Nessuna modifica soggettiva in riduzione del consorzio concorrente in caso di liquidazione coatta amministrativa della consorziata esecutrice della prestazione
02 Maggio 2018
Ogni eccezione al principio di immodificabilità dell'offerta e della composizione dei partecipanti dopo l'offerta non può che essere applicata restrittivamente alle sole ipotesi espressamente disciplinate dal legislatore, tra le quali non rientra il caso della liquidazione coatta amministrativa della cooperativa consorziata (indicata quale esecutrice in parte qua della prestazione) intervenuto in corso di gara, pur laddove avvenga una estromissione del detto componente dal consorzio “in riduzione”. Infatti, il combinato disposto di cui agli artt. 37 commi 7, 9, 18 e 19 e 38 comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 non consente la modificazione soggettiva, se non nelle eccezionali ipotesi ivi contemplate, comunque relegate nella fase di esecuzione del contratto. Su detta normativa nessuna influenza possono avere le corrispondenti disposizioni previste dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, attesa l'evidente innovatività della nuova normativa e l'apparente ragionevolezza delle norme precedenti. |