Ricorso sottoscritto con firma digitale errata: il raggiungimento dello scopo esclude la nullità
16 Febbraio 2018
Il caso. In un procedimento concernente la ricusazione di una candidatura alla Presidenza della Provincia di Lodi, l'appellante ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile avendo depositato l'atto di appello nei termini di cui all'art. 136 c.p.a. ma presso un indirizzo PEC del Segretariato Generale del Consiglio di Stato diverso da quello deputato al ricevimento dei ricorsi. L'appellato ha eccepito, tra le altre, la nullità dell'appello e della procura alle liti in quanto i relativi file sono stati sottoscritti con firma digitale PAdES -BASIC in luogo del formato PAdES - BES, previsto dall'art. 24 CAD, richiamato dall'art. 9, d.P.C.M. n. 40/2016.
L'evoluzione tecnologica non può essere ostacolo alla tutela giurisdizionale. Secondo il Consiglio di Stato, l'istanza di rimessione in termini dell'appellante merita accoglimento, in quanto il deposito è stato eseguito presso un indirizzo PEC inserito nei pubblichi elenchi abilitati ex artt. 16, comma 2, e 16-ter, d.l. n. 179/2012, e nessun riscontro dell'errore è stato fornito all'appellante, il quale ne è venuto a conoscenza solo dopo specifica richiesta agli uffici della Sezione giudicante. Il Collegio ritiene che, nonostante le modalità telematiche di notificazione siano in vigore da tempo, l'evoluzione tecnologica non può risolversi in un ostacolo alla tutela giurisdizionale, soprattutto nei procedimenti elettorali che prevedono tempi molto brevi, qualora le difformità negli adempimenti processuali non comportino alcun pregiudizio per il diritto di difesa e per l'attività del giudice.
Non è nullo l'atto sottoscritto con firma PADES – BASIC e non PADES – BES. Per quanto riguarda, poi, la sottoscrizione del ricorso con firma PAdES – BASIC invece che PAdES – BES prescritta dalle norme tecniche costituisce una difformità che in virtù del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. non si traduce in nullità. Il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non ha l'obiettivo di tutelare l'interesse all'astratta regolarità del processo ma quello di garantire l'eliminazione dei pregiudizi subiti dal diritto di difesa della parte in conseguenza della violazione rilevata. Per questi motivi, il Collegio accoglie il ricorso. |