Avviso di fissazione di udienza inviato a una PEC diversa da quella del difensore: sentenza annullata

Redazione scientifica
09 Febbraio 2018

Qualora l'avviso di fissazione dell'udienza pubblica sia stato notificato a un indirizzo PEC non corrispondente a quello effettivo del difensore deve ritenersi che la sentenza sia stata pronunciata in violazione dell'art. 71, comma 5, c.p.a., posto a presidio del diritto di difesa.

Parte ricorrente ha presentato ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza con cui il TAR Lazio l'aveva escluso dalla graduatoria finalizzata all'assegnazione di licenze per l'esercizio del servizio taxi, lamentando la mancata ricezione da parte dei suoi difensori dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica.

Poiché dalla documentazione depositata in giudizio è emerso che l'avviso di fissazione dell'udienza era stato effettivamente inviato a un indirizzo PEC non corrispondente a quello del difensore del ricorrente, il Consiglio di Stato ritiene che la sentenza sia stata pronunciata senza che i difensori avessero mai ricevuto notizia della fissazione dell'udienza, in violazione dell'art. 71, comma 5, d.lgs. n. 104/2010, posto a presidio del diritto di difesa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 luglio 2017, n. 3802; Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2014, n. 4019).

Dispone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

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