Deposito telematico della memoria oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile: è comunque ammissibile?
23 Febbraio 2018
A seguito del ricorso presentato da due Comuni trentini per l'annullamento delle deliberazioni del Commissario ad acta, le amministrazioni controinteressate hanno depositato, in forma telematica, memoria difensiva oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile.
Il Collegio ritiene che la memoria così depositata possa essere utilizzata: infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo, la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè «fino allo spirare dell'ultimo giorno»). Il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con riguardo all'ora.
Tale soluzione non contrasta con il disposto dell'ultimo periodo dell'art. 4, comma 4, cit. secondo cui agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze, il deposito degli atti e dei documenti in scadenza, effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno, si considera eseguito il giorno successivo. Questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa unicamente che, per contestare gli atti depositati oltre le ore 12, i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo. |