Produzione del fascicolo telematico del monitorio nel procedimento di opposizione

15 Febbraio 2018

Secondo il Tribunale di Bologna, il fascicolo telematico della fase monitoria può essere visionato dal Giudice dell'opposizione indipendentemente dalla sua produzione da parte del convenuto opposto grazie alle nuove funzionalità di visualizzazione dei fascicoli introdotte nel software in dotazione a tutti i magistrati.
Massima

Qualora la produzione documentale – avvenuta in forma cartacea anziché digitale – riguardi documenti suscettibili di acquisizione diretta al fascicolo elettronico e quindi già nella disponibilità del Giudice è superflua la regolarizzazione della produzione di tali documenti e non si potrà ravvisare alcuna nullità né tantomeno inesistenza della produzione stessa.

Il caso

Il caso oggetto di pronuncia ha riguardato un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale parte opposta ha provveduto alla produzione dei documenti già depositati digitalmente nel fascicolo monitorio, solo all'udienza di precisazione delle conclusioni e solo in formato cartaceo.

Parte attrice opponente, quindi, provvedeva ad eccepire in comparsa conclusionale la tardività e la nullità (nonché addirittura l'inesistenza) della produzione così effettuata.

La questione

Il Tribunale di Bologna si è pronunciato su una questione ampiamente dibattuta in ambito giurisprudenziale, ossia, la produzione del fascicolo del procedimento monitorio all'interno della procedura di opposizione a decreto ingiuntivo.

Le soluzioni giuridiche

La fattispecie oggetto in esame risulta particolarmente interessante poiché analizza approfonditamente due questioni ampiamente dibattute in dottrina e giurisprudenza, l'ammissibilità ed eventuale sanabilità della produzione cartacea in costanza di obbligo di deposito digitale, e l'obbligatorietà della produzione di documenti già depositati digitalmente in altra fase o grado del procedimento.

Il Tribunale di Bologna non solo ha ritenuto sanabile il deposito effettuato in forma cartacea anziché digitale, ma ha anche stabilito che qualora il deposito afferisca ad atti o documenti suscettibili di acquisizione diretta al fascicolo elettronico e quindi già nella disponibilità del Giudice, è superflua la regolarizzazione della produzione e non si potrà ravvisare alcuna nullità né tantomeno inesistenza della produzione stessa.

Osservazioni

In relazione in primis alla produzione documentale in forma cartacea anziché digitale, va ricordato che l'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012, espressamente richiede che ogni produzione successiva alla costituzione in giudizio della parte debba essere effettuata in via telematica.

Per quanto riguarda, poi, le conseguenze dell'eventuale produzione cartacea in costanza di obbligo di deposito telematico la giurisprudenza, ed in particolare il Tribunale di Torino con ormai storica pronuncia (Trib. Torino 6 marzo 2015; P. Calorio, Deposito in modalità non telematica di reclamo cautelare: inammissibilità in ilProcessotelematico.it) (conf. Trib. Vasto 15 aprile 2016 v. Il ricorso per reclamo non depositato in modalità telematica è giuridicamente inesistente in ilProcessotelematico.it ), ha ritenuto inammissibile il deposito cartaceo successivo alla costituzione in giudizio della parte e non meramente affetto da nullità eventualmente sanabile. Ciò perché l'accezione “telematica” utilizzata nel testo della norma sopra citata non si riferirebbe tanto alla forma dell'atto o dei documenti ma bensì alla forma del deposito.

Il Tribunale di Bologna, invece, si discosta da questo primo orientamento del Tribunale piemontese ritenendo che «la produzione in forma cartacea determina in linea generale una irregolarità sanabile tramite il deposito telematico»e quindi non un'inammissibilità ma una mera irregolarità formale che può ben essere sanata attraverso una nuova produzione – stavolta nelle forme corrette – dei medesimi documenti.

