Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto: pubblicità sul Portale delle Vendite pubbliche

06 Febbraio 2018

Circolare del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in tema di modalità di pubblicazione sul Portale delle Vendite pubbliche.

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Ai Sigg. Professionisti delegati

alle operazioni di vendita

Oggetto: espropriazioni immobiliari – pubblicità sul portale delle vendite pubbliche – legittimazione, contributo di pubblicazione e disciplina transitoria (modalità operative).

L'art. 13, comma 1, lett. b, n. 1, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2015, n. 132, ha sostituito il primo comma dell'art. 490 c.p.c. (pubblicità degli avvisi), disponendo che «Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”».

La disposizione, com'è noto, interessa anche il settore delle espropriazioni immobiliari, posto che ai sensi dell'art. 490, comma 2, c.p.c. «In caso di espropriazione […] di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a compia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto».

§ Legittimazione.

L'art. 161-quarter, comma 1, disp. att. c.p.c. («Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche»), introdotto all'art. 14, comma 1, lett. c) del citato d.l. 27 giugno 2015, n. 83, stabilisce che «La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita […] o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo».

Dalla lettura della disposizione emerge: a) che la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita; b) che (solo) in mancanza, ossia nel caso in cui non si tratti di vendita delegata, debba provvedervi il creditore pignorante ovvero altro creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

La norma consente pertanto che la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche venga effettuata dal professionista delegato non personalmente ma anche tramite l'ausilio di altro soggetto, benché sempre sotto la vigilanza dell'ausiliario del Giudice dell'esecuzione, come si evince dall'espressione «a cura del […]»

Ne consegue che il professionista delegato, nel curare la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, potrà avvalersi anche dell'ausilio del soggetto già incaricato del compimento degli altri adempimenti pubblicitari, tra cui l'inserimento dell'avviso di vendita e della allegata documentazione sui siti internet indicati, ai sensi dell'art. 173-ter disp. att. c.p.c. con decreto del Ministro della Giustizia (cfr. d.m. 31 ottobre 2006, consultabile tramite collegamento nell'apposita sezione “normativa” del portale delle vendite pubbliche).

Va al contempo dato atto che le specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, elaborate ai sensi dell'art. 161- quater disp. att. c.p.c. a cura del responsabile per i sistemi informativi autorizzati del Ministero della Giustizia, prevedono che «L'unico soggetto legittimato a pubblicare gli avvisi di vendita è quello che ha ricevuto il relativo incarico nell'ambito del procedimento giudiziario ovvero per effetto della procedura nell'ambito della quale egli assume il ruolo di soggetto legittimato. Non è, quindi, possibile delegare le attività di pubblicazione a soggetti diversi da quelli effettivamente a ciò legittimati per provvedimento del giudice o in forza di legge»; inoltre «Al profilo Soggetto legittimato alla pubblicazione sono pertanto associate le funzionalità di inserimento e pubblicazione dell'avviso di vendita, il servizio di pagamento del contributo di pubblicazione e le funzionalità di gestione dell'esito e degli eventi significativi dell'avviso di vendita».

Tali disposizioni, si badi, non hanno valore o forza di legge e, pertanto, devono essere interpretate alla luce della normativa primaria costituita dal codice di procedura civile (art. 1 preleggi). Sicché, onde evitare l'assurdo logico-giuridico che le procedure esecutive possano entrare in una fase di stallo per incertezze interpretative legate dall'individuazione del soggetto legittimato dopo l'adozione delle specifiche tecniche attuative dell'art. 161- quater disp. att. c.p.c., è già stato inserito nel provvedimento di delega ex art. 591- bis c.p.c. (e nelle ordinanze di rimodulazione) che «il professionista delegato dovrà curare la pubblicità dell'avviso, anche con l'eventuale ausilio di […]».

§ Contributo di pubblicazione.

La circostanza che il soggetto tenuto alla pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche sia il professionista delegato, comporta – di regola – che quest'ultimo sia anche il soggetto tenuto al pagamento del contributo per la pubblicazione, determinato dall'art. 18- bis, comma 1, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, in euro 100,00 per ciascun lotto posto in vendita (il contributo è tuttavia prenotato a debito se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato).

