Portale vendite pubbliche: prescrizioni operative del Tribunale di Reggio Emilia
21 Febbraio 2018
Prescrizioni operative
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione Esecuzioni Immobiliari
Ai Professioni delegati alle vendite p.c. al presidente del Tribunale di Reggio Emilia e al Presidente di Sezione del Tribunale di Reggio Emilia
Oggetto: PUBBLICITÀ SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE E VENDITE TELEMATICHE – PRESCRIZIONI OPERATIVE
I Giudici dell'esecuzione Ritenuta la necessità di orientare i professionisti delegati di fronte alle novità normative che hanno riguardato il settore delle vendite, comunicano le seguenti direttive.
1. A partire dal 20 febbraio 2018 è obbligatoria la pubblicità delle vendite immobiliari sul Portale delle vendite pubbliche, prevista dal nuovo testo dell'art. 490, comma 1, c.p.c..
2. Tale pubblicità sostituisce esclusivamente l'affissione dell'avviso per tre giorni consecutivi nell'Albo dell'ufficio giudiziario, prevista dal vecchio testo dell'art. 490, comma 1, c.p.c.. Ogni altra forma di pubblicità prevista nelle ordinanze di delega andrà come prima eseguita.
3. La pubblicità sul Portale sarà comunque obbligatoria sia per le procedure incardinate successivamente al 19 febbraio 2018 che per quelle in cui, incardinate anteriormente rispetto a tale data, venga dal Giudice disposta la vendita successivamente.
4. Il legislatore, invece, non indica espressamente la disciplina applicabile alle procedure per le quali la vendita sia stata disposta dal G.e. in data antecedente al 20 febbraio e la pubblicità sia stata effettuata successivamente (deleghe in atto). Rispetto a tali ipotesi operative opera il principio del tempus regit actum e, pertanto, in assenza di ulteriori prescrizioni nella ordinanza di vendita, gli avvisi di vendita adottati fino al 19 febbraio 2018 sono validi laddove pubblicizzati sull'albo del Tribunale.
5. Pertanto, a partire dal 20 febbraio 2018 i professionisti delegati dovranno provvedere ad effettuare gli esperimenti previsti nella ordinanza di delega mediante pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale e non più nell'albo dell'ufficio giudiziario, secondo le prescrizioni che seguono.
6. l'effettuazione della pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche presuppone il pagamento del contributo alla pubblicazione –a carico del creditore procedente – pari ad euro 100 per ogni lotto posto in vendita e da corrispondersi per ogni tentativo di vendita;
7. in caso di mancata versamento, da parte del creditore, delle somme necessarie all'espletamento della pubblicità sul PVP, troverà applicazione l'art. 631-bis c.p.c.;
8. il delegato dovrà prelevare le somme necessarie dal libretto/conto corrente della procedura;
9. il delegato è autorizzato al prelievo dal libretto/conto corrente (si manda la Cancelleria per l'emissione del mandato) e provvede a pagare il contributo mediante il sito pst.giustizia.it. Informazioni tecniche
1. Il portale delle vendite pubbliche è raggiungibile al sito https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/ Portale Vendite Pubbliche Portalevenditepubbliche.giustizia.it
2. Le specifiche tecniche relative alla modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche si trovano nella sezione “normativa”, cui si accede da un link nella barra iniziale della pagina home.
3. Sempre in tale barra, digitando il link “faq”, alla fine dell'elenco, si trova ulteriore link per “manuale utente per l'inserimento e la gestione degli Avvisi di Vendita”. Sempre nell'elenco “faq”, subito prima del manuale utente, ci sono le istruzioni per il pagamento del contributo alla pubblicazione ed il caricamento della relativa ricevuta. Una volta effettuato il collegamento, per poter accedere alla sezione riservata occorre, di seguito: - inserire la propria firma digitale; - cliccare “accedi”; - digitare il proprio PIN (password principale per CNS); - cliccare “accedi”; - specificare che l'accesso avviene quale soggetto legittimato alla pubblicazione; - cliccare “accedi”; Si apre la pagina “ricerca inserzioni”. A quel punto occorre digitare sul pulsante “nuova inserzione” (sulla colonna di sinistra), e riempire i vari campi (in finestre successive, cui si accede con pulsante “conferma”), fino ad ottenere una schermata di riepilogo, ove occorrerà digitare: “duplica” per conservare i dati nel sistema, in caso di ulteriori tentativi di vendita; “carica RT” per immettere la ricevuta telematica di pagamento del contributo alla pubblicazione; “pubblica” per terminare l'operazione di pubblicazione.
ATTENZIONE terminata l'operazione con “pubblica”, il sistema non ammette correzioni. In caso di errori, dovrà pubblicarsi ex novo la vendita, pagando nuovamente il contributo. Parte normativa: i riferimenti
- art. 23, comma 2, d.l. 27 giugno 2015, n. 83; - art. 161-quater, disp. att. c.p.c.; - art. 4, comma 3-bis, d.l. 3 maggio 2016, n. 59; - art. 18-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; - specifiche tecniche: “L'unico soggetto legittimato a pubblicare gli avvisi di vendita è quello che ha ricevuto il relative incarico nell'ambito del procedimento giudiziario ovvero per effetto della procedura nell'ambito della quale egli assume il ruolo di soggetto legittimato. Non è, quindi, possibile delegare le attività di pubblicazione a soggetti diversi da quelli effettivamente a cuò legittimati per provvedimento del Giudice o in forza di legge. Al profilo Soggetto legittimato alla pubblicazione sono pertanto associate le funzionalità di inserimento e pubblicazione dell'avviso di vendita, il servizio di pagamento del contributo di pubblicazione e le funzionalità di gestione dell'esito e degli eventi significativi dell'avviso di vendita”.
Manda la Cancelleria per la comunicazione agli ordini professionali di avvocati, dottori commercialisti e notai; per conoscenza, al Presidente del Tribunale e al Presidente di sezione.
Reggio Emilia, 21 febbraio 2018
I Giudici dell'esecuzione Simona Di Paolo Camilla Sommariva
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