Tribunale di Alessandria: modalità di pubblicità legale sul portale delle vendite pubbliche
12 Febbraio 2018
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
CIRCOLARE ESPLICATIVA SULLE MODALITÀ DELLA PUBBLICITÀ LEGALE SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE (art. 490, comma 1, c.p.c.)
Il Presidente della sezione civile, sentiti in apposita riunione i Giudici del I gruppo attualmente addetti alla trattazione delle procedure concorsuali e delle procedure esecutive immobiliari, dott. Pierluigi Mela, dott.essa Enrica Bortolotto, dott. Stefano Demontis e dott.essa Camilla Milani; rilevato che a partire dal 20 febbraio 2018 diventa obbligatoria per ogni vendita disposta in sede fallimentare o esecutiva, relativa a beni immobili o mobili, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, ai sensi dell'art. 490, comma 1, c.p.c. (come modificato dalla l. n. 132/2015); richiamata l'attenzione sul fatto che, per le procedure esecutive, ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c., se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal Giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il Giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'art. 630, commi 2 e 3, c.p.c.;
comunica quanto segue:
- L'obbligo di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche sussiste per tutti gli avvisi di vendita emessi a partire dal 20 febbraio 2018, indipendentemente dall'epoca in cui è stata autorizzata o delegata l'attività di vendita; - Tale pubblicità sostituisce unicamente l'affissione dell'avviso per tre giorni continui nell'albo dell'Ufficio Giudiziario, già prevista dal vecchio testo dell'art. 490, comma 1, c.p.c.; - Conseguentemente, rimangono ferme tutte le altre forme di pubblicità legale e complementare di cui alle precedenti circolari, da effettuare dopo l'esecuzione della pubblicità sul predetto portale; - La pubblicazione sul portale presuppone il pagamento del contributo, attualmente determinato in euro 100,00 per ciascun lotto per ogni esperimento di vendita (ma solo con riferimento ai beni immobili o ai beni mobili registrati di valore superiore a euro 25.000,00; nulla è dovuto per i beni mobili non registrati e per quelli registrati di valore inferiore a euro 25.000); - Le somme necessarie per il pagamento del contributo dovranno essere anticipate nelle procedure esecutive immobiliari e nei giudizi di divisione endoesecutivi dal creditore procedente mediante versamento del fondo spese (eventualmente integrato su specifica richiesta del delegato) e nei fallimenti con prelievo dal conto della procedura, previa autorizzazione del G.D.; in caso di procedure senza fondi (fallimenti o procedure esecutive con unico creditore ammesso al gratuito patrocinio) è prevista la prenotazione a debito, nel rispetto della relativa normativa; - Ai fini del pagamento del contributo, i soggetti sopra indicati sono sin d'ora autorizzati ad attivare il servizio di home banking sui conti delle procedure; - Il contributo deve essere pagato a cura del professionista delegato o del commissionario per le operazioni di vendita ai sensi dell'art. 161-quater disp. att. trans. c.p.c., che dovrà anche procedere alla pubblicazione sul portale; - Pertanto operativamente il pagamento del contributo e la successiva pubblicazione saranno a carico: 1) per le procedure concorsuali, del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore giudiziale, del commissionario, ove la nomina sia stata comunicata e quindi inserita in SIECIC come “ausiliario”, 2) per le procedure esecutive immobiliari e mobiliari, del delegato alla vendita-custode e del commissionario, come tali inseriti in SIECIC, 3) per i giudizi di divisione (anche non endoesecutivi, del delegato che sia stato iscritto in SICID dalla cancelleria come “ausiliario”. - Per tutte le informazioni indispensabili per la pubblicazione occorre fari riferimento alle SPECIFICE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE, reperibili sul sito del Portale Vendite Pubbliche al seguente indirizzo: https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/
Manda alle Cancellerie interessate (civile, fallimentare, esecuzioni immobiliari ed esecuzioni mobiliari) perché procedano all'inserimento corretto dei professionisti di volta in volta incaricati secondo le indicazioni fornite, nonché per la comunicazione ai professionisti delle varie procedure. Si comunichi ai Magistrati interessati, al Dirigente Amministrativo, agli Ordini Professionali di Avvocati, Commercialisti e Notai e all'IVG di Alessandria.
Si allegano: - Brevi istruzioni pratiche; - Normativa di riferimento.
Alessandria, 12 febbraio 2018
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE CIVILE (dott.essa Caterina Santinello)
I Giudici (dott. Pierluigi Mela) (dott.essa Enrica Bertolotto) (dott. Stefano Demontis) (dott.essa Camilla Milani) Brevi istruzioni pratiche
Il portale delle vendite è raggiungibile al sito https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/. Le specifiche tecniche si trovano nella sezione “normativa”, cui si accede da un link nella barra iniziale della pagina home. Sempre in tale barra, digitando il link “faq”, alla fine dell'elenco, si trova ulteriore link per il “manuale utente per l'inserimento e la gestione degli Avvisi di Vendita”. Sempre nell'elenco “faq”, subito prima del manuale utente, ci sono le istruzioni per il pagamento del contributo alla pubblicazione ed il caricamento della relativa ricevuta. Una volta effettuato il collegamento, per poter accedere alla sezione riservata occorre, di seguito: -inserire la propria firma digitale; -cliccare “accedi”; -digitare il proprio PIN (password principale per CNS); -cliccare “accedi”; Si apre la pagina “ricerca inserzioni”. A quel punto occorre digitare sul pulsante “nuova inserzione” (sulla colonna di sinistra), e riempire i vari campi (in finestre successive, cui si accede con pulsante “conferma”), fino ad ottenere una schermata di riepilogo, ove occorrerà digitare: “duplica” per conservare i dati nel sistema, in caso di ulteriori tentativi di vendita; “carica RT” per immettere la ricevuta telematica di pagamento del contributo alla pubblicazione; “pubblica” per terminare l'operazione di pubblicazione. ATTENZIONE terminata l'operazione con “pubblica”, il sistema non ammette correzioni. In caso di errori, dovrà pubblicarsi ex novo la vendita, pagando nuovamente il contributo. Normativa di riferimento
Art. 23, comma 2, d.l. n. 83/2015; Art. 161-quarter disp. att. trans. c.p.c.; Art. 4, comma 3-bis, d.l. n. 59/2016; Art. 18-bis, d.P.R. n. 115/2002.
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