Prassi nelle esecuzioni immobiliari telematiche: le linee guida del CSM

Alessandro Barale
24 Gennaio 2018

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato un documento contenente indicazioni operative dirette agli uffici giudiziari, volte a raccogliere, esaminare e diffondere le c.d. buone prassi nell'ambito dell'espropriazione immobiliare. Considerata l'ormai quasi integrale telematizzazione del procedimento, molti aspetti trattati nelle linee guida involgono questioni afferenti al processo telematico e vengono in questa sede passati in rassegna e brevemente approfonditi.
Gli obbiettivi delle Linee guida del CSM

Il Consiglio Superiore della Magistratura, già da tempo impegnato ad individuare le c.d. buone prassi seguite dagli uffici giudiziari con l'obiettivo di favorirne la diffusione, ha approvato un documento che illustra e descrive le migliori prassi in materia di espropriazione immobiliare. Trattandosi ormai di un procedimento quasi esclusivamente telematico, sono molteplici gli aspetti affrontati che coinvolgono il PCT.

L'obiettivo delle indicazioni operative fornite dal CSM è quello di assicurare efficienza, efficacia e rapidità nella liquidazione dei cespiti staggiti, per conseguire il massimo ricavato nel minor tempo possibile, contemperando i diversi interessi in gioco nel procedimento: primi fra tutti il soddisfacimento delle ragioni creditorie, la tutela del patrimonio del debitore esecutato, la responsabilità dello Stato per l'eccessiva durata del processo.

La telematizzazione del processo in ambito esecutivo consente tra l'altro agli uffici giudiziari di effettuare un più efficace monitoraggio dei procedimenti esecutivi in corso, controllando lo stato in cui ciascuno di essi si trova e dunque, in definitiva, garantendone la speditezza.

Ad esempio, osserva il documento in commento, la gestione telematica dei fascicoli offre a ciascun magistrato la possibilità di individuare immediatamente sul proprio ruolo le udienze per cui non si è ancora tenuta l'udienza ex art. 569 c.p.c., potendo così rimediare ad eventuali omissioni, nonché di verificare i tempi di svolgimento delle fasi delegate, riuscendo in tal modo a controllare l'operato degli ausiliari nominati e ad intervenire su di essi per evitare inefficienze o ritardi; allo stesso tempo, gli strumenti informatici potranno agevolare la calendarizzazione delle udienze nell'ottica di un efficace assorbimento dell'arretrato.

La "telematizzazione integrale" del fascicolo dell'esecuzione

Condizione per l'effettivo raggiungimento dei risultati che hanno mosso il legislatore nella “telematizzazione” del processo civile è che la gestione telematica coinvolga l'intero procedimento e tutti i suoi attori. Tale risultato, nell'ambito dell'espropriazione forzata, è stato ormai raggiunto, seppur gradualmente, prima con l'entrata in vigore dell'obbligo di deposito telematico per gli atti successivi a quelli con cui si inizia l'esecuzione (con l'originario art. 16-bis, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221), poi con l'ormai non più recente introduzione dell'obbligo di depositare, a cura del creditore procedente, il titolo esecutivo, l'atto di precetto e l'atto di pignoramento immobiliare in copia autentica informatica (tramite scansione degli originali restituiti dagli ufficiali giudiziari, ancora necessariamente analogici) ed infine con la realizzazione del Portale delle vendite pubbliche.

L'esigenza di una telematizzazione integrale del procedimento esecutivo – già sottolineata in molte sedi – è condivisa dal CSM che, dal proprio punto di vista, evidenzia come ciò sia essenziale anche per il monitoraggio dei procedimenti da parte dell'ufficio giudiziario.

A tale fine, come sottolinea il documento in esame, è essenziale che prima di tutto sia il magistrato a preoccuparsi di redigere con gli strumenti del processo telematico i verbali delle udienze nonché i propri provvedimenti, così da agevolarne e rendere immediata la consultazione e risparmiando al personale di cancelleria l'esigenza di provvedere alla scansione.

