L’Amministrazione può avvalersi dell’accordo quadro per la fornitura di farmaci, anche se sul mercato sono presenti meno di tre medicinali biosimilari

Redazione Scientifica
26 Aprile 2018

L'art. 15, comma 11 quater, del d.l. n. 95 del 2012, nell'imporre l'utilizzo dello strumento dell'accordo quadro con tutti gli operatori economici per la fornitura di...

L'art. 15, comma 11 quater, del d.l. n. 95 del 2012, nell'imporre l'utilizzo dello strumento dell'accordo quadro con tutti gli operatori economici per la fornitura di farmaci per i quali siano disponibili sul mercato almeno tre biosimilari, non vieta espressamente alle Amministrazioni di ricorrere al predetto strumento in presenza di un numero inferiore di biosimilari. Pertanto, in tali casi, la scelta è rimessa alla discrezionalità delle stesse Amministrazioni, le quali sono legittimate ad avvalersi di detto metodo di aggiudicazione anche per l'affidamento di farmaci il cui principio attivo sia contenuto in meno di tre medicinali biosimilari sul mercato.

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