Esclusione per grave illecito professionale: portata dell’elencazione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c)

Redazione Scientifica
02 Maggio 2018

L'elencazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 è meramente esemplificativa. L'esclusione, pertanto, è consentita, al di là delle tipizzazioni che pur ne...

L'elencazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 è meramente esemplificativa. L'esclusione, pertanto, è consentita, al di là delle tipizzazioni che pur ne costituiscono il nucleo (in presenza delle quali opera un meccanismo di tipo presuntivo), anche in tutti i casi in cui “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.”

Ne consegue che a un'impresa non basta aver contestato in giudizio la risoluzione contrattuale subìta per porsi completamente al riparo, per tutta la durata del processo, dal rischio di esclusioni da gare d'appalto indotte dalla relativa vicenda risolutoria.

Anche in presenza di una risoluzione per inadempimento che si trovi sub iudice, infatti, alla Stazione appaltante non è precluso applicare ugualmente la causa di esclusione in discussione, valorizzando la clausola normativa di chiusura sulla possibilità di dimostrare comunque “con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”. All'uopo occorre, però, che essa sia appunto in grado di far constare con i necessari supporti probatori, e con motivazione adeguata, la effettività, gravità e inescusabilità degli inadempimenti dell'impresa, e perciò, correlativamente, la mera pretestuosità delle contestazioni da questa sollevate in giudizio avverso la misura risolutoria, oltre che, naturalmente, la dubbia “integrità o affidabilità” del medesimo operatore.

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