Obbligo di conservazione della PEC
07 Marzo 2018
Esiste un obbligo legale di conservazione sostitutiva delle ricevute PEC nei depositi telematici e nelle notifiche a mezzo PEC? È vero che vige questo obbligo dall'aprile 2017?
L'art. 20, comma 3, d.m. n. 44/2011, recante le regole tecniche per il funzionamento del processo civile telematico, prevede espressamente che «il soggetto abilitato esterno è tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia». Una corretta interpretazione sistematica deve dunque passare attraverso la collocazione di siffatta normativa all'interno del sistema complessivo dei documenti informatici. Tale operazione porta ad evidenziare come anche agli avvocati (e al processo telematico in generale) si applichino le norme e le regole tecniche di cui al CAD, stante l'espressa previsione in tal senso dell'art. 2 CAD. Da ciò consegue che la conservazione delle ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia, che sono documenti informatici, deve avvenire secondo le regole tecniche indicate dal CAD, dettate dal d.P.C.M. 3 dicembre 2013, e dunque mediante il ricorso a conservatori accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ovvero tramite la realizzazione in house di una struttura tecnica che rispetti gli standard indicati dal legislatore. L'assetto normativo vale in massima parte anche per le ricevute di consegna delle notificazioni effettuate a mezzo della posta elettronica certificata, stante che pure in questo caso si tratta di documenti informatici che gli avvocati devono custodire secondo le indicazioni del CAD al fine di preservarne integrità, autenticità e immodificabilità. |