Ciò non toglie che il pagamento possa essere effettuato anche dal soggetto già incaricato del compimento degli ulteriori adempimenti pubblicitari. In tal senso si osserva che non solo non vi è alcun divieto normativo ma che, anzi, tale soluzione appare preferibile alla luce di quanto disposto dalle già richiamate specifiche tecniche, nella parte in cui è stato previsto che «Al profilo Soggetto legittimato alla pubblicazione sono pertanto associate le funzionalità di inserimento e pubblicazione dell'avviso di vendita, il servizio di pagamento del contributo di pubblicazione e le funzionalità di gestione dell'esito e degli eventi significativi dell'avviso di vendita».

In ogni caso, al pari delle altre spese di pubblicità (cfr. art. 8, comma 1, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115), l'importo da versare a titolo di contributo per la pubblicazione è «a carico del creditore procedente» (art. 18-bis, comma 1, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115), salvo che non si provveda con fondi anticipati da altro creditore intervenuto munito di titolo esecutivo (cfr. art. 631-bis, comma 1, c.p.c.), che il professionista delegato avrà cura di interpellare tempestivamente.

Di conseguenza, laddove non possa procedersi alla pubblicazione sul portale per causa imputabile al procedente e nessun creditore titolato intervenuto abbia inteso surrogarsi, il professionista delegato dovrà darne comunicazione al Giudice dell'esecuzione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

§ Disciplina transitoria.

Il Ministero della Giustizia, con d.m. 5 dicembre 2017, ha accertato la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche.

Nondimeno, gli artt. 490, comma 1, e 631-bis c.p.c., si applicano – ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche di cui all'art. 161-quater disp. att. del codice di rito. Tali specifiche – già pubblicate sul portale dei servizi telematici il 18 giugno 2017 e aggiornate il 13 novembre 2017 – sono state da ultimo adottate dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati in data 12 gennaio 2018, con avviso di adozione pubblicato in data 20 gennaio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale G.U. Serie Generale n. 16 del 20 gennaio 2018.

Di conseguenza, la pubblicazione sul portale diverrà obbligatoria a partire dal 20 febbraio 2018.

La pubblicazione dovrà essere effettuata a prescindere dalla circostanza che ciò sia stato indicato nell'ordinanza di delega, evidentemente emanata prima dell'entrata in vigore della riforma. L'art. 490, comma 1, c.p.c. prescrive infatti che la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche deve essere effettuata «tutte le volte in cui la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia». È quindi evidente che l'obbligo di procedere alla pubblicazione non necessita di alcun atto di impulso da parte del Giudice dell'esecuzione, essendo previsto – per quel che concerne le espropriazioni immobiliari – dall'art. 570 del codice di rito.

Sul punto va tuttavia chiarito che per quel che riguarda le vendite che si terranno in data successiva all'obbligatorietà della pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e per le quali il professionista delegato ha già compiutamente eseguito la pubblicità in epoca anteriore al 20 febbraio 2018, l'adempimento è già perfetto e non necessita di alcuna integrazione per il principio tempus regit actum.

Viceversa, laddove gli adempimenti pubblicitari non siano già stati completati entro il 19 febbraio 2018, sarà necessario procedere alla pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche; a tal fine si chiarisce che non rileva la data in cui il delegato ha eventualmente conferito incarico alla società che cura la pubblicità, rilevando piuttosto l'effettiva pubblicazione degli avvisi e degli atti indicati dall'art. 490, comma 2, c.p.c..

Si comunichi ai professionisti delegati a cura della Cancelleria.

Barcellona Pozzo di Gotto, 6 febbraio 2018.

Il Giudice dell'esecuzione Il Giudice dell'esecuzione

Dott. Giuseppe Lo Presti Dott.ssa Viviana Scaramuzza

Il Presidente del Tribunale

Dott. Giovanni Di Marco

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