La valenza probatoria della e-mail priva di firma elettronica

Michele Nardelli
11 Aprile 2018

L'apprezzamento della valenza probatoria del messaggio di posta elettronica, privo delle sottoscrizioni previste dal CAD, e privo altresì dei requisiti di formazione pure previsti in via alternativa dalla norma, è rimesso alla discrezionalità del Giudice.
Massima

Il messaggio di posta elettronica, quale documento informatico, ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2702 c.c. solo se sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal Giudice se privo di tale sottoscrizione, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.

Il caso

Ad un lavoratore, a cui era stata irrogata una sanzione disciplinare, viene intimato il licenziamento, a seguito della contestazione di una condotta irregolare nello svolgimento della propria attività lavorativa. La prospettazione di parte datoriale si fonda (per quello che rileva in questa sede) su messaggi di posta elettronica, ritenuti di dubbia valenza probatoria. Proprio tale valutazione, in uno al giudizio di inattendibilità espresso in ordine ad altre dichiarazioni acquisite al giudizio, porta la Corte di appello a ritenere illegittimo il recesso datoriale.

L'azienda propone quindi ricorso per cassazione censurando da un lato la valutazione del Giudice di merito in ordine alla autenticità del contenuto delle e-mail e dall'altro l'applicazione degli artt. 2702 e 2712 c.c., fatta dal Giudice di secondo grado.

La questione

Qual è il valore probatorio dei messaggi di posta elettronica privi di sottoscrizione digitale?

Le soluzioni giuridiche

Nella sentenza in commento, il primo profilo di doglianza attiene ad un aspetto processuale, sul quale la Corte stabilisce l'assenza di un vizio di ultra o extra petizione in quanto tale configurabile solo se la decisione attribuisca un bene non richiesto o diverso da quello domandato e non in presenza di un giudizio di valutazione del materiale probatorio, sia pure erroneo. In sostanza, il Giudice di legittimità ha ritenuto che altro sia la valutazione delle e-mail poste a base della contestazione, in vista del giudizio di merito, e altro sia il contenuto della decisione, che esso sì non potrebbe discostarsi da quanto chiesto dalle parti. Ove si consideri che nella specie la valutazione del Giudice del merito atteneva alla fondatezza della contestazione, la Cassazione ha concluso per l'assenza del vizio eccepito, in relazione al giudizio di inattendibilità dei messaggi di posta privi di sottoscrizione elettronica avanzata, dal momento che tale giudizio investiva il momento della valutazione del materiale probatorio.

Valenza dei documenti informatici: orientamenti a confronto

Trib. Prato, 15 aprile 2011

Posto che l'e-mail non certificata è qualificabile come documento informatico dotato di firma elettronica cd. semplice, la stessa, sul piano probatorio, è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità (nella specie, l'"e-mail" tradizionale era volta a provare l'avvenuta tempestiva denuncia dei vizi della merce acquistata)

Trib. Roma, 27 maggio 2010

La valutazione delle e-mails prodotte in giudizio a supporto del decreto ingiuntivo opposto e tempestivamente disconosciute e contestate dalla controparte non può essere che negativa, non avendo il dispositivo di riconoscimento tramite password per l'accesso alla posta elettronica semplice ovvero non certificata alcuna caratteristica oggettiva di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, e dunque non offrendo la necessaria garanzia di attendibilità del relativo documento. Ne consegue che la pretesa creditrice non ha fornito idonea prova del conferimento dell'incarico professionale e dell'esistenza del credito vantato, e pertanto l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta

Trib. Roma, 23 gennaio 2017, n. 1127

L'art. 21, comma 2, CAD pone l'onere di provare di non avere apposto la firma digitale a carico di chi opera il disconoscimento della sottoscrizione. Una volta fornita la prova richiesta il contratto sottoscritto da persona diversa dal titolare del certificato di firma digitale deve essere dichiarato nullo

Trib. Milano, 18 ottobre 2016, n. 11402

In applicazione dell'art. 46 Reg. eIDAS e dell'art. 21 CAD, il documento elettronico può essere considerato come fonte di prova anche in assenza di firma elettronica qualificata

Osservazioni

Attualmente la norma di riferimento è costituita dall'art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 82/2005 (come risultante per effetto dell'ultimo intervento del legislatore, a mezzo dell'art. 20, comma 1, lett. a, d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217).

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha quindi ampliato il novero delle definizioni (prima contenute nell'art. 2, Direttiva (CE) n. 93/1999), posto che l'art. 3, Regolamento (UE) n. 910/2014 ha previsto la nozione di

  • firma elettronica: «dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare»;
  • firma elettronica avanzata: «una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 26» («a) è connessa unicamente al firmatario; b) è idonea a identificare il firmatario; c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati»);
  • firma elettronica qualificata: «una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche».

Del medesimo Regolamento va anche sottolineato quanto dispone l'art. 25, Regolamento (UE) n. 910/2014 («Effetti giuridici delle firme elettroniche»).

Nella normativa nazionale, all'art. 1, comma 1, lett. s, CAD, la firma digitale viene indicata come un particolare tipo di firma qualificata basata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Nel quadro normativo appena individuato, il ruolo svolto dall'art. 25, Regolamento (UE) n. 910/2014 si sostanzia nella individuazione di due diverse regole, una negativa e l'altra positiva (ve ne è poi una terza, relativa alla valenza dei certificati rilasciati da uno Stato membro negli altri Stati membri).

