum, anche se è bene precisare che la giurisprudenza ritiene questa regola vigente anche nella disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento.

In evidenza: Trib. Ascoli Piceno, 4 aprile 2014

“Quanto, più nel dettaglio, alla situazione dei creditori rispetto all'omologazione del piano, spicca il mancato richiamo al principio della par condicio (...) il vuoto normativo su questi aspetti solleva uno fra gli interrogativi di più ardua soluzione concernenti la norma in esame; non a caso, già in sede di primo commento, è emersa una netta divaricazione della dottrina in proposito. Da un lato vi è chi, muovendo dalla natura indiscutibilmente concorsuale dell'accordo con i creditori e del piano del consumatore, ne deduce che il contenuto di ambedue dovrebbe essere predisposto nel rispetto del principio della parità di trattamento fra i creditori, anche se esso non è strettamente richiamato dalla legge. Di conseguenza, si dovrebbe ritenere che, se si opta per la suddivisione dei creditori in classi, queste debbano essere formate da crediti aventi la stessa natura giuridica e che siano espressione di interessi omogenei, per i quali deve ovviamente essere proposto il medesimo livello di soddisfacimento. Di contro vi è chi sostiene che il silenzio della legge lasci assoluta libertà nella predisposizione del programma di composizione della crisi, cosicché – salvo quanto è previsto espressamente per alcune categorie di crediti: i crediti impignorabili, tributari, assistiti da cause di prelazione – i creditori non dovrebbero essere soddisfatti secondo la regola del concorso, potendo essere contemplate condizioni differenti per ciascuno, a prescindere dall'inserimento o meno in specifiche e differenti categorie o classi. In assenza di disposizioni definitive su tale spinoso problema, in attesa di interventi dirimenti da parte della giurisprudenza o, ancora meglio, da parte del legislatore, non può che darsi una lettura estensiva delle norme vigenti, improntata al deciso favor nei confronti del consumatore, che connota in genere tutta la disciplina in questione ”.

A differenza di quanto previsto per il concordato preventivo, la formazione delle classi non è rilevante ai fini del voto da parte dei creditori dell'accordo di sovraindebitamento.

La norma di cui all'art. 11, comma 2, della Legge del Sovraindebitamento stabilisce infatti che per l'omologazione dell'accordo come necessario e sufficiente il solo raggiungimento della maggioranza del 60% dei crediti complessivi, non essendo richiesto il requisito ulteriore del raggiungimento della maggioranza del maggior numero delle classi (come invece indicato per il concordato preventivo nell'art. 177, comma 1, l. fall.).

Riferimenti

Riferimenti Normativi:

  • Art. 182-septies, l. fall.
  • Art. 160, l. fall.
  • Art. 7, L. n. 3, 27 gennaio 2012
  • Art. 11, L. n. 3, 27 gennaio 2012
  • L. n. 155/2017
  • Bozza del Codice della crisi e dell'insolvenza

Giurisprudenza:

  • Cass., 10 febbraio 2011 n. 3274
  • Trib. Ascoli Piceno, 4 aprile 2014
  • Trib. Brescia, 4 giugno 2008, in Giust. civ. 2009, 9, I, 2037
  • Trib. Firenze, 26 ottobre 2017, inedita
  • Trib. Forlì, 5 Maggio 2016, in Il caso
  • Trib. Ivrea, 13 ottobre 2017, inedita
  • Trib. Mantova, 11 aprile 2013, in Il caso
  • Trib. Milano, 29 settembre 2011
  • Trib. Monza, 5 agosto 2010 in Il caso
  • Trib. Napoli, 30 novembre 2016 in Fall.
  • Trib. Palermo, 17 febbraio 2006, in Fall.
  • Trib. Pistoia, 29 Ottobre 2015, in Il caso
Sommario