Le investigazioni difensive nel processo per lesioni stradali
26 Aprile 2018
È consentito al difensore di un soggetto, indagato per aver investito un pedone e proseguito la marcia lasciandolo a terra, in sede di indagini difensive assumere a Sit la persona offesa?
Occorre anzitutto fare una premessa sul reato di lesioni personali stradali. Il comma 1 dell'art. 590 c.p. costituisce la norma base diretta a sanzionare le fattispecie di lesioni personali lievi, ossia produttive di quel processo patologico di difesa o restaurazione dell'organismo destinato alla guarigione clinica entro il 40° giorno, commesse con violazione delle norme in materia di circolazione stradale. Ai sensi dell'ultimo comma di tale norma, il delitto è punibile a querela della persona offesa e, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 274/2000, rientra nella competenza penale del giudice di pace. La l. 41/2016 ha introdotto l'art. 590-bisc.p. rubricato, lesioni personali stradali gravi o gravissime. Le lesioni stradali sono gravi quando dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni ovvero il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. Si qualificano, invece, come gravissime qualora vi sia una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; «la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella»; «la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. Il delitto è procedibile d'ufficio e rientra nella competenza del Tribunale monocratico.
La Suprema Corte (Cass. pen., Sez. II, 7 giugno 2007, n. 35589) ha disatteso la tesi secondo la quale la persona offesa non rientrerebbe tra le «persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa», cui il difensore può richiedere il rilascio di sommarie informazioni. Per la convocazione della persona offesa vigono regole particolari rinvenibili sia nelle Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, approvate dall'Unione delle camere penali Italiane, che nel codice deontologico forense. Infatti, l'art. 10 UCPI sotto la voce Inviti e avvisi: casi particolari stabilisce che «1. Per conferire, chiedere e ricevere dichiarazioni scritte o assumere informazioni da documentare dalla persona offesa dal reato i soggetti della difesa procedono mediante un invito scritto. 2. Se la persona offesa è assistita da un difensore, a costui è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Se non risulta assistita da un difensore, nell'invito è indicata l'opportunità che comunque un difensore sia consultato e intervenga all'atto». L'art. 55, comma 8, cod. deontologico sotto la voce Rapporti con i testimoni e persone informate, a sua volta, prevede che «Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all'eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell'invito è indicata l'opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all'atto». In conclusione, occorre ritenere che il difensore del conducente, in sede di indagini difensive, possa assumere informazioni dalla persona offesa dal reato nel rispetto delle norme sopra citate. |