Il Parere del CdS sullo schema di Regolamento ANAC che disciplina la legittimazione a ricorrere della stessa Autorità dinanzi al giudice amministrativo

Redazione Scientifica
27 Aprile 2018

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere favorevole sullo schema di Regolamento sull'esercizio dei poteri dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'art. 211, commi 1 bis e 1 ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Lo schema di Regolamento all'esame della Commissione Speciale. «Si osserva che esso consta di 4 Capi e di 17 articoli. Il Capo I attiene alle “Disposizioni generali” (artt. 1 e 2); il Capo II disciplina il “Potere di cui all'art. 211, comma 1 bis - Ricorso diretto” (artt. 3 - 5); il Capo III disciplina il “Potere di cui all'art. 211, comma 1 ter - Ricorso previo parere motivato” (artt. 6 - 10); il Capo IV attiene alle “Disposizioni comuni, finali e transitorie” (artt. 11 - 17)».

La consultazione pubblica. «Come già osservato in relazione ad altri atti anche di natura regolatoria posti in essere dall'Autorità, deve essere sicuramente apprezzata la scelta di sottoporre a consultazione on line “volontaria” lo schema stesso, ancorché a tanto l'Autorità non fosse obbligata (in quanto, non essendo detto Regolamento assimilabile alle Linee guida vincolanti perché non detta regole di condotta per gli operatori, allo stesso non è applicabile il comma 2 dell'art. 213 del Codice dei contratti)».

Nessun eccesso di delega. A seguito dell'analisi della Commissione , «il Regolamento in esame può dunque in parte (artt. 5, 8 -15) ascriversi alla categoria dei regolamenti di organizzazione, essendo volto a disciplinare il procedimento che deve essere seguito nell'esercizio dei poteri speciali introdotti dai commi 1 bis e 1 ter dell'art. 211 del Codice dei contratti pubblici e rientra quindi nella fattispecie delineata dalla lett. d) del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, che prevede che il potere regolamentare possa essere esercitato per “l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni” . In virtù della delineata natura anche organizzativa del Regolamento in questione non sembrano configurarsi problemi di eccesso di delega».

Sul contenuto dello schema di Regolamento. «La Commissione Speciale dà un giudizio di massima positivo sullo schema di Regolamento sottoposto al suo esame».

Per le considerazioni della Commissione si rimanda al Parere in allegato.

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