Sulla scelta del criterio di aggiudicazione da parte della PA

Redazione Scientifica
02 Maggio 2018

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, «la scelta operata dall'Amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta...

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, «la scelta operata dall'Amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, e ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico; e come tale è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta? (Cons. Stato, V, 18 giugno 2015, n. 3105; III, 2 maggio 2016, n. 1661; V, 8 aprile 2014 n. 1668).

L'ampiezza di tale discrezionalità, che emerge anche dal testo dell'art. 83 del d.lgs. 163 del 2006, applicabile ratione temporis alla procedura in esame (disposizione che non prevede affatto l'obbligo di attribuire punteggi graduati tra un minimo e massimo ai singoli criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prescelti dalla stazione appaltante, ed anzi laddove fa riferimento alla possibilità di prevedere sub-punteggi - comma 4 -, precisa che questa operi “ove necessario?) ben si giustifica con l'esigenza (e si coordina con il fine) di selezionare l'operatore più idoneo allo svolgimento del servizio.

Ciò posto, la scelta dell'amministrazione appaltante circa le modalità di attribuzione del punteggio, di tipo on/off, riconoscibile nella sola misura massima per l'ipotesi in cui il richiesto possesso dell'attestazione e/o certificazione ricorra per tutti gli interpreti impiegati nel servizio, non risulta manifestamente irragionevole, irrazionale, sproporzionata o illogica.

Con simile previsione la lex specialis intende infatti garantire un efficace servizio di interpretariato in grado di assicurare esigenze di operatività estremamente flessibili, conseguenti all'impossibilità di prevedere ex ante le lingue prevalenti dei richiedenti asilo, in relazione alle modificazioni della composizione dei flussi migratori in tempi brevi (spesso a causa di crisi regionali in rapida evoluzione), sì da attribuire il previsto punteggio soltanto alle imprese concorrenti che si avvalgono completamente di interpreti muniti dell'attestazione o della certificazione, dando così piena garanzia della propria qualificazione in relazione alle esigenze del servizio.

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