Intercettazioni. Conseguenze dell'inutilizzabilità della perizia trascrittiva
30 Aprile 2018
La nullità della perizia trascrittiva rende inutilizzabili le intercettazioni?
La trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale e non implica l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico. L'attività trascrittiva non rappresenta un mezzo di assunzione anticipata della prova ma attiene ad un mezzo di ricerca della prova (le intercettazioni). L'osservanza delle forme, dei modi e delle garanzie, previsti per le perizie è solo funzionale ad assicurare che la trascrizione delle registrazioni avvenga nel modo più corretto possibile, costituendo la mera trasposizione grafica del contenuto delle intercettazioni. Ne deriva che non può mai essere sollevato un problema di utilizzabilità delle trascrizioni, ma di mera invalidità delle stesse, quando sia eccepita la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate. In ogni caso la nullità della perizia trascrittiva del contenuto delle conversazioni non fa derivare la inutilizzabilità delle risultanze delle stesse, atteso che la prova è costituita dalle bobine e dai verbali e il giudice può utilizzare il contenuto delle intercettazioni indipendentemente dalla trascrizione, procedendo direttamente al loro ascolto o disponendo una nuova perizia (Cass. pen., n. 13213/2016). E' il caso della perizia disposta dopo il rinvio a giudizio dell'imputato, da un giudice, quindi, incompetente. Si precisa, sul tema, che le trascrizioni effettuate dal perito incaricato dal Gup dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio sono illegittime anche se la riproduzione dei dialoghi in forma scritta sia stata disposta prima della definizione dell'udienza preliminare, in quanto il conferimento dell'incarico costituisce momento qualificante dell'attività di trasposizione della prova, che non può essere rimesso ad un giudice ormai privo di competenza funzionale. Tuttavia, il profilo della inutilizzabilità delle intercettazioni presuppone la denuncia della difformità tra il contenuto delle conversazioni e la loro trasposizione grafica e non può precludere al giudice procedente di disporre una nuova trascrizione in contraddittorio con la parte interessata (Cass. pen., n. 12458/2014). |