Legittimazione passiva dell’azione di risarcimento danni da black out del servizio di energia elettrica

07 Maggio 2018

I soggetti che svolgono la gestione della rete e delle attività di trasporto dell'energia sono da considerarsi “ausiliari” dell'ente che si occupa della mera compravendita di energia elettrica? Il venditore di tale servizio è pertanto responsabile anche del disservizio della rete di trasmissione dell'energia in ragione del disposto di cui all'art. 1228 c.c.?
Massima

La società che si occupa della mera compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall'utente finale a causa di un black out imputabile al malfunzionamento della rete di trasmissione. Il legittimato passivo della pretesa risarcitoria è pertanto da individuarsi esclusivamente nella società che si occupa della produzione e del trasporto della stessa. Quest'ultimo soggetto infatti per i caratteri di autonomia ed indipendenza che lo contraddistinguono non può rientrare nell'alveo degli ausiliari (ex art. 1228 c.c.) dell'ente mero venditore di energia elettrica.

Il caso

Un uomo, in qualità di titolare di una ditta, conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace la società erogatrice di energia, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa di un black-out, protrattosi diverse ore, del servizio di erogazione dell'energia elettrica.

Il primo Giudice accoglieva la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore nei confronti della società, in ragione del contratto di somministrazione concluso tra le parti, che obbligava quest'ultima alla fornitura dell'energia elettrica.

Avverso siffatta pronuncia la società convenuta, soccombente in primo grado, promuoveva appello dinanzi al Tribunale.

Il Giudice dell'impugnazione, a sostegno della decisione assunta dal Giudice di prime cure, confermava la condanna della società, ritenendola responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1228 c.c. per i fatti comunque addebitabili al diverso ente distributore di energia, per la sua qualità di ausiliario della società convenuta.

Impugnando tale sentenza la società proponeva ricorso per Cassazione, formulando quattro motivi, a cui resisteva con controricorso il danneggiato.

La questione

In tema di fornitura di energia elettrica, al fine di individuare il legittimato passivo nell'eventuale causa di risarcimento dei danni subiti dall'utente finale per il black out, protrattosi per diverse ore, nell'erogazione dell'energia elettrica, è rilevante a livello giuridico distinguere tra ente rivenditore ed ente erogatore-gestore di energia elettrica?

In altre parole, i soggetti che svolgono la gestione della rete e delle attività di trasporto di tale energia sono da considerarsi “ausiliari” dell'ente che si occupa della mera compravendita di energia elettrica? Il venditore di tale servizio è pertanto responsabile anche del disservizio della rete di trasmissione dell'energia in ragione del disposto di cui all'art. 1228 c.c., oppure di tale malfunzionamento risponde, ex se, il soggetto a ciò preposto?

Le soluzioni giuridiche

La disamina della pronuncia in oggetto necessita, preliminarmente e seppur per inciso, un preciso inquadramento del contratto di fornitura di energia elettrica concluso dall'utente finale ed al quale segue l'invio delle ben note bollette.

In giurisprudenza tale rapporto viene generalmente ricondotto nell'alveo del contratto tipico di somministrazione, in virtù del quale l'ente si impegna, dietro corrispettivo, nei confronti dell'utente finale alla fornitura continuativa di una certa quantità di beni o di servizi (art. 1559 c.c.); tale fattispecie rientra, quindi, nella categoria dei contratti di scambio, nel cui ambito tale negozio si caratterizza per la periodicità della prestazione a cui il somministrante è obbligato.

Colto così l'inquadramento contrattuale, è necessario evidenziare, alla luce della liberalizzazione dei servizi di energia, il distinguo di recente acquisizione esistente tra le società che vendono l'energia elettrica, e quelle che invece tale bene producono, trasportano e distribuiscono alla rete elettrica fino a raggiungere l'utente finale.

La questione non è soltanto teorica perché presenta importanti ripercussioni anche sul piano giuridico: ciò consente, infatti, all'utente finale di individuare correttamente il responsabile dei danni da black out dallo stesso subiti a causa del malfunzionamento della rete elettrica e pertanto l'effettivo legittimato passivo nei confronti del quale proporre la domanda di risarcimento.

Per ente rivenditore di energia s'intende colui con il quale gli utenti concludono i contratti di fornitura, ovvero colui che sul mercato elettrico si occupa della mera compravendita dell'energia. Diversamente vi sono altri soggetti, dotati di effettivi e concreti poteri di gestione della rete di trasmissione dell'energia elettrica e del relativo trasporto, i quali sono preposti al regolare funzionamento della linea di trasmissione dell'energia e/o della struttura fisica deputata al suo trasporto e alla conseguente distribuzione al dettaglio.

