Se la sentenza è notificata via PEC il ricorrente deve attestarne la conformità

Redazione scientifica
06 Febbraio 2018

Deve considerarsi improcedibile il ricorso per cassazione se il difensore deposita solo la copia cartacea della sentenza di appello e della relata di notifica inviata dal mittente via PEC ma non l'attestazione da lui sottoscritta di conformità all'originale digitale dei documenti estratti dal fascicolo informatico e prodotti in formato analogico.

In un giudizio avente ad oggetto la dismissione di immobili di pregio del patrimonio INPS, la Cassazione rileva, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso.

Secondo la Suprema Corte, nel caso di specie il deposito effettuato presso la Cancelleria da parte del difensore del ricorrente della copia cartacea della sentenza di appello unitamente alla copia analogica della relazione di notifica, inviata dal mittente tramite PEC, non assolve agli oneri previsti dall'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.. Risulta, infatti, totalmente assente l'attestazione (sottoscritta dal notificato) di conformità all'originale digitale dei documenti estratti dal fascicolo informatico e prodotti dall'ente ricorrente in formato analogico.

A tal fine, non può essere considerato come adempimento sostitutivo il deposito della copia cartacea della relata di notifica nella quale è contenuta l'attestazione di conformità effettuata dal notificante poiché tale attestazione si riferisce solamente al documento informatico presente nel fascicolo del mittente e non può, quindi, esplicare alcuna efficacia in ordine alla successiva operazione di trasformazione del documento elettronico in analogico eseguita dal notificato.

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