Il documento inviato via PEC al curatore appartiene al fascicolo informatico se indicato nel ricorso in opposizione

22 Gennaio 2018

La questione affrontata dalla Cassazione con l'ordinanza in commento riguarda l'interpretazione dell'art. 99 l. fall. nella parte in cui prevede che il ricorso in opposizione allo stato passivo debba contenere, a pena di decadenza, «l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti»
Massima

Il documento trasmesso alla PEC del Curatore e successivamente inserito nel sistema telematico appartiene al fascicolo informatico della procedura, che è destinato ad essere acquisito nella sua interezza nella sfera cognitiva del giudice dell'impugnazione, alla sola condizione che sia stato specificamente indicato nel ricorso in opposizione.

Il caso

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto avverso un decreto emesso dal Tribunale di Taranto con il quale era stata respinta l'opposizione allo stato passivo di un privato che si era visto respingere la domanda di ammissione al passivo della società presso la quale lavorava.

Secondo quanto statuito nel decreto impugnato, il Giudice della fase di opposizione aveva ritenuto di non essere obbligato ad acquisire i documenti contenuti nella domanda di ammissione al passivo e non (ri)prodotti, sebbene menzionati, dal creditore all'atto della presentazione del ricorso in opposizione.

Il Tribunale ha conseguentemente ritenuto l'opposizione non documentata, ancorché i documenti fossero stati specificamente indicati dall'opponente nel proprio ricorso.

La questione

La questione giuridica affrontata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in commento riguarda l'interpretazione dell'art. 99 l. fall. nella parte in cui prevede che il ricorso in opposizione allo stato passivo debba contenere, a pena di decadenza, «l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti». In buona sostanza la Corte intende verificare se in capo al creditore opponente vi sia o meno l'onere di (ri)depositare i documenti già prodotti nella fase di ammissione al passivo.

Le soluzioni giuridiche

Con l'interessante provvedimento in esame la Cassazione prende le mosse – per poi distaccarsene – da un proprio orientamento che, nel valorizzare il principio dispositivo, impone al creditore opponente di indicare e (ri)depositare i documenti giustificativi il proprio credito.

L'altro orientamento citato dalla Suprema Corte, pur non sconfessando l'esistenza di un onere in capo al creditore, ammette la possibilità di utilizzare i documenti precedentemente prodotti a condizione che siano stati specificamente indicati – così come prescritto dall'art. 99 l. fall. – e che sia stata formulata istanza di acquisizione.

Tanto premesso, la Corte effettua tuttavia un'interpretazione prettamente letterale della norma, ponendo l'accento sulle sui termini «indicazione specifica» e «dei documenti prodotti». In buona sostanza, la Corte ritiene che il creditore dovrebbe specificamente indicare tutti quei documenti – prodotti in sede di ammissione al passivo – che non sarebbero stati debitamente considerati nella valutazione del proprio credito.

Pertanto, l'intenzione che il legislatore ha voluto perseguire è quella, anche con riferimento al giudizio di opposizione allo stato passivo, di privilegiare la speditezza del procedimento; in tal senso deve quindi essere letto il richiamo alla sentenza Cass. civ., S.U., n. 14474/2015 secondo cui «le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva. Tali prove non devono essere disperse e ciò vale anche per i documenti, che una volta prodotti ed acquisiti ritualmente al processo devono essere conservati alla cognizione del Giudice».

Quanto sopra risulta ancor più pertinente alla luce della disciplina di ammissione allo stato passivo e di formazione del fascicolo di ufficio, così come riformata dall'art. 17, d.l. n. 179/2012.

Come noto, la domanda di ammissione al passivo, a seguito della riforma, può essere esclusivamente presentata mediante trasmissione alla PEC del Curatore, unitamente ai documenti fondanti il diritto del creditore, così come prescritto dall'art. 93, comma 2 e 6, l. fall..

Ciò comporta che l'art. 99 l. fall., coordinato con la nuova disciplina di formazione del fascicolo della procedura, debba essere letto nel senso di ritenere la locuzione «documenti prodotti» di cui al comma 2, n. 4, come esclusivamente riferita – unitamente ai titoli di credito depositati in originale preso la cancelleria ed a quelli allegati al ricorso in opposizione– ai documenti tramessi mezzo PEC al Curatore assieme alla domanda di ammissione allo stato passivo.

Il documento, quindi, una volta depositato (o meglio trasmesso alla PEC del Curatore) entra a far parte dell'unico fascicolo della procedura che, in base all'art. 9, comma 1, d.m. 11 febbraio 2011, n. 44, è il raccoglitore di «atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo».

In conclusione, il documento che si trova (e che quindi sia stato acquisito) nel fascicolo informatico, sempre che sia stato specificamente indicato nel ricorso in opposizione, resta nella sfera di cognizione del Giudice, anche nella fase di opposizione.

Osservazioni

La sentenza in commento, nel richiamare i principi di ragionevole durata del processo e di non dispersione della prova, mette in risalto – seppur in maniera indiretta – i benefici apportati alla Giustizia dal “sistema” processo telematico.

Ad avviso di chi scrive non dovrebbe essere necessario procedere alla (ri)acquisizione dei documenti da parte del Giudice dell'opposizione; il sistema, infatti, dovrebbe prevedere un'automatica associazione del fascicolo relativo alla fase di ammissione al passivo (che vista la procedura riformata è interamente digitale) con quello creato successivamente per la fase di opposizione.

La speranza è che in un futuro molto prossimo si possa assistere ad una completa informatizzazione del sistema Giustizia sì da portare indubbi benefici alla speditezza dei procedimenti ed alla vita di noi Avvocati.

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