Tribunale di Napoli Nord: modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche

20 Febbraio 2018

Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, III sezione civile (area esecuzioni immobiliari e procedure concorsuali), ha fornito alcune indicazioni per la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche.

Ai Professionisti delegati alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c.

Relativamente alle procedure esecutive già pendenti per le quali si rende necessario celebrare un tentativo di vendita, il delegato dovrà provvedere a partire da oggi, 20 febbraio 2018, alla pubblicazione sul Portale delle vendite Pubbliche (accessibile agli indirizzi https://portalevenditepubbliche.giustizia.it; https//venditepubbliche.giustizia.it https://pvp.giustizia.it) dell'avviso di vendita e di tutta la documentazione necessaria - secondo le specifiche tecniche consultabili sullo stesso portale e già indicate nella Circolare del 6 febbraio 2018 - almeno 50 giorni prima dell'udienza di vendita (pubblicazione che sostituirà la pubblicazione dell'avviso di vendita sull'albo del Tribunale) e così dovrà provvedere per i successivi tentativi di vendita.

Sarà obbligo del creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori muniti di titolo esecutivo provvedere al pagamento del contributo unificato di euro 100,00 per ciascun lotto posto in vendita e trasmettere al delegato i documenti necessari per attestare l'avvenuto pagamento (documenti indispensabili affinchè il delegato possa procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale) almeno 60 giorni prima di ciascuna udienza di vendita.

Il delegato, anche se in possesso di fondo spese capiente, già versato in precedenza, non dovrà effettuare il pagamento sopra indicato ma dovrà unicamente acquisire l'attestato di pagamento già avvenuto, da parte dei creditori; l'obbligo di pagamento, infatti, graverà esclusivamente sui creditori.

Infatti l'art. 632-bis c.p.c. prevede che «se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal Giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'art. 630, comma 2 e 3» e di conseguenza il soggetto che deve adempiere all'obbligo di pagamento (finalizzato a rendere possibile la pubblicazione sul Portale) coincide con il soggetto onerato di dare impulso alla procedura.

Si richiama l'attenzione dei soggetti interessati sulle conseguenze derivanti dal mancato adempimento di detto onere, ossia l'estinzione della procedura, e dei conseguenti profili di responsabilità connessi.

Ad ulteriore precisazione si evidenzia che il delegato potrà procedere alla pubblicazione in assenza di pagamento del contributo solo se tutti i creditori costituiti hanno diritto all'esenzione o alla prenotazione a debito dello stesso.

Ove al delegato non sia trasmessa la prova dell'avvenuto pagamento del contributo e quindi il delegato stesso non possa procedere alla pubblicazione sul portale, egli dovrà trasmettere il fascicolo al Giudice dell'Esecuzione.

Restano confermate tutte le altre prescrizioni e condizioni già stabilite nei singoli provvedimenti di delega, ivi compresa la pubblicità sui siti internet già indicati (a tal proposito il fondo spese già disposto a beneficio del delegato verrà utilizzato esclusivamente per i suddetti costi e, come detto, non per quelli relativi alla pubblicazione sul Portale) nonchè le modalità di vendita già prescritte; in particolare, laddove non fosse stato diversamente disposto fin dall'origine, le operazioni di vendita proseguiranno con modalità non telematica dovendosi ritenere, allo stato, che la modifica delle modalità di vendita debba avvenire in modo graduale al fine di consentire ai delegati di maturare le necessarie competenze così da prevenire possibili ritardi nella sollecita definizione di tutte le procedure tuttore pendenti.

Nell'occasione si evidenza che, nei singoli provvedimenti di modifica della delega che verranno emanati, sarà espressamente prevista l'autorizzazione al delegato a chiedere al perito stimatore la trasmissione delle fotografie già poste a corredo della relazione di stima in formato .jpeg o in altro formato utile alla pubblicazione sul Portale - sempre che ciò non ostacoli la sollecita fissazione della vendita - e ad eseguire a mezzo PEC tutte le comunicazioni destinate ai soggetti costituiti e le notifiche ai creditori iscritti muniti di indirizzo PEC.

Aversa 20 febbraio 2018.

Il Presidente della III Sezione Civile

dott. Enrico Caria

L'Editore declina ogni forma di responsabilità in caso di eventuale difformità tra il contenuto pubblicato sui siti istituzionali e le prassi delle singole cancellerie.

Pertanto si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

Vi invitiamo a segnalarci eventuali modifiche ai protocolli pubblicati scrivendo a redazioneilprocessotelematico@giuffre.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.