Tale elemento risulta di particolare interesse per l'ambito di applicazione del concetto di obbligatorietà del deposito telematico, posto che il Tribunale emiliano non si riferisce meramente alla produzione documentale ma più genericamente alla produzione in forma cartacea includendo, quindi, anche l'eventuale deposito cartaceo di atti giudiziari rientranti nell'obbligo di cui all'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012.

Venendo invece al secondo elemento di analisi, ossia, alla necessaria produzione del fascicolo monitorio nell'ambito del giudizio di opposizione, si segnala che la giurisprudenza si è, nel corso degli ultimi anni, ampiamente divisa circa l'applicabilità del termine delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito del fascicolo monitorio de quo.

Un primo interessante orientamento è quello espresso da Trib. Torino, 4 novembre 2013, che oltretutto si inquadra in un momento storico in cui non era ancora in vigore l'obbligo di deposito telematico: il Tribunale piemontese, con la pronuncia de qua, ha ritenuto di condividere il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui «la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione; ne consegue che, in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il Giudice non può tenerne conto» (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2006, n. 8955 e Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2004, n. 19992).

La produzione del fascicolo monitorio all'interno della procedura di opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, risulterebbe condizione imprescindibile per permettere al Giudice della fase di opposizione di valutare la documentazione in esso contenuta e, quindi, i documenti posti alla base del ricorso per decreto ingiuntivo. Tale orientamento è stato ulteriormente condiviso anche dal Tribunale di Catania con pronuncia del 24 marzo 2014, con la quale si è ribadito che la produzione de qua resta a carico della parte convenuta oppostae che, in difetto, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il Giudice non può tenerne conto.

Di diverso orientamento, invece, è il Tribunale di Mantova che con sentenza 25 giugno 2015, ha ritenuto necessaria la produzione del fascicolo monitorio ma ha altresì stabilito come – nel caso di specie – non debbano operare le ordinarie preclusioni di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., «Deve, infatti, aversi riguardo al fatto che i documenti in questione sono già stati depositati e messi a disposizione dell'opponente al momento in cui gli è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto e che egli li ha senz'altro esaminati al fine di proporre l'opposizione; appare, quindi, più corretto ritenere che lo sbarramento processuale potrà tutt'al più riguardare le nuove produzioni ma non potrà incidere su un thema probandum che si è già fissato ancor prima della proposizione dell'opposizione».

Con la pronuncia in esame il Tribunale di Bologna riprende l'orientamento del Tribunale mantovano appena citato andando però oltre. Se da un lato, infatti, si ribadisce che «nel caso di specie non si discute di documenti da prodursi in corso di istruttoria entro le barriere preclusive di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ma di documenti già ritualmente prodotti in fase monitoria, ossia a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in via telematica, e da ritenersi per ciò solo acquisiti al processo (nella sostanza, dunque, la produzione fatta all'udienza di precisazione conclusioni dal difensore dell'opposta riguarda quella che nella prassi viene chiamata copia di cortesia)» dall'altro il Tribunale emiliano chiarisce che oggi il Magistrato investito del giudizio di opposizione può ottenere la piena visione dei documenti relativi al fascicolo monitorio «attivando la funzione di acquisizione del “fascicolo collegato” tramite la consolle del magistrato, ossia, semplicemente, cliccando (…) sul pulsante rosso in altro a destra nel menu dei comandi e dopo aver eseguito la ricerca del fascicolo monitorio al fine della sua estrazione».

Concludendo, quindi, non solo il Tribunale di Bologna ha chiarito come la produzione del fascicolo oggetto di commento non debba seguire le ordinarie preclusioni di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ma ha ritenuto – addirittura – tale produzione superflua in virtù delle nuove funzionalità di visualizzazione dei fascicoli introdotte nel software in dotazione a tutti i Magistrati.

Il fascicolo della fase monitoria, come appare chiaro, sarà quindi visionabile dal Giudice dell'opposizione indipendentemente dalla produzione dello stesso da parte del convenuto opposto.

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