Appaltatore e beneficiario finale in relazione al Fondo Asilo Integrazione

Redazione Scientifica
02 Maggio 2018

Il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell'ambito del F.A.M.I. delinea puntualmente le nozioni di appaltatore (che è un soggetto terzo, non coincidente né con...

Il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell'ambito del F.A.M.I. delinea puntualmente le nozioni di appaltatore (che è un soggetto terzo, non coincidente né con il beneficiario finale, né con il partner, che fornisce assistenza al progetto occupandosi di servizi e compiti specifici che non possono essere eseguiti efficientemente dal beneficiario finale); di servizi appaltati (che sono considerati i servizi forniti dal beneficiario finale); di spese di appalto (che devono essere giustificate da un'adeguata documentazione, con costi corrispondenti alle fatture emesse dagli enti appaltatori, i quali su richiesta devono essere in grado di presentare agli organi di audit e controllo tutte le informazioni necessarie riguardanti attività loro affidate a titolo di appalto).

Da quanto detto emerge che solamente il beneficiario finale del Fondo è destinatario degli obblighi amministrativo-contabili previsti per l'erogazione del finanziamento: tant'è che egli solo sottoscrive, dopo la presentazione di una proposta progettuale, apposita Dichiarazione di impegno con l'Autorità Responsabile del Fondo.

Non vi è, dunque, alcuna possibilità di confondere la figura del “futuro soggetto appaltatore? con quella del “beneficiario del finanziamento?; né vi alcuna previsione che legittimi il primo ad operare in nome e per conto del secondo o che ribalti sullo stesso obblighi ulteriori e diversi rispetto a quelli del capitolato, derivanti in via esclusiva dalla sottoscrizione di una dichiarazione di impegno nella quale il soggetto appaltatore non è parte contraente.

Il soggetto appaltatore interviene invece nel solo caso in cui, per l'affidamento ad un operatore economico di servizi all'interno del progetto, il Beneficiario finale assuma contestualmente il ruolo di amministrazione appaltante.

In coerenza con tali previsioni, la contestata legge di gara (in particolare l'articolo 3, commi 7, 8, 10 nonché l'articolo 17, con riguardo alle modalità di pagamento) si limita a stabilire in capo all'aggiudicatario l'obbligo di rendicontare e certificare il servizio sulla base delle ore effettivamente prestate e di trasmettere alla Commissione nazionale relazioni periodiche trimestrali in ordine all'andamento della gestione del servizio, con apposita dichiarazione sulle ore effettivamente rese dal gestore, presso tutte le Commissioni territoriali e relative Sezioni: ciò risponde alla finalità di consentire la verifica della congruità della fatture emesse secondo i termini stabiliti dal contratto.

L'obbligo di rispettare le procedure amministrativo-contabili e di rendicontazione richieste dal Fondo F.A.M.I. è correlato alla natura del finanziamento: il rinvio a tale normativa è preordinato, infatti, a rendere il contesto di riferimento senza che essa possa costituireuna lex specialis parallela, non contenendo essa indicazioni circa la formulazione dell'offerta.

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