Tribunale di Patti: informazioni sul Portale delle vendite pubbliche

24 Gennaio 2018

Circolare del Tribunale di Patti contenente indicazioni sul funzionamento del Portale delle vendite pubbliche.
Oggetto

TRIBUNALE DI PATTI

Sezione Promiscua

Al Presidente del Tribunale di Patti, dott. Bruno Finocchiaro

Ai magistrati della Sezione Promiscua ed al giudice dott. P. Arena

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

al Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona P.G., Patti e

Mistretta

al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti contabili di

Patti

Oggetto: indicazioni sul funzionamento del Portale delle Vendite Pubbliche

Si informano Notai, Avvocati e dottori Commercialisti professionisti delegati ex art. 591 bis c.p.c.

  • che dal 7 luglio 2017 è attivo il Portale delle vendite pubbliche;
  • che sono state pubblicate sul portale dei servizi telematici http://pst. giustizia.it

le specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche previste dall'art. 161-quater, disp. att. c.p.c., introdotto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132 contenenti, altresì, il provvedimento concernente le informazioni minime relative ai dati da pubblicare nei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 c.p.c., previsto dall'art. 7, comma 3, d.m. 31 ottobre 2006;

le specifiche tecniche relative alle modalità per la verifica del regolare funzionamento dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 c.p.c., previste dall'art. 7, comma 4, d.m. 31 ottobre 2006;

le specifiche tecniche previste dall'art. 26, d.m. 26 febbraio 2015, n. 32, relative alle vendite telematiche (con l'indicazione dei requisiti tecnici per il gestore della posta elettronica certificata per la vendita telematica).

Va rammentato ai notai e ai professionisti delegati che ex art. 23, comma 2, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, le norme relative agli obblighi di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e quelle ad esse connesse si applicano non prima che siano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'art. 161-quater, disp. att. c.p.c.; tale pubblicazione alla data del 19 luglio 2017 non è ancora stata eseguita.

È parimenti utile rammentare che l'art. 4, comma 3-bis, d.l. n. 59/2016, convertito con modificazioni dalla l. 30 giugno 2016, n. 119, ha previsto che sia il Ministro della Giustizia con un suo decreto a certificare la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche e che il portale è operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto ministeriale di cui al comma 3-bis ora citato assume rilievo sul piano dell'applicabilità dell'art. 560, comma 5, c.p.c. (“Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere reda nota a persona diversa dal custode”) e dell'art. 569, comma 4, c.p.c.; infatti, la richiesta di visita degli immobili di cui all'art. 560, comma 5, quarto periodo, c.p.c. è formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis e che la disposizione di cui all'art. 569, comma 4, c.p.c. relativa alle vendite telematiche (“Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della proceduta, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice”) si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis.

Orbene, va segnalato che sul Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (http://pst.giustizia.it) e sul Portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia (https://pvp.giustizia.it) è stato pubblicato il provvedimento del direttore generale del 12 gennaio 2018 per i sistemi informativi autorizzati di adozione delle specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche ai sensi dell'art. 161-quater disp. att. c.p.c., nonché relative alle modalità di acquisizione dei dati relativi alle pubblicazioni ed alle informazioni minime relative ai dati da pubblicare sui siti per consentire il monitoraggio ad opera del Portale, tramite funzionalità informatizzate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, d.m. 31 ottobre 2006, già pubblicate nel Portale dei servizi telematici il 18 giugno 2017 e aggiornate il 13 novembre 2017, nonché delle specifiche tecniche previste dall'art. 26, d.m. 26 febbraio 2015, n. 32, recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili ed immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal Codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 161-ter disp. att. c.p.c., già pubblicate nel Portale dei servizi telematici il 18 giugno 2017 e aggiornate il 13 novembre 2017 (si cfr. avviso di pubblicazione in G.U. n. 16 del 20 gennaio 2018).

Altre forme di pubblicità

Come su indicato l'utilizzo del Portale diventerà obbligatorio il 19 febbraio 2018 (30 giorni dalla pubblicazione del 20 gennaio 2018 in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche e del decreto del Ministero della Giustizia con cui è stata accertata la piena funzionalità del Portale stesso)

Pur vero che l'art. 490, comma 1, c.p.c. prevede la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale quale unica forma di pubblicità obbligatoria “ogni qual volta la legge dispone che di un atto esecuto sia data pubblica notizia” (ciò che indurrebbe a ritenere che siffatta forma di pubblicità debba intendersi obbligatoria anche in ambito concorsuale), ma occorre osservare che lo stesso art. 490, comma 2, c.p.c. dispone per i beni mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro, e in ogni caso per i beni immobili, vi sia un'ulteriore forma di pubblicità obbligatoria consistente nella pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima (redatta ai sensi dell'art. 173-bis disp. att. c.p.c.) in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

Pertanto la pubblicità sarà sempre obbligatoria sul Portale (ed in tal senso devono intendersi integrate tutte le deleghe conferite ai professionisti ex art. 591-bis c.p.c.) e, nei casi sopra visti (beni mobili registrati di valore superiore ad euro 25.000,00 e beni immobili), anche sui siti specializzati ed autorizzati (per la consultazione dell'elenco dei siti autorizzati si utilizzi il seguente https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_18.wp).

Si rammenta che ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c. la mancata effettuazione nei termini della pubblicità sul Portale (e solo sul Portale) è causa di estinzione del processo esecutivo.

Vendite telematiche

Le vendite forzate di beni mobili (art. 530, comma 6, c.p.c.) e beni immobili (art. 569, comma 4, c.p.c.) disposte nelle procedure esecutive individuali dal giudice devono, invece, essere svolte obbligatoriamente con modalità telematica a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stesso decreto.

Sulle modalità di vendita competitive libere (diverse da quelle operate con il richiamo al codice di rito) di beni mobili ed immobili disposte nelle procedure concorsuali e sui meccanismo di gestione delle vendite telematiche e seguirà una integrazione alla presente circolare.

Informazioni utili

Si informano, inoltre, i professionisti delegati che nella medesima area del portale dei servizi telematici sono stati pubblicati:

  • il manuale operativo per l'interoperabilità dei siti internet di pubblicità e dei gestori delle vendite telematiche con il portale delle vendite pubbliche
  • il modello di comunicazione del referente tecnico per il censimento dei siti dei gestori delle vendite telematiche
  • il modello di domanda per l'accesso al model office del portale delle vendite pubbliche, per i siti di pubblicità e per i gestori delle vendite pubbliche
  • il modello di domanda per l'iscrizione dei gestori delle caselle di posta elettronica certificata per la vendita telematica all'elenco previsto dall'art. 13, comma 4, d.m. 26 febbraio 2015, n. 32

La comunicazione agli Ordini su indicati in funzione della diffusione della circolare tra i loro iscritti negli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. att. c.p.c..

Patti, il 24 gennaio 2018

Il Presidente di Sezione

(dott. U. Scavuzzo)

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