Chiarimenti sul termine per il deposito telematico di atti in scadenza

Veronica Varone
27 Febbraio 2018

Può considerarsi tempestivo il deposito della memoria o di altro atto di parte in scadenza effettuato nell'ultimo giorno utile ma dopo le 12.00 e, cioè, decorso l'orario massimo entro il quale, prima dell'entrata in vigore del PAT, il deposito poteva dirsi tempestivamente effettuato?
Massima

Il deposito è tempestivo se effettuato entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno consentito come previsto dall'art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a., a nulla rilevando l'ora e, in particolare, senza alcun effetto preclusivo se effettuato dopo le 12.00.

Il caso

Viene in rilievo un ricorso proposto da alcuni Comuni del Trentino Alto Adige avverso sei determinazioni del Commissario ad acta con le quali è stato approvato un progetto di riorganizzazione comunale finalizzato a garantire l'esercizio obbligatorio in forma associata di una serie di compiti e attività (segreteria generale, gestione economica, gestione delle entrate tributarie, urbanistica, etc.) in attuazione dell'art. 9-bis, l.p. Trento 16 giugno 2006, n. 3.

Il ricorso è stato affidato a una pluralità di motivi di diritto volti a evidenziare: che l'adozione delle delibere impugnate non rientrava tra i poteri del Commissario ad acta; che le stesse erano affette da una serie di errori formali e contraddizioni.

Per quanto d'interesse in questa sede, il Collegio, prima di passare all'esame nel merito delle censure (tutte respinte perché infondate), risolve in limine litis un'eccezione processuale in materia del processo amministrativo telematico e, precisamente, la questione della tempestività o meno della memoria depositata dopo le 12.00 ma entro le 24.00 dell'ultimo giorno utile.

La questione

Può considerarsi tempestivo il deposito della memoria o di altro atto di parte in scadenza effettuato nell'ultimo giorno utile ma dopo le 12.00 e, cioè, decorso l'orario massimo entro il quale, prima dell'entrata in vigore del PAT, il deposito poteva dirsi tempestivamente effettuato? Più in generale, l'entrata in vigore del processo telematico ha inciso sul termine del deposito degli atti di parte con specifico riferimento all'orario?

Le soluzioni giuridiche

Il TRGA Trento, con la sentenza in commento, ha risolto la questione prospettata utilizzando due criteri: uno di ordine letterale e uno di tipo logico-sistematico.

Con riguardo al primo criterio la disposizione dedicata agli «Orari» per il deposito di atti e documenti - l'art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a. – prevede testualmente che «È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24.00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine».

Si tratta di una disposizione modificata per effetto del d.l. 31 agosto 2016, n. 168 proprio con l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, atteso che in precedenza il termine ultimo per il deposito degli atti in scadenza coincideva con le ore 12.00 e, cioè, con l'orario di chiusura di cancellerie e segreterie.

Alla luce di tale lettera della legge, conclude il Giudice trentino, il deposito telematico si considera perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno, sempre purché rientri nell'ultimo giorno consentito secondo i termini perentori di cui all'art. 73 c.p.a., che si computano a giorni, a mesi e ad anni. Non ha alcuna rilevanza, invece, l'ora.

A conferma di tale conclusione depongono ulteriori elementi di carattere logico e, precisamente, gli effetti paradossali cui si perverrebbe accedendo ad un'interpretazione a contrario. Infatti, ad avviso del TRGA, una diversa interpretazione risulterebbe in contraddizione con la ratio stessa del sistema di deposito telematico degli atti che ha fatto venir meno i vincoli orari di apertura delle cancellerie e rischierebbe di compromettere uno dei principali vantaggi connessi al PAT.

Infine, secondo il TRGA, tale soluzione è quella preferibile anche da un punto di vista sistematico in quanto risulta coerente con la seconda parte dell'art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a., secondo cui agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo. Infatti tale previsione è posta a garanzia del diritto di difesa delle controparti costituzionalmente garantito e comporta che se l'atto viene depositato dopo le 12.00 il termine per controdedurre di cui dispone controparte comincia a decorrere dal giorno successivo.

Osservazioni

Nella sentenza in esame, con poche ma decisive battute, viene sollevato un problema che gli avvocati amministrativisti alle prese con il PAT, si erano posti sin dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico e che, tuttavia, finora non era mai stato sottoposto al vaglio giudiziario. Ciò probabilmente perché, a partire dalla sentenza Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541, la giurisprudenza ha dimostrato tendenzialmente di respingere le eccezioni sul PAT, soprattutto quelle più insidiose o comunque improntate a un eccessivo formalismo.

Sicché in assenza di un chiarimento di fonte regolamentare o anche a mezzo di circolare gli avvocati si sono tendenzialmente arrestati sulla soluzione oggi accolta dal TRGA, forti del dettato legislativo del summenzionato art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.. Alcuni tuttavia (e non sono stati, né saranno pochi), ora per una questione di prudenza ora di abitudine, hanno preferito organizzare le proprie agende considerando il termine (o meglio dovrebbe dirsi la best practice) delle ore 12.00. In effetti, sebbene le argomentazioni del Giudice trentino non facciano una piega, soprattutto in termini di ragionevolezza e tenuta logica, il dubbio non era così assurdo, soprattutto considerando che in materia di notifiche e depositi (cartacei o telematici) la linea di confine tra dubbio e paranoia è assai labile.

Infatti la norma di cui all'art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a., prima parte parla genericamente di «possibilità di depositare gli atti in scadenza», senza chiarire che la scadenza si pone rispetto all'udienza pubblica; precisazione invece effettuata rispetto alla camera di consiglio ai sensi dell'art. 4, comma 2, disp. att. c.p.a. («Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito»).

A ciò si aggiunge che sempre l'art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a., ultima parte menziona l'udienza pubblica ma la associa al termine delle 12.00 quando dispone che «agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo». La norma, se sicuramente non è incostituzionale come eccepito dai ricorrenti nella sentenza in esame, non è tra le più chiare non per la formulazione in sé ma nel rapporto con il comma 2 e con la prima parte del comma 4.

Ancora una volta questa sentenza dà libero sfogo alla considerazione che il PAT non ha tanto bisogno di miglioramenti (è nato perfetto se confrontato con gli altri modelli di processo telematico presenti nel nostro ordinamento), quanto piuttosto, talvolta, di chiarimenti. E i migliori provengono dagli spunti, dalle problematiche e, perché no, anche dalle puntigliose eccezioni processuali degli avvocati.

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