È ammissibile la notifica via PEC di un atto di intimazione di sfratto?

22 Settembre 2019

Secondo l'art. 660, u.c., c.p.c., se l'intimazione non è stata notificata a mani proprie del destinatario «l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo lettera raccomandata». È ammissibile, quindi, la notifica PEC di un atto di intimazione di sfratto?

Secondo l'art. 660, u.c., c.p.c., se l'intimazione non è stata notificata a mani proprie del destinatario «l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo lettera raccomandata». È ammissibile, quindi, la notifica PEC di un atto di intimazione di sfratto?

Sulla notifica PEC dello sfratto sussiste allo stato un rilevante contrasto in giurisprudenza e dottrina. A parere di chi scrive, poiché l'art. 48 CAD dispone che, salvo che la legge preveda diversamente, la spedizione di un documento informatico via PEC equivale alla notificazione per mezzo del servizio postale, la notifica di un'intimazione di sfratto tramite PEC dovrà intendersi equivalente alla notificazione effettuata a mezzo del servizio postale e, pertanto soggetta alla disposizione dell'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c..

Tale tesi trova conforto anche nell'orientamento dei Tribunali di Modena e Catanzaro (Trib. Modena, 23 luglio 2014, Trib. Catanzaro 22 febbraio 2014) mentre vi è un unico precedente favorevole alla convalida dello sfratto notificato esclusivamente a mezzo PEC (Trib. Mantova, ord., 17 giugno 2014).

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