Atti delle indagini digitalizzati consultabili nel TIAP: nessuna violazione del diritto di difesa
12 Marzo 2018
Massima
In tema di impugnazione di un provvedimento cautelare, la possibilità concessa alla difesa di consultare gli atti delle indagini digitalizzati nel sistema TIAP esclude qualsiasi violazione del diritto di difesa, non essendo impedita alcuna attività di selezione degli stessi, anche in vista del rilascio di copie.Il caso
Nel corso di un procedimento per il reato di appropriazione indebita nei confronti dell'amministratore di una società, il GIP disponeva il sequestro preventivo della somma di oltre due milioni di euro. L'indagato presentava richiesta di riesame. Il Tribunale confermava il provvedimento, ravvisando il fumus del suddetto reato. Avverso questa decisione, l'indagato proponeva ricorso per cassazione, lamentando che l'ordinanza impugnata sarebbe stata fondata sul contenuto di atti non posti a disposizione della difesa e che non avrebbe potuto consultare il materiale probatorio contenuto nel TIAP , esaminato invece dal Tribunale.La questione
In tema di impugnazione di un provvedimento cautelare, la digitalizzazione degli atti del procedimento penale ed il loro inserimento nel sistema TIAP può determinare una violazione del diritto di difesa?Se non ha richiesto di consultare gli atti digitalizzati nel TIAP , il difensore può eccepire la violazione del diritto di difesa per non aver potuto visionare gli atti posti a sostegno della misura?Le soluzioni giuridiche
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. L'art. 324, comma 3, c.p.p. prevede che, presentato il ricorso per il riesame del provvedimento cautelare reale, la cancelleria dia immediato avviso all'Autorità giudiziaria procedente, la quale, entro il giorno successivo, trasmette al Tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto dell'impugnazione. Nel caso di specie, dall'esame degli atti allegati al ricorso per cassazione, si evince che il Tribunale del riesame, dopo la presentazione del ricorso, ha richiesto la trasmissione degli atti su cui si fondava il provvedimento oggetto di impugnazione. Essi sono stati tempestivamente trasmessi dall'ufficio del pubblico ministero, che disponeva l'invio degli atti originali del sequestro preventivo, in formato cartaceo, e di ulteriori atti d'indagine, contenuti nel sistema TIAP (nel provvedimento è precisato che la trasmissione aveva riguardato «gli originali del fascicolo sequestro preventivo + atti visibili TIAP»).Successivamente, la difesa ha richiesto al Tribunale del riesame la trasmissione integrale del fascicolo processuale all'indirizzo di posta elettronica certificata dello studio professionale. Sebbene potesse rilevare, sulla base della consultazione degli atti, che l'incartamento processuale comprendeva, oltre agli originali del fascicolo del sequestro preventivo, anche gli atti d'indagine visibili nel sistema TIAP , tuttavia, il difensore non chiedeva specificamente di consultare gli atti digitalizzati.Così ricostruiti i termini della questione, secondo la Corte, la doglianza è generica, non avendo la difesa richiesto di consultare gli atti visibili al TIAP e, soprattutto, non avendo provato di aver ricevuto un rifiuto dall'ufficio preposto. Soltanto ove fosse intervenuto un diniego, infatti, sarebbe stato precluso al ricorrente di avere a disposizione tutti gli atti del fascicolo processuale.Il ricorrente, del resto, non ha neppure dimostrato che gli atti visibili al TIAP fossero diversi da quelli contenuti nel fascicolo del sequestro preventivo, pure trasmesso, nel caso di specie, al Tribunale del riesame.Essa, comunque, avrebbe dovuto provare che le prove desunte dalle intercettazioni telefoniche, asseritamente contenute solo nel fascicolo TIAP , erano dimostrative, in modo esclusivo, degli indizi relativi al fumus commissi delicti che giustificavano il sequestro preventivo. Solo in questo caso, nell'ipotesi in cui l'accesso a tali atti fosse stato impedito, sarebbe stato possibile ravvisare una nullità dell'ordinanza di conferma del sequestro per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p..Osservazioni
