Modificazioni soggettive dei concorrenti: non sono ammesse nelle gare disciplinate dal vecchio Codice Appalti
02 Maggio 2018
In base al vecchio Codice dei Contratti Pubblici, durante la fase dell'evidenza pubblica e sino alla stipula del contratto, i requisiti di ordine generale dovevano, per inderogabile regola generale, essere mantenuti costantemente e integralmente, non essendo consentite modificazioni soggettive dei concorrenti, neppure laddove ragioni sostanziali potessero in ipotesi legittimare il soggetto rimasto in gara senza il componente attinto dalla perdita del requisito. Nel precedente sistema, dunque, la tutela della par condicio era massima e superava ogni ragione ispirata a pur astrattamente plausibili esigenze sostanziali. |