Il partner associato ad una società di professionisti non può contribuire ad integrare i requisiti di partecipazione richiesti dal bando alla società

Redazione Scientifica
20 Aprile 2018

L'evoluzione giurisprudenziale e normativa ha definito esattamente quali sono gli strumenti giuridici dei quali l'operatore economico, che intende partecipare ad una procedura per...

L'evoluzione giurisprudenziale e normativa ha definito esattamente quali sono gli strumenti giuridici dei quali l'operatore economico, che intende partecipare ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto pubblico e che non sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'amministrazione, può servirsi per ampliare le proprie competenze tecnico – professionali e capacità economico – finanziarie e poter così rispondere adeguatamente alla domanda proveniente dall'amministrazione appaltante.

Ferma restando la possibilità per gli operatori economici di associarsi secondo varie formule (i raggruppamenti temporanei, i consorzi temporanei o stabili, le aggregazioni di imprese nella forma del c.d. contratto di rete, il c.d. gruppo europeo di interesse economico, GEIE) l'apporto di un soggetto esterno all'operatore che ne ha bisogno per integrare i requisiti di partecipazione richiesti dal bando deve avvenire mediante lo strumento del contratto di avvalimento di cui all'art. 49 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (in vigore al momento dello svolgimento della procedura in esame).

Tale forma di collaborazione consente ad un operatore, che sia privo di elementi esperenziali o requisiti economici, di partecipare alle procedure di gara e, d'altra parte, garantisce adeguatamente l'amministrazione, sia nella fase genetica, potendo verificare documentalmente l'effettività dell'impegno dell'ausiliaria, sia nella fase esecutiva, condividendo ausiliata ed ausiliaria la responsabilità nell'esecuzione dell'appalto (comma 4 dell'art. 49 cit.: “Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto”).

La sentenza impugnata non è quindi condivisibile laddove esclude l'utilizzazione del contratto di avvalimento, probabilmente per aver erroneamente premesso che il partner associato fa parte a pieno titolo della compagine societaria in ciò differenziandosi dall'ausiliaria rispetto all'ausiliata; è vero, invece, che il partner associato in partecipazione resta estraneo alla compagine societaria e contribuisce solo al singolo affare (tanto è che in dipendenza degli esiti di questo partecipa agli utili). La sua condizione è dunque del tutto assimilabile a quella dell'ausiliaria rispetto all'ausiliata in relazione alla singola procedura di gara.

Il partner associato (id est: l'associato in partecipazione) ad una società tra professionisti non può contribuire ad integrare i requisiti di partecipazione, di carattere tecnico – professionale ed economico – finanziario richiesti dal bando di gara alla società stessa che vi partecipa, se non attraverso la stipulazione di un contratto di avvalimento (o mediante l'attivazione delle altre forme di collaborazione previste dal codice dei contratti pubblici).

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