La sentenza in esame si segnala perchéillustra la natura e le caratteristiche del TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali), richiamando una circolare della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia (d.m. 26 gennaio 2016). Si tratta di un applicativo informatico sviluppato dal Ministero della Giustizia per la gestione digitale del fascicolo, che consente di integrare i contenuti nelle varie fasi del procedimento penale con atti, documenti e supporti multimediali. L'obiettivo perseguito consiste nella digitalizzazione del fascicolo per mezzo della “scannerizzazione” di documenti cartacei o dell'acquisizione di file digitali. Successivamente si procede alla classificazione, alla codifica e all'indicizzazione degli atti in modo da formare i fascicoli, con possibilità di ricerca, consultazione, esportazione e stampa dell'intero fascicolo oppure di singoli atti. In alcune sedi giudiziarie il sistema è stato introdotto a partire dal 2010. Con ordine di servizio del Procuratore della Repubblica di Napoli n. 97/2010, ad esempio, è stata disposta la “scannerizzazione” degli atti di tutti i fascicoli relativi a reati di competenza collegiale nella fase della notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini nonché della quasi totalità delle richieste di misure cautelari personali e reali. In data 2 ottobre 2012 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Procura della Repubblica di Napoli, Tribunale di Napoli, Consiglio dell'Ordine degli Avocati di Napoli e Camera penale di Napoli avente ad oggetto la regolamentazione del sistema TIAP A far data dal 10 febbraio 2013, la Procura della Repubblica di questa città trasmette normalmente in via informatica al Tribunale gli atti relativi alle procedure di riesame delle misure cautelari. Il fascicolo TIAP è la riproduzione in via informatica di atti preesistenti e facenti parte del fascicolo processuale cartaceo. Il sistema, quindi, non costituisce un modello integralmente sostitutivo della struttura cartacea che contraddistingue gli atti processuali, né un modello che ne modifica la genesi, permettendone, cioè, la nascita in forma originariamente informatica. Il software applicativo rende solo “disponibili” in forma digitale gli atti processuali, i quali, però, sono formati in originale su supporto cartaceo (cfr., per una ricostruzione del modello implementato, Cass. n. 44424/2016). Nel corso delle indagini preliminari il c.d. fascicolo TIAP è consultabile dalle parti. Il gestore documentale TIAP, infatti, è strutturato per seguire il flusso del procedimento penale e consente nelle diverse fasi processuali la “creazione” di fascicoli informatici per realizzare la cd. discovery, con una cadenza che ricalca perfettamente la creazione dei fascicoli processuali cartacei. L'avvocato può verificare la presenza del fascicolo nel sistema TIAP, accedendo ad un monitor d'informazione situato in una sala appositamente allestita per la consultazione del TIAP. Effettuata con risultato positivo tale verifica, il difensore può presentare una richiesta di accesso con contestuale dichiarazione di aver ricevuto mandato dalla parte. Questa dichiarazione ha efficacia al solo fine di accedere al sistema per navigare nel fascicolo d'interesse. Valutata la ritualità della richiesta, il difensore riceve le credenziali di accesso per visualizzare il fascicolo digitalizzato; può, quindi, selezionare gli atti di cui intende chiedere copia; le credenziali rilasciate consentono l'accesso per una singola sessione di consultazione; l'addetto, quindi, procede al rilascio delle copie degli atti selezionati dal difensore (in formato cartaceo o elettronico, a seconda della richiesta), riscuotendo i diritti se dovuti. Nel caso di specie, pur lamentando di non aver avuto accesso a taluni atti del procedimento, il difensore non ha dimostrato di aver avanzato una simile richiesta. L'inammissibilità del ricorso, peraltro, derivava anche dal fatto che, seppur la difesa avesse provato che la consultazione di taluni atti le fosse stata preclusa, avrebbe