Ammissibile il deposito cartaceo dell’atto di costituzione in un procedimento di reclamo

Pietro Calorio
21 Febbraio 2018

È ammissibile il deposito di un atto di costituzione in modalità cartacea invece che telematica nel procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.?
Massima

Il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. ha natura lato sensu impugnatoria in quanto consiste nella censura di un provvedimento e nella richiesta ad un Giudice diverso da quello che l'ha emanato, di una nuova pronuncia idonea a sostituirsi alla prima. Conseguentemente, la memoria di costituzione nel procedimento per reclamo introdotto da controparte non può avere natura di atto endoprocessuale.

Il caso

Una società si costituiva nel procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. depositando il relativo atto di costituzione in modalità cartacea invece che telematica. Parte reclamante eccepiva l'inammissibilità della costituzione ed il Tribunale, in via preliminare, era chiamato a decidere sulla questione sollevata.

La questione

La questione giuridica affrontata è se sia ammissibile il deposito di un atto di costituzione in modalità cartacea invece che telematica nel procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., e dunque se gli atti con i quali viene effettuata la costituzione nel predetto procedimento debbano configurarsi quali atti introduttivi di un autonomo giudizio (autonomo e distinto da quello conclusosi con l'emanazione del provvedimento sottoposto a gravame), o, al contrario, se siano parti integranti di un unico procedimento cautelare del quale il reclamo costituisce una fase meramente eventuale e vadano, quindi, qualificati quali atti endoprocedimentali.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Ferrara ha ritenuto ammissibile il deposito della memoria di costituzione nel procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., rigettando l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte reclamante.

La citata ordinanza è rilevante in quanto si inserisce in un dibattito giurisprudenziale, non ancora in realtà del tutto sopito, in merito alla natura del procedimento di reclamo cautelare, al fine di valutare l'ammissibilità del deposito dei relativi atti introduttivi in modalità cartacea.

Il Collegio Giudicante ritiene che non vi siano ostacoli ad ammettere il deposito in modalità cartacea della memoria di costituzione, sulla base di una ricostruzione della natura giuridica del reclamo quale procedimento di natura impugnatoria rispetto alla decisione emessa dal Giudice di prime cure.

Le predette conclusioni sono affermate sulla base dei precedenti arrêt della Corte Costituzionale (Corte cost. n. 253/1994) e del Tribunale di Venezia (Trib. Venezia, 11 settembre 2003) volti ad affermare la natura impugnatoria del predetto procedimento.

Sulla scorta di tali argomentazioni, l'ordinanza avvalora la tesi secondo cui le parti del procedimento di reclamo non possono considerarsi già costituite per effetto del deposito degli atti introduttivi della prima fase del giudizio cautelare, conclusasi con l'emanazione del provvedimento sottoposto a gravame.

Osservazioni

La questione sorge a seguito dell'introduzione dell'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012 (convertito in l. n. 221/2012), a norma del quale: «(…) a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche (…)». Di tenore analogo il successivo art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. n. 179/2012, concernente i procedimenti civili innanzi alla Corte di appello.

La dizione normativa pone, quale presupposto dell'obbligo di deposito dell'atto in forma telematica, l'intervenuta costituzione in giudizio della parte; in altri termini, mentre per gli atti configuranti la costituzione in giudizio è ancora possibile l'opzione tra il deposito in modalità cartacea e quella telematica, successivamente ad essa non vi è alternativa al deposito telematico.

La questione si complica in relazione a quei procedimenti di natura bifasica o in quei giudizi a carattere sommario caratterizzati dalla presenza di eventuali “appendici” o subprocedimenti volti lato sensu al riesame o al completamento della tutela concessa con il provvedimento pronunciato dal Giudice nella prima fase. Tali fattispecie impongono di verificare se la fase procedimentale successiva alla prima possa considerarsi di mera prosecuzione dell'unico giudizio già instaurato con il ricorso originario e se, di conseguenza, la costituzione originariamente effettuata nella prima fase continui a spiegare effetti anche nella successiva fase di reclamo; oppure se la predetta costituzione, una volta conclusa la prima fase con l'emanazione del provvedimento, sia destinata a perdere effetti.

Sul punto, si registra una certa oscillazione della giurisprudenza di merito.