La regola negativa prevede che alla firma elettronica, in quanto tale (quindi priva dei requisiti che la rendano avanzata, qualificata o digitale), non possano essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali, per il solo motivo della sua forma elettronica, o perché priva dei requisiti delle firme qualificate. Tale regola ha un notevole significato pratico, poiché con la stessa si è dovuto confrontare il Legislatore della recente modifica del CAD (il Regolamento (UE) n. 910/2014 è espressamente richiamato nel preambolo del d.lgs. n. 217/2017):l'art. 20 comma 1-bis, CAD stabilisce che il requisito della forma scritta del documento informatico, e l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c., conseguano alla apposizione di una firma digitale, di altro tipo di firma elettronica qualificata o di una firma elettronica avanzata. In sostanza vi è l'equiparazione tra le diverse modalità di sottoscrizione elettronica (digitale, avanzata e qualificata), sia quanto alla loro idoneità ad integrare il requisito della forma scritta, e sia quanto alla loro valenza probatoria, ai sensi dell'art. 2702 c.c..

La regola positiva stabilita dal Regolamento consta invece nella previsione per la quale una firma elettronica qualificata debba avere effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa (e ciò appare anche in questo caso rispettato dalla normativa nazionale, che come visto già in precedenza recava una norma corrispondente al contenuto della regola richiamata).

È il caso di aggiungere che mentre quest'ultima previsione non avrebbe consentito al singolo Stato membro di attribuire alla firma elettronica qualificata un valore meno rilevante di quello previsto per la firma autografa, la regola precedente non impone al singolo Stato membro di attribuire analoga valenza alla firma elettronica in quanto tale, o anche alla firma elettronica avanzata e a quella digitale (quindi alle firme elettroniche prive dei requisiti che le avessero reso qualificate), poiché essa si limita a stabilire che alla firma elettronica non possano essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate). La previsione del CAD in riferimento ai documenti informatici sottoscritti con firma elettronica non digitale, non avanzata né qualificata rappresenta pertanto una sceltacorrispondente al contenuto minimo previsto dal Regolamento, poiché la norma prevede che l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio siano liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. Ciò corrisponde, come detto, alla regola negativa stabilita dal Regolamento (UE) n. 910/2014, poiché al documento così firmato non vengono negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non siano soddisfatti i requisiti per firme elettroniche qualificate, ma si rimette alla valutazione del caso concreto il giudizio in ordine alla sussistenza del requisito della forma scritta, e al valore probatorio.

Sotto altro profilo il Regolamento prevede che una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro sia riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri, con disposizione che chiaramente estende all'intero territorio UE la valenza altrimenti solo interna delle certificazioni necessarie ai fini delle firme elettroniche certificate.

Da ultimo va segnalato, quanto ai requisiti di forma, che l'art. 21, comma 2-bis, CAD, prevede ora che salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'art. 1350, comma 1, n. da 1 a 12, c.c., se fatte con documento informatico, debbano essere sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, e che gli atti di cui all'art. 1350, n. 13, c.c. redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici debbano essere sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero siano formati con le ulteriori modalità di cui all'art. 20, comma 1-bis, CAD. Il successivo art. 20, comma 2-ter, CAD stabilisce, infine, (fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110) che ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico sia sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale (laddove le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti).

Tornando al caso che ci occupa, la soluzione adottata dalla Cassazione appare certamente in linea con le previsioni normative applicabili alla fattispecie.

La posta elettronica priva di sottoscrizione digitale, avanzata o qualificata, nella specie priva in realtà di qualunque sottoscrizione elettronica, integra infatti un mero documento informatico (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p, CAD).

In questo caso, l'art. 20 CAD prevede una possibile valenza probatoria ai sensi dell'art. 2702 c.c., quando esso sia comunque formato previa identificazione informatica dell'autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'art. 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

In tutti gli altri casi, vale a dire in mancanza di sottoscrizione digitale, avanzata o qualificata, e in mancanza della speciale procedura di identificazione appena vista, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta, e il suo valore probatorio, sono solo liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità (anche la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi solo se apposte in conformità alle Linee guida).

Ne discende che l'apprezzamento della valenza probatoria del messaggio di posta elettronica, privo delle sottoscrizioni previste dal CAD, e privo altresì dei requisiti di formazione pure previsti in via alternativa dalla norma, sia rimesso all'apprezzamento del Giudice.

Il tema dei documenti informatici sta sempre più divenendo centrale nello svolgimento delle relazioni giuridiche, e anche nei risvolti meramente processuali. Il profilo imprescindibile per l'interprete deve allora essere individuato nella necessità del rispetto delle norme non solo sostanziali ma anche tecniche, dettate nello specifico settore. Nello stesso tempo è necessario che l'approccio alle problematiche sostanziali sia ispirato alla necessità di una adeguata verifica dei documenti informatici in ragione dei requisiti tecnici previsti e dei criteri di sicurezza, integrità e immodificabilità; laddove rispetto alle problematiche processuali il criterio ispiratore deve essere altresì quello del prudente apprezzamento del raggiungimento dello scopo dei singoli atti.

Guida all'approfondimento

- O. Troiano, Firma e forma elettronica: verso il superamento della forma ad substantiam riflessioni a margine del Regolamento UE n. 910/2014 e delle recenti riforme del codice dell'amministrazione digitale, in Nuova Giur. Civ., 2018, 1, 79;

- S. A. Villata, Contro il neo-formalismo informatico, in Riv. Dir. Proc., 2018, 1, 155.

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