Oltre a quanto appena, evidenziato ad oggi restano “fisiologicamente” atti analogici nel procedimento di espropriazione immobiliare:

- l'atto di pignoramento immobiliare che l'ufficiale giudiziario notifica per l'avvio dell'espropriazione, che, ove l'UNEP avesse a disposizione le infrastrutture necessarie, potrebbe essere gestito telematicamente quantomeno nelle ipotesi in cui il debitore esecutato disponga di PEC iscritta nei pubblici elenchi, mentre negli altri casi – a prescindere dall'informatizzazione dell'UNEP – non vi sarebbe alternativa alla notifica tradizionale;

- gli atti del debitore esecutato, che condivisibilmente è sempre autorizzato al deposito di atti analogici, considerata la non necessità del patrocinio del difensore nel processo espropriativo sul lato debitorio.

Il documento non si pronuncia su un aspetto che sarebbe invece stato meritevole di approfondimento, ovverosia la permanenza della necessaria presenza del titolo esecutivo in originale in formato analogico nel fascicolo dell'esecuzione, questione risolta allo stato in modo difforme dagli uffici giudiziari italiani.

Se da una parte le modalità di iscrizione a ruolo del procedimento non introducono un obbligo di depositare in forma cartacea il titolo esecutivo, dall'altra rimane in vigore l'art. 488 c.p.c., che stabilisce le modalità da seguire per la sostituzione del titolo esecutivo con una copia autentica ove l'originale venga prelevato dal fascicolo.

Come già evidenziato in altra sede, l'assenza di disposizioni che impongono il deposito del titolo esecutivo in forma originale analogica e soprattutto l'esigenza di formare un fascicolo interamente telematico – esigenza ribadita anche dal documento in commento – inducono a propendere per la soluzione che esclude la necessità del deposito cartaceo del titolo, sennonché, viste le differenti prassi seguite dagli uffici, sarebbe stata opportuna una precisazione sul punto nell'ambito delle indicazioni fornite dal CSM, così da rendere omogeneo nei Tribunali italiani un aspetto non trascurabile del processo esecutivo.

Documentazione ipocatastale, giuramento degli ausiliari del Giudice e deposito della relazione di stima

In merito alla documentazione ipocatastale, il documento mette in luce le difficoltà legate al loro esame da parte del magistrato e suggerisce di delegare, almeno in parte, l'attività allo stimatore e al custode – ciascuno in riferimento alle proprie competenze – ovvero di istituire un “ufficio del processo di esecuzione forzata” che coinvolge i giudici onorari e i c.d. stagisti per il vaglio della documentazione.

Ai soggetti così coinvolti sarà richiesto di compilare un file riepilogativo che agevoli la successiva verifica finale compiuta dal magistrato.

Sebbene il documento in discorso taccia sul punto, va segnalato che, considerata l'importanza dell'incombenza, necessaria per evitare errori poi difficilmente rimediabili una volta esperita la vendita, alcuni uffici giudiziari richiedono la produzione di c.d. copie di cortesia della documentazione ipocatastale – considerata l'oggettiva difficoltà di un suo esame “a video” – quantomeno nell'ipotesi in cui il creditore non si sia avvalso della relazione notarile.

Ulteriore aspetto trattato dal documento relativo ai profili telematici è la prassi, giudicata positivamente dal CSM, di sostituire le attuali incombenze espletate per formalizzare l'accettazione dell'incarico da parte dello stimatore e del custode, nonché il successivo giuramento, con il deposito telematico di un atto firmato digitalmente dagli stessi, formato su modelli standard, contenente l'accettazione dell'incarico conferito dal Giudice dell'esecuzione ed il giuramento prestato dall'ausiliario.

Trattandosi di incombenze perlopiù formali, l'indicazione di assolverle mediante il deposito telematico di un atto non può che essere vista con favore, in quanto la provenienza e la paternità del c.d. giuramento telematico sono entrambe garantite dalla modalità di deposito seguita e dalla sottoscrizione digitale del documento.

Il deposito telematico della relazione di stima rende il documento immediatamente conoscibile, sicché le parti avranno la possibilità di esaminarlo e di svolgere le proprie deduzioni direttamente all'udienza successivamente fissata senza necessità di richiedere ulteriori rinvii che, considerata la possibilità ora descritta, il Giudice dell'esecuzione dovrebbe evitare di concedere.

