PEC indicata solo per le comunicazioni: valida la notifica in cancelleria
12 Febbraio 2018
Massima
Nel giudizio per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 366 c.p.c. introdotte dall'art. 25, l. 12 novembre 2011, n. 183, qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma ed abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria, è valida la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione, perché, mentre l'indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria. Il caso
Nell'ambito di un giudizio di Cassazione, il ricorrente ha dichiarato, nel proprio ricorso, di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC da lui indicato. Il controricorrente ha effettuato la notifica del proprio atto in cancelleria. Nella successiva memoria il ricorrente ha, quindi, eccepito l'inammissibiltià del controricorso proprio in quanto notificato in Cancelleria in violazione «dell'art. 366, comma 2, c.p.c. nel testo introdotto dalla l. n. 183/2011», dal momento che nel ricorso era stato indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. La Cassazione ha ritenuto infondata tale eccezione, operando alcune puntualizzazioni che meritano di essere approfondite. La questione
La questione controversa, in sostanza, si incentra nella individuazione del rilievo da attribuire alla indicazione di posta elettronica certificata, quando nell'atto sia stabilito un collegamento univoco tra la predetta indicazione e la volontà di voler ricevere a tale indirizzo le comunicazioni di cancelleria. Le soluzioni giuridiche
La giurisprudenza si è già occupata del tema. In senso conforme si era espressa Cass. civ., sez. VI-3, 27 novembre 2014, n. 25215, che aveva stabilito come «Nel giudizio per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 366 c.p.c. introdotte dall'art. 25, l. 12 novembre 2011, n. 183, qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma ed abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria, è valida la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione, perché, mentre l'indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria». Per i giudizi di merito (in relazione al disposto dell'art. 16-sexies, d.l. n. 179/2012) deve invece richiamarsi Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2017, n. 15147, la quale ha stabilito che «È valida la notifica della sentenza presso la cancelleria ove la parte non abbia eletto domicilio nel comune in cui aveva sede l'ufficio giudiziario e abbia indicato la PEC solo per la ricezione delle comunicazioni (Fattispecie applicabile prima dell'entrata in vigore dell' art. 52, d.l. n. 90/2014 che ha aggiunto l'art. 16-sexies, d.l. n. 179/2012 per cui, salvo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c. , quando la legge prevede che le notifiche di atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notifica in cancelleria può procedersi quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica presso l'indirizzo PEC, risultante da INIPEC eREGINDE ».Osservazioni
Le due norme da valutare sono quelle di cui all'art. 366, comma 2, c.p.c., e di cui all'art. 16-sexies, d.l. n. 179/2012, introdotto dall'art. 51, comma 1, lett. b, d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114. In sostanza, nel caso del giudizio di cassazione la parte ha la facoltà di eleggere domicilio in Roma, ovvero di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. In questi casi la notifica degli atti (ad esempio del controricorso) dovrà essere indirizzata al ricorrente presso il domicilio eletto, ovvero presso l'indirizzo PEC, con la precisazione per la quale l'elezione di domicilio, anche in Cancelleria, prevale sulla indicazione dell'indirizzo PEC (Cass. civ., sez. VI-3, ord., 16 luglio 2015, n. 14969), pur se nel senso della alternatività del domicilio eletto e della PEC si è espressa altra decisione (Cass. civ., sez. VI-3, ord., 10 marzo 2014, n. 5457). Per contro, nei giudizi di merito, in tutti i casi nei quali si deve procedere alla notifica degli atti in Cancelleria, la parte interessata deve indirizzare la notifica presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, tratto dai registri indicati dalla legge. Solo quando tale procedura non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, potrà effettuarsi la notifica presso la Cancelleria. Deve peraltro notarsi, in questo ambito processuale, come il ricorrere della «causa imputabile» al destinatario, idonea a consentire la notifica presso la Cancelleria, non possa essere ravvisata nel mancato reperimento dell'indirizzo negli atti di causa (l'obbligo di indicazione è stato eliminato a seguito delle modifiche all'art. 125 c.p.c.), ma in ipotesi, e ad esempio, nella mancanza di un valido indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero in problemi tecnici riconducibili alla sfera del destinatario (che di conseguenza, per contestare la notifica presso la Cancelleria, avrà l'onere di fornire la dimostrazione della assenza di una causa a sé imputabile). Il problema che si è posto nel caso in esame deriva dal fatto che il ricorrente aveva dichiarato il proprio indirizzo PEC, sia pure in relazione alla sola volontà di ricevere presso lo stesso le comunicazioni di Cancelleria. Quest'ultima indicazione era di fatto superflua, posto che per effetto dell'ultimo comma dell'art. 366 c.p.c., le comunicazioni della cancelleria avrebbero comunque dovuto essere effettuate ai sensi dell'art. 136, comma 2 e 3, c.p.c. (e quindi anche mediante trasmissione a mezzo PEC, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici). Secondo il ricorrente, proprio la superfluità della indicazione della PEC a fini di ricezione delle comunicazioni di Cancelleria, avrebbe dovuto portare alla interpretazione della dichiarazione dell'indirizzo PEC anche a fini di ricezione delle notifiche (sicché il controricorso, perché notificato in Cancelleria, sarebbe stato inammissibile). La decisione della Cassazione, che è andata in direzione contraria a tale tesi, appare certamente condivisibile. Al riguardo va ricordato come «Il principio secondo cui, qualora il ricorrente per cassazione abbia eletto domicilio presso il difensore ma non in Roma, la notificazione del controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale è fatta presso la cancelleria della corte di cassazione (art. 366, comma 2, c.p.c.) mira a tutelare non il ricorrente medesimo ma la controparte, alla quale, pertanto, deve riconoscersi la facoltà di effettuare validamente detta notificazione presso il difensore domiciliatario» (Cass. civ., 22 marzo 1989, n. 1446). Deriva da tanto che le regole in ordine alla elezione di domicilio, come pure quelle relative alla indicazione della posta elettronica certificata, non tutelano solo l'interesse del dichiarante, bensì anche quello della controparte, la quale ha l'interesse a conoscere il luogo presso il quale indirizzare ritualmente la notifica, a seconda delle proposizioni fatte dal ricorrente nel proprio atto introduttivo. In una condizione nella quale la dichiarazione della PEC è stata effettuata in maniera espressamente limitata alla ricezione delle comunicazioni di Cancelleria, ogni interpretazione diversa, che avesse ricollegato a tale indicazione anche la volontà di ricevere le notifiche, avrebbe integrato una operazione del tutto scollegata dalla volontà della parte, come manifestata negli atti. I principi riguardanti le notificazioni devono essere interpretati in maniera rigorosa. La funzione dell'istituto è quella di stabilire il “contatto” processuale tra le parti, e ad essa è quindi sottesa l'esigenza di garantire la partecipazione al processo mediante l'esplicazione delle difese necessarie. Peraltro, i vizi delle notificazioni, ove non tempestivamente sanati, rileverebbero anche in relazione allo svolgimento temporale del processo. Merita pertanto sicura condivisione la conclusione raggiunta nella sentenza in commento. Guida all'approfondimento
- RUGGERI, Elezione di domicilio nel processo civile, tra mutamenti di giurisprudenza e novità legislative in materia di posta elettronica certificata, in Riv. Dir. Proc., 2013, 1, 226. |