Tribunale di Prato: pubblicità sul Portale delle Vendite pubbliche
16 Febbraio 2018
TRIBUNALE DI PRATO Sezione Unica civile Ufficio Esecuzione Immobiliari
Il Giudice dell'esecuzione dott.essa Maria Iannone COMUNICA A TUTTI I DELEGATI ALLE VENDITE QUANTO SEGUE:
1) A partire dal 20 febbraio 2018, diventa obbligatoria la pubblicità delle vendite immobiliari sul portale delle vendite pubbliche, prevista dal nuovo testo dell'art. 490, comma 1, c.p.c.. 2) Tale pubblicità sostituisce esclusivamente l'affissione dell'avviso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario, prevista dal vecchio testo dell'art. 490, comma 1, c.p.c.. Ogni altra forma di pubblicità prevista nell'ordinanza di delega (o successivi provvedimenti) andrà come prima eseguita. 3) L'effettuazione della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche presuppone il pagamento del contributo alla pubblicazione, che al momento è pari ad € 100,00 per ogni lotto posto in vendita, e che va corrisposto per ogni tentativo di vendita. 4) Sia il previo pagamento del contributo, che la pubblicazione, sono a cura del professionista delegato alla vendita. 5) In assenza di specifiche norme intertemporali, va applicata la regola del c. detto tempus regit actum. Pertanto, la pubblicazione sul portale, previo pagamento del contributo, dovrà effettuarsi per tutti gli avvisi di vendita emessi dai delegati a partire dal 20 febbraio 2018 (compreso), indipendentemente dall'epoca in cui è stata delegata l'attività di vendita, ed anche quando trattasi di tentativi ulteriori. 6) Ne consegue che i delegati, in previsione dell'emissione dell'avviso in detta epoca, dovranno richiedere ai creditori l'anticipazione delle somme necessarie al pagamento del contributo, secondo i meccanismi già previsti nella delega, dovendosi quindi ritenere operativo quanto indicato nell'ordinanza di vendita rubricato “Disciplina della pubblicità” ossia “pubblicazione dell'avviso” con affissione nell'albo del Tribunale, almeno novanta (90) giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto, da sostituirsi, al momento della sua istituzione con la pubblicazione sul portale del Ministero della Giustizia nell'area denominata Portale delle Vendite pubbliche, come disposto dall'art. 490, comma 1, c.p.c. e art. 161-quater disp. att. c.p.c.. 7) Onde consentire il rispetto di tale previsione, i creditori procedenti o intervenuti dovranno provvedere a mettere a disposizione i fondi necessari per il pagamento del contributo unificato nel termine perentorio di almeno ulteriori 30 giorni prima (rectius 120 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte). 8) Nell'ipotesi in cui su richiesta scritta del delegato (da depositare in PCT unitamente a relazione di cui infra), i creditori siano essi procedenti o intervenuti non provvedano nei termini anzidetti, il delegato rimetterà gli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti di cui all'art. 631-bis c.p.c.. 9) qualora i creditori procedenti ed intervenuti non abbiano versato gli oneri di pubblicità e il delegato abbia già in precedenza rimesso gli atti al g.e. e sia (o meno) in attesa del versamento di un fondo spese, il delegato provvederà a esperire un solo tentativo di vendita con pubblicità esclusivamente sul portale delle vendite ex art. 490, comma 1, c.p.c. e sui siti internet indicati dall'ordinanza di delega, notiziando in ogni caso la scrivente del tentativo esperito (con relazione depositata in PCT, fermi gli ulteriori adempimenti di cui all'ordinanza di delega), procedendo altresì a mente del punto 7) in caso di omesso tempestivo versamento; solo in tale ipotesi, il presente provvedimento sarà comunicato a mezzo PEC ai creditori intervenuti e procedente ed al debitore a cura del professionista delegato il quale intimerà il pagamento del contributo unificato nel termine indicato ai punti che precedono. MANDA alla cancelleria per la comunicazione agli Ordini professionali con preghiera di massima diffusione nonché per la pubblicazione sul sito del Tribunale. Prato, 16 febbraio 2018 Il Giudice dell'esecuzione dott.essa Maria Iannone
NB di seguito si riportano brevi istruzioni pratiche, nonché la normativa di riferimento Brevi istruzioni pratiche
Il portale delle vendite pubbliche è raggiungibile al sito https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/ le specifiche tecniche si trovano nella sezione “normativa”, cui si accede da un link nella barra iniziale della pagina home. Sempre in tale bara, digitando il link “faq”, alla fine dell'elenco, si trova ulteriore link per il “manuale utente per l'inserimento e la gestione degli Avvisi di Vendita”. Sempre nell'elenco “faq”, subito prima del manuale utente, ci sono le istruzioni per il pagamento del contributo alla pubblicazione ed il caricamento della relativa ricevuta. /// Una volta effettuato il collegamento, per poter accedere alla sezione riservata occorre, di seguito: -inserire la propria firma digitale; -cliccare “accedi” -digitare il proprio PIN (password principale per CNS) -cliccare “accedi” -specificare che l'accesso avviene quale soggetto legittimato alla pubblicazione -cliccare “accedi” Si apre la pagina “ricerca inserzioni”. A quel punto occorre digitare sul pulsante “nuova inserzione” (sulla colonna di sinistra), e riempire i vari campi (in finestre successive, cui si accede con pulsante “conferma”), fino ad ottenere una schermata di riepilogo, ove occorrerà digitare: “duplica” per conservare i dati nel sistema, in caso di ulteriori tentativi di vendita; “carica RT” per immettere la ricevuta telematica di pagamento del contributo alla pubblicazione; “pubblica” per terminare l'operazione di pubblicazione. ATTENZIONE terminata l'operazione con “pubblica”, il sistema non ammette correzione, in caso di errori, dovrà pubblicarsi ex novo la vendita, pagando nuovamente il contributo. Normativa di riferimento
VENDITE IMMOBILIARI Obbligo di pubblicità sul portale delle vendite NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 23, comma 2, d.l. n. 83/2015 Art. 161-quater, disp. att. c.p.c. Art. 4, comma 3-bis, d.l. n. 59/2016
CONTRIBUTO ALLA PUBBLICAZIONE Art. 18-bis, d.P.R. n. 115/2002
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