dovuto comunque dimostrare che proprio su tali specifici atti si fondava il fumus commissi delicti che giustificava il provvedimento di sequestro. Secondo l'orientamento accolto dalla giurisprudenza di legittimità, più in generale, la facoltà concessa alla difesa di consultare telematicamente gli atti presso l'Ufficio TIAP, competente anche al rilascio copie, mediante visione nella postazione dei computer a disposizione dei difensori, esclude senz'altro la violazione del diritto di difesa, non essendo impedita alcuna attività da espletarsi in relazione alla consultazione degli atti, né il rilascio di copie degli atti (Cass. n. 55081/2016; Cass. n. 3272/2016). Nel caso concreto, pertanto, se la difesa avesse consultato telematicamente il sistema TIAP, ben avrebbe potuto visionare tutti gli atti del procedimento, ottenendone copia in tempo utile per lo svolgimento del giudizio di riesame. Si tratta, comunque, di un profilo del procedimento molto delicato, rispetto al quale le difese talvolta lamentano che il modo di trasmissione degli atti in esame rende difficoltoso l'accesso ai documenti, comprimendo il diritto di difesa (la questione è stata reputata inammissibile da Cass. n. 6901/2016), sottolineando in modo specifico che, ove l'ordinanza custodiale concerna una pluralità di soggetti, il difensore del sottoposto non accede agli stessi atti del Tribunale, in quanto non ha diritto ad accedere a quelli relativi a posizioni diverse da quelle del suo assistito, salva l'ipotesi in cui riceva un'autorizzazione in tal senso dall'autorità che procede (la questione è stata rigettata da Cass. n. 6278/2016). Appare opportuno anche segnalare che, nei procedimenti di riesame o appello di misure cautelari personali, gli art. 309, comma 8 e 310, comma 2, c.p.p. assicurano alla difesa la possibilità di esaminare gli atti depositati in cancelleria e di estrarne copia. Secondo la giurisprudenza, tali disposizioni non integrano il riconoscimento di un diritto in senso tecnico ad ottenere copia degli atti del procedimento, ma solo quello di conseguire una copia anche informale degli atti, per non urtare contro lo stesso interesse dell'indagato a una rapida decisione in ordine al suo status libertatis (Cass. n. 36191/2017). Non sussiste un diritto della parte interessata ad ottenere de plano copia degli atti di indagine (Cass., S.U., n. 4/1995). Il solo fatto che, nel procedimento di riesame, il difensore non sia stato messo in condizione di estrarre copia di alcuni atti, pertanto, non determina la nullità per violazione del diritto di difesa del provvedimento che conferma una misura cautelare, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., in quanto è sufficiente che egli abbia potuto esaminare tutti gli atti depositati e sia stato messo in condizione di interloquire sull'intero materiale probatorio (Cass. n. 342/2006). Va evidenziato, infine, che la giurisprudenza ha escluso che la digitalizzazione degli atti del procedimento penale ed il loro inserimento nel TIAP non comporta alcuna lesione del segreto degli stessi, né è consentito in alcun modo l'accesso al sistema dall'esterno della rete del Ministero della Giustizia (Cass. n. 3272/2016). L'architettura del sistema TIAP, in particolare, prevede la cifratura di tutti i documenti ed una procedura di archiviazione che non consente alcun collegamento tra il documento criptato ed i soggetti o il procedimento cui esso si riferisce. É anche prevista la cifratura di tutti i c.d. “metadati” (cioè, i dati relativi ai procedimenti). L'accesso al fascicolo e le singole operazioni effettuate (consultazione, ricerca, modifica), tra l'altro, sono registrate, permettendo così l'esatta tracciabilità di chiunque abbia operato sui sistemi. Il sistema, poi, prevede diversificati livelli di autorizzazione ad operare, in ragione delle specifiche funzioni che i soggetti interessati devono svolgere (cfr. su questi aspetti, Cass. n. 14869/2016). Guida all'approfondimento
L. Giordano, Il sistema documentale TIAP: esame delle questioni sorte a qualche anno dalla sua introduzione in ilProcessotelematico.it. |