Deposito telematico rifiutato: sono riutilizzabili il contributo unificato e la marca da bollo già pagati?

02 Febbraio 2018

È stato rifiutato un deposito telematico da me eseguito poiché l'avevo trasmesso ad un Ufficio giudiziario non competente. Avevo comunque provveduto al pagamento del contributo unificato e della marca da bollo tramite...

È stato rifiutato un deposito telematico da me eseguito poiché l'avevo trasmesso ad un Ufficio giudiziario non competente. Avevo comunque provveduto al pagamento del contributo unificato e della marca da bollo tramite il circuito Lottomatica. Posso riutilizzare il contributo e la marca dato che l'iscrizione a ruolo non è avvenuta, stante il rifiuto? Lo stesso ragionamento vale anche nell'ipotesi in cui il versamento fosse stato effettuato con modello F23?

La circolare ministeriale del 23 ottobre 2015 disciplina un caso simile ma non identico. In particolare, la circolare disciplina l'ipotesi di iscrizione di una causa in un registro diverso da quello di pertinenza all'interno dello stesso ufficio (ad esempio nel caso in cui una causa di lavoro venga erroneamente iscritta al ruolo civile). Nel caso di specie, il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall'uno all'altro registro. La circolare chiarisce anche che, in tale ipotesi, la cancelleria non potrà richiedere il versamento di un nuovo contributo unificato per la seconda iscrizione al ruolo (in quanto, come si è visto, nell'ipotesi sopra descritta è solo avvenuto un passaggio del medesimo atto introduttivo da un ruolo ad un altro dello stesso ufficio), ma soltanto l'eventuale integrazione dello stesso in conseguenza della diversità del rito.

Ad avviso di chi scrive il caso di deposito in un Tribunale sbagliato ben può essere assimilato al caso sopra esposto, quantomeno per quanto concerne il pagamento del contributo unificato. Inoltre, essendo il deposito rifiutato non vi è neppure un materiale “annullamento” del contributo unificato: i numeri di matrici delle marche non verranno censiti all'interno del sistema informatico di cancelleria, operazione che avviene solo in caso di accettazione del deposito. Stesso ragionamento può essere riproposto se il pagamento viene effettuato tramite modello F23; tuttavia, se i codici ufficio utilizzati su detto modello corrispondono a quelli del Tribunale errato sarà solo possibile chiedere il rimborso del contributo secondo le modalità previste dal ministero dell'economia e finanze.

Sulla procedura di rimborso del contributo unificato si segnala l'interessante Guida predisposta dall'Ordine degli Avvocati di Milano.

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