La necessità che la relazione di stima sia redatta in modo chiaro ed esaustivo si giustifica non soltanto con l'esigenza che essa possa essere esaminata agevolmente dagli attori del processo esecutivo, ma anche con il fatto che, una volta resa disponibile sui siti internet per la pubblicità on line, costituirà il primo elemento di valutazione dei potenziali acquirenti; per tale ragione il documento suggerisce altresì l'allegazione di un dettagliato corredo fotografico.

La vendita ed il trasferimento dell'immobile pignorato

Il CSM evidenzia la necessità di una puntuale ed omnicomprensiva redazione dell'ordinanza di vendita, di regola delegata e per la quale un ruolo essenziale è ormai svolto dal Portale delle Vendite Pubbliche, alla cui trattazione si rimanda (v. A. Barale, R. D'Aprile, Portale delle vendite pubbliche: le modalità di vendita e l'offerta telematica, in IlProcessotelematico.it).

Una volta aggiudicato l'immobile, è fondamentale che l'emissione del decreto di trasferimento sia quanto più tempestiva, sia perché l'aggiudicatario ha già corrisposto il prezzo d'acquisto e quindi è interessato ad ottenere al più presto la proprietà del bene, sia in relazione al fatto che il trasferimento costituisce il presupposto della successiva fase distributiva, nella quale troverà soddisfazione il ceto creditorio.

Per agevolare la rapidità delle operazioni il CSM suggerisce di richiedere al professionista delegato – se del caso ordinandolo già nell'ordinanza di vendita – di procedere in tempi prestabiliti al deposito della bozza del decreto di trasferimento, raccomandando che la stessa sia messa a disposizione del giudice dell'esecuzione in formato editabile così da consentirgli di operare immediatamente sul documento.

Molti aspetti trattati dal documento in commento, pur non involgendo direttamente profili attinenti al processo telematico, evidenziano che il ricorso agli strumenti informatici agevola notevolmente lo svolgimento del processo esecutivo, come ad esempio l'utilizzo di modelli per la redazione delle ordinanze di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c., nonché per le ordinanze di delega, per l'ordine di liberazione dell'immobile e per il decreto di trasferimento (allegati al documento in esame).

Al fine di contenere l'attività d'udienza, il CSM sottolinea l'opportunità di ricorrere possibilmente ad un contraddittorio cartolare tra le parti fuori udienza in merito alle questioni su cui si rende necessario un confronto, attività notevolmente agevolata nell'ambito di un procedimento in cui il deposito di atti si risolve con un'attività telematica che non richiede un accesso fisico presso l'ufficio.

Il documento evidenzia, infine, alcune criticità di cui auspica la soluzione con il coinvolgimento dei competenti organi ministeriali, quali ad esempio la mancata implementazione dei sistemi in merito all'assegnazione automatica dei fascicoli dell'esecuzione, funzione ad oggi disponibile soltanto in ambito SICID e non SIECIC, e manifesta altresì la necessità di definire i modelli XSD della relazione di stima nonché dei rapporti riepilogativi iniziale, semestrale e finale, ex art.-16 bis, comma 9-sexies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

In conclusione

È in definitiva da accogliere con favore l'interesse dimostrato dal CSM all'efficienza delle procedure esecutive immobiliari ed in generale all'esecuzione forzata, quell'attività che, nel quadro della tutela giurisdizionale, è volta a conseguire l'attuazione pratica e materiale della regola di diritto e che in definitiva assicura effettività alla fase di cognizione.

E l'efficacia e la rapidità del processo esecutivo dipendono non soltanto dall'adeguatezza delle norme processuali, che negli ultimi anni – anche e soprattutto per l'avvento del PCT – sono state forse rivisitate in modo eccessivo e soprattutto disorganico, ma anche dal modo in cui esse vengono interpretate ed attuate nel concreto svolgersi del procedimento.

Per queste ragioni è condivisibile il tentativo di adoperarsi per individuare e diffondere le prassi più virtuose e suscettibili di garantire i tempi e l'incisività dell'azione e quindi il raggiungimento del risultato che la fase d'esecuzione è finalizzata a conseguire.

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