Alcune decisioni, infatti, affermano che il reclamo è una mera prosecuzione dell'originario e unitario procedimento cautelare. In particolare, Trib. Torino, 16 gennaio 2015, e Trib. Torino, 6 marzo 2015, sostengono che il reclamo sia da inquadrarsi tra gli atti proposti da una parte già costituita, affermandone quindi il carattere endoprocedimentale; a tali fini negano rilievo al fatto che il procedimento di reclamo sia caratterizzato dall'attribuzione di un nuovo numero di ruolo generale (questione ritenuta attinente ad esigenze squisitamente pratiche di organizzazione della Cancelleria e di tenuta dei fascicoli) o che implichi il pagamento di un autonomo contributo unificato (circostanza, quest'ultima, che atterrebbe esclusivamente a profili meramente tributari).

Vi sono, peraltro, decisioni che qualificano il reclamo quale atto introduttivo di un autonomo giudizio rispetto a quello conclusosi con l'ordinanza oggetto di gravame.

In particolare App. Genova, 4 aprile 2017 pone l'accento (a proposito di un reclamo ex art. 708 c.p.c.) sulla circostanza che del reclamo viene investito un altro organo giurisdizionale, introducendo un nuovo procedimento innanzi alla Corte di appello.

Altra questione concerne, qualora si propenda per l'obbligatorietà del deposito del reclamo in forma telematica, le conseguenze che scaturiscano sul piano processuale nel caso di errato deposito del predetto atto in via cartacea.

A riguardo sussiste un orientamento volto a sostenere che il predetto deposito dà luogo a un'ipotesi di nullità sanabile in base al principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c (Trib. Asti, 23 aprile 2015; Trib. Ancona, 28 maggio 2015; Trib. Bari, 24 novembre 2015; App. Genova cit.; Trib. Vercelli, 4 agosto 2014).

In particolare, lo scopo dell'atto sarebbe quello di adìre il Giudice competente per ottenere la riforma del provvedimento impugnato e di instaurare il contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, in assenza di una norma processuale che sanzioni con l'inammissibilità o la nullità il deposito di atti in modalità diversa da quella telematica, specie se è avvenuta la regolare costituzione del contraddittorio, la violazione della predetta disposizione non può essere sanzionata (Trib. Ancona cit.; Trib. Trani, 5 settembre 2016; Trib. Torino, 16 gennaio 2015).

Si registrano, tuttavia, opinioni differenti anche su questo tema:

  • Trib. Vasto, 15 aprile 2016 afferma l'inesistenza del deposito in forma cartacea del reclamo (rectius dell'atto formato in modalità cartacea). Ciò in quanto la questione relativa alla necessità di rispettare l'obbligo di deposito telematico attiene non tanto alla forma degli atti processuali, ma a profili attinenti alla loro stessa natura, imponendo una diversa modalità di creazione degli atti processuali, che non possono essere più cartacei, ma soltanto informatici (v. Il ricorso per reclamo non depositato in modalità telematica è giuridicamente inesistente, in IlProcessotelematico.it).
  • Trib. L'Aquila, 22 giugno 2016, pur formulando considerazioni del tutto sovrapponibili, qualifica il vizio come inammissibilità.
  • Trib. Foggia, 15 maggio 2015, invece, propende per l'inammissibilità del deposito degli atti endoprocessuali con modalità diverse da quella telematica, non ritenendo applicabile né il principio di libertà delle forme ex art. 121 c.p.c., né la sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., atteso che tali principi si riferiscono alla forma degli atti processuali e non alle modalità di trasmissione all'Ufficio degli stessi.
  • Analogamente, Trib. Torino, 6 marzo 2015 (discostandosi espressamente dal precedente sopra citato dello stesso Tribunale) propende per l'inammissibilità del deposito sul rilievo che il legislatore prevede tale incombente esclusivamente in modalità telematica con espresso divieto di deposito in modalità cartacea, elemento che viene posto in rilievo quale indice di una volontà del legislatore incompatibile con la configurazione della fattispecie nel novero delle nullità sanabili per il raggiungimento dello scopo.

Visto l'orientamento non univoco della giurisprudenza in materia, pur dovendosi considerare rilevante la sentenza in commento, non può essere ancora ritenuta idonea a definire la questione, in relazione al quale non può che essere auspicabile un chiarimento in funzione nomofilattica da parte della Suprema Corte. L'oscillazione delle posizioni, spesso in controtendenza anche all'interno dello stesso Foro, suggerisce in via prudenziale di depositare gli atti introduttivi del procedimento di reclamo in modalità telematica, anche considerando che tale modalità di deposito, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179/2012, come introdotto dall'art. 20, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, anche per gli atti introduttivi è «sempre ammesso».

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