Il dies a quo del termine per impugnare il provvedimento di aggiudicazione: tra contrasti giurisprudenziali ed esigenze di certezza

Ester Santoro
24 Aprile 2018

Il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva decorre dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e non dalla data di ostensione dei documenti richiesti in sede di accesso agli atti. Infatti, la decorrenza del termine di impugnazione deve essere ancorata al momento in cui in concreto si è verificata ed è stata apprezzata la situazione lesiva, mentre la piena conoscenza del provvedimento causativo non può essere considerata operante oltre ogni limite temporale, in quanto ciò renderebbe l'attività dell'Amministrazione suscettibile di impugnazione sine die.

La decisione. Il TAR Lazio ha dichiarato tardivo il ricorso avverso l'aggiudicazione notificato oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 D.Lgs. 50 del 2016 che, nel caso di specie, conteneva tutti gli elementi idonei a fare percepire al ricorrente la conclusione non favorevole della procedura di gara e, dunque, la necessità dell'impugnazione dell'aggiudicazione.

Gli orientamenti… Il Collegio ha ricordato che in argomento sussiste un orientamento non univoco del Consiglio di Stato, che probabilmente verrà deferito all'Adunanza Plenaria. Infatti, secondo un primo indirizzo (Cons. St., Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 421), il termine de quo decorre dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, a prescindere dal fatto che essa contenga elementi sufficienti per formulare censure di legittimità, essendo onere del privato attivarsi per acquisire una compiuta conoscenza degli atti di gara. Secondo tale opzione ermeneutica, la diversa tesi che ancora il dies a quo al momento della conoscenza del vizio dell'aggiudicazione renderebbe mutevole ed incerto il termine di inoppugnabilità degli atti di gara, vanificando le esigenze di celerità che permeano il rito sui contratti pubblici e rischiando di compromettere la ratio del termine di standstill.

…contrastanti. Secondo altro e contrapposto indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2018, n. 718), invece, nel caso di comunicazione incompleta ovvero quando sia indispensabile l'accesso all'offerta dell'aggiudicatario per chiarire le ragioni che hanno spinto la stazione appaltante a preferirla, è dall'ostensione degli atti che decorre il termine di impugnazione dell'aggiudicazione, perché solo da questo momento l'impresa assume contezza degli errori in cui è incorsa la stazione appaltante; pertanto, secondo tale tesi, il termine di trenta giorni deve essere incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il soggetto che si ritenga leso dall'aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dell'atto e dei profili di illegittimità, ove non evincibili dalla comunicazione di cui all'art. 76.

Nel caso di specie, il TAR Lazio ha ritenuto di aderire al primo orientamento, ritenendolo più convincente, sulla base di due considerazioni. Innanzitutto perché, in termini generali, la decorrenza del termine di impugnazione deve essere ancorata al momento in cui in concreto si è verificata ed è stata apprezzata la situazione lesiva, mentre la piena conoscenza del provvedimento causativo non può essere considerata operante oltre ogni limite temporale, in quanto ciò renderebbe l'attività dell'Amministrazione suscettibile di impugnazione sine die. Inoltre, con specifico riferimento al settore dei contratti pubblici, va considerata la ratio acceleratoria delle norme processuali previste dall'art. 120 c.p.a., volte alla sollecita definizione del giudizio, in conformità con il principio di ragionevolezza dei tempi del processo e con quello di effettività della tutela giurisdizionale.

Vi è da aggiungere che, nel caso esaminato dal TAR Lazio, il ricorrente, pur avendo presentato l'istanza di accesso agli atti nella stessa data di ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione, aveva formulato una richiesta generica, dunque inammissibile, successivamente specificata, in primo momento, facendo riferimento alla sola offerta tecnica dell'aggiudicatario, in un secondo momento, richiedendo anche copia dei verbali di gara. In questo contesto, dunque, vi erano le condizioni per la tempestiva proposizione del ricorso, salva la formulazione di motivi aggiunti una volta conosciuti i documenti di cui era stato chiesto l'accesso.

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