Tribunale di Lodi: circolare sul Portale delle vendite pubbliche

23 Marzo 2018

Circolare del Tribunale di Lodi sull'operatività del Portale delle vendite pubbliche.

TRIBUNALE DI LODI

Il G.E.,

rilevato che l'art. 569, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 59/2016 conv. in l. n. 119/2016, prevede che il G.E. con l'ordinanza con cui dispone la vendita «stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento nella procedura, che il versamento della causione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161–ter disp. att. c.p.c.»;

rilevato che il richiamato art. 161–ter disp. att. c.p.c. prevede quanto segue:

«Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico – operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

Con successivi decreti le regole tecnico – operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica. Se occorre, le medesime regole tecnico – operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche»;

rilevato che con d. m. n. 32/2015 è stato emanato il Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile ai sensi dell'art. 161–ter disp. att. c.p.c.;

rilevato che le summenzionate previsioni, in forza di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, d.l. n. 59/2016 conv. in l. n. 119/2016, si applicano alle vendite forzate di beni immobili disposte dal G.E. o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero della Giustizia che accerta la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche;

rilevato che con D.M. del Ministero della Giustizia in data 5 dicembre 2017, pubblicato nella G.U. del 10 gennaio 2018, è stata accertata la piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche;

rilevato, quindi, che il novellato art. 569, comma 4, c.p.c. opera a decorrere dal 10 aprile 2018;

ritenuto che, quanto alle procedure esecutive per le quali è stata già disposta la vendita e sono state autorizzate le aste, l'introduzione delle vendite telematiche possa essere pregiudizievole per il sollecito svolgimento della procedura;

ritenuto, pertanto, che le aste già autorizzate debbano svolgersi secondo le modalità attualmente in essere e, quindi, in deroga al regime delle vendite telematiche secondo la clausola di salvezza prevista dall'art. 569, comma 4, c.p.c.,

rappresentato che, qualora le aste già autorizzate dovessero andare deserte cosicché il fascicolo verrà rimesso dal professionista delegato al G.E. come previsto nell'ordinanza di vendita, il G.E. darà disposizioni per il prosieguo della procedura anche per quanto attiene alle modalità della vendita;

rilevato che per le vendite che verranno ordinate successivamente al 10 aprile 2018 e sino a diversa disposizione del G.E. non sia allo stato possibile prevedere l'operatività delle vendite telematiche atteso che, tra l'altro, tenuto conto che l'art. 10, d.m. n. 32/2015 richiede, tra gli obblighi posti a carico del gestore, la dotazione di un manuale operativo dei servizi in cui vengano descritti le modalità di esecuzione dei servizi nonché i prezzi praticati con indicazione di eventuali differenziazioni per distretto o circondario e che le modalità di esecuzione dei servizi e i relativi prezzi debbano essere pubblicati sui siti dei gestori delle vendite telematiche, allo stato non risulta che i gestori abbiano pubblicato i suddetti manuali e in ogni caso non risultano pubblicati in particolare né i servizi offerti né i prezzi praticati;

rilevato che, anche allorquando detti manuali e le relative indicazioni di cui si è detto fossero pubblicati nell'imminenza del termine del 10 aprile 2018, si rende comunque necessaria una compiuta valutazione, tra l'altro, in ordine ai servizi offerti e ai prezzi praticati dai gestori al fine di individuare il gestore o i gestori che verranno autorizzati dal G.E. a gestire le vendite telematiche nonché in ordine alle modalità della vendita telematica ritenute più opportune;

P.Q.M.

1) dispone che le aste già autorizzate continuino a svolgersi secondo le modalità attualmente in essere;

2) dispone che le vendite che verranno autorizzate dal 10 aprile 2018 si svolgerannosecondo le modalità attualmente in essere.

Si comunichi con urgenza a cura della cancelleria a tutti i professionisti delegati e alle parti.

Lodi, 21 marzo 2018.

Il G.E.

dott.ssa Paola Belvedere

TRIBUNALE DI LODI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

23 MARZO 2018

IL CANCELLIERE

dott.ssa Patrizia Magolio

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