Potere dell’ANAC di iscrivere nel casellario informatico le notizie utili

Roberto Fusco
26 Aprile 2018

A seguito dell'abrogazione dell'art. 8, comma 2, lett. dd, del d.P.R. n. 207/2010 persiste il potere dell'ANAC di iscrivere le notizie utili nel Casellario informatico. Tale annotazione presuppone che i fatti oggetto dell'iscrizione non siano manifestamente in conferenti, dovendo sussistere un'utilità della notizia iscritta per le stazioni appaltanti.

La vicenda. La sentenza in questione si pronuncia sulla vigenza dell'obbligo per l'ANAC di iscrivere le notizie utili nel Casellario informatico nonostante l'avvenuta abrogazione dell'art. 8, comma 2, lett. dd, del d.P.R. n. 207 del 2010 (operata dall'art. 217, d.lgs. n. 50 del 2016) che lo prevedeva espressamente e sui limiti di esercizio di detto potere di iscrizione.

Secondo la tesi di parte ricorrente, l'assenza nell'art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 di un espresso riconoscimento del potere di disporre a carico delle imprese le iscrizioni delle mere “notizie utili” (non riguardanti le ipotesi di esclusioni dalle procedure di affidamento ex art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016) e la contestuale abrogazione della disciplina regolamentare che, nella vigenza del d.lgs. n. 163/2006, consentiva tali iscrizioni, avrebbe determinato il venir meno del potere dell'ANAC di inserirle nel Casellario informatico.

La decisione. Tale tesi però non viene condivisa dal Collegio adito secondo il quale, dalla lettura complessiva delle norme del d.lgs. n. 50/2016, si evince la chiara volontà del legislatore di realizzare un sistema di controlli e di vigilanza sulle procedure di affidamento fondato anche sull'utilizzo di plurime basi dati (quali la banca data nazionale dei contratti pubblici, l'Osservatorio e il Casellario informatico), per la cui alimentazione non può prescindersi dalla pubblicazione delle “notizie utili”.

Si deve pertanto ritenere che, anche dopo l'abrogazione dell'art. 8, comma 2, lett. dd, del d.P.R. n. 207 del 2010, l'iscrizione nel Casellario informatico delle “notizie utili” sia un'attività che l'ANAC continua a dover svolgere, in quanto funzionale al compito assegnatole di supportare le stazioni appaltanti.

Una volta stabilito che l'ANAC abbia in via generale il potere si iscrivere tali “notizie utili”, il Collegio si interroga sulle modalità da osservare per esercitare tale potere. Dopo aver ricordato che l'iscrizione nel Casellario delle imprese delle informazioni ricevute costituisce per l'Autorità un atto dovuto (poiché assolve ad una funzione di “pubblicità-notizia”) viene precisato che i fatti oggetto di iscrizione non debbano essere manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario.

Quindi, deve sussistere un'utilità della notizia iscritta per le stazioni appaltanti; un'utilità che non pare esservi nel caso di specie che riguarda l'applicazione di un provvedimento cautelare non più produttivo di effetti a carico di un individuo ormai estraneo alla compagine sociale e afferente circostanze non ricollegabili alle attività della società ricorrente.