Questo contesto ci consente ora di interrogarci sull'applicabilità del disposto di cui agli artt. 1218 e 1228 c.c. all'ipotesi della richiesta di risarcimento dei danni arrecati all'utente finale a causa di black out del servizio di erogazione dell'energia elettrica per malfunzionamento della rete di trasmissione.

Consegue alle esposte premesse la natura contrattuale (ex art. 1218 c.c.) del rapporto sotteso al contratto di compravendita di energia elettrica intercorrente tra l'utente del servizio e il soggetto venditore della stessa; ciò che invece deve essere indagata è la riconducibilità nel concetto di “ausiliario” ex art. 1228 c.c. dell'ente che si occupa della gestione della rete di trasmissione e trasporto dell'energia, rispetto al soggetto invece venditore di energia.

Tale norma, in tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, costituisce estensione al rapporto contrattuale della disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 c.c., postulando, per la sua concreta applicabilità, l'esistenza:

  • di un danno causato dal fatto dell'ausiliario;
  • di un rapporto tra ausiliario e committente (cd. rapporto di preposizione);
  • di una relazione di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario (Responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari: Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001 n. 6756).

Per completezza, si precisa che l'espressione “nesso di occasionalità necessaria” deve intendersi per la Cassazione nel senso che «le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in trasgressione degli ordini ricevuti» (Sul concetto di “nesso di occasionalità necessaria”: Cass. civ., sez. III, 22 settembre 2017 n. 22058; per un maggior approfondimento, vedi anche L'occasionalità necessaria nella responsabilità ex art. 2049 c.c., in Ridare.it).

In sostanza, la responsabilità di chi si avvale di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova fondamento nel rischio connaturato alla loro utilizzazione.

Questo principio di diritto viene compendiato nell'espressione cuius commoda eius et incommoda.

Al riguardo l'art. 1228 c.c., nell'accollare al debitore le conseguenze del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari, rappresenta per giurisprudenza prevalente, una forma di responsabilità oggettiva che per sua natura rende superfluo l'accertamento di una culpa in eligendo o in vigilando, dal momento che il comportamento dell'ausiliario è valutato secondo gli stessi criteri applicabili in caso di adempimento diretto dell'obbligazione da parte del debitore (Natura oggettiva della responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari: Cass. civ., sez. III, 4 aprile 2003 n. 5329)

Compresi così i presupposti per l'applicazione di siffatta responsabilità, la pronuncia in oggetto scandaglia la definizione normativa del concetto di ausiliario così come indicato nel disposto di cui all'art. 1228 c.c.

Ebbene, la definizione che la Suprema Corte adotta nella sentenza oggetto di odierna disamina è di granitica e costante creazione giurisprudenziale e postula che «Possono considerarsi ausiliari del debitore, nei termini indicati dall'art. 1228 c.c., non tutti i soggetti della cui attività il debitore si avvalga per l'adempimento della propria obbligazione, ma soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra loro ed il debitore medesimo, ovvero allorché sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione» (Concetto dell'ausiliario del debitore ex art. 1228 c.c.: Cass. civ., sez. III, 8 ottobre 2010 n. 20915 fattispecie in tema di black-out).

In altre parole, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che l'ausiliario di cui al disposto dell'art. 1228 c.c. è da considerarsi solo colui della cui attività il debitore si avvalga per l'adempimento dell'obbligazione, ovvero del soggetto che agisca su incarico di questo ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo.

Coerentemente con tale consolidato orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte ha ritenuto che, rispetto all'ente che limita la propria attività alla sola compravendita di energia elettrica, non possa trovare applicazione l'art. 1228 c.c. con riferimento ai soggetti responsabili della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività di trasporto dell'energia fino al contatto con le singole utenze individuali.

Infatti, basti considerare che in capo all'ente che si occupa della mera vendita dell'energia non possono riscontrarsi affatto i poteri direttivi e di controllo sui soggetti preposti alla gestione, trasmissione e trasporto dell'energia; requisito, come sopra espresso, essenziale ai fini dell'applicabilità della norma in esame, che sono da considerarsi soggetti autonomi ed indipendenti da qualsiasi altro ente operante nel settore elettrico.

La Suprema Corte ha ritenuto che i soggetti che si occupano del regolare funzionamento della linea di trasmissione dell'energia e/o della struttura fisica deputata al relativo trasporto e distribuzione al singolo utente finale non possono essere considerati ausiliari ex art. 1228 c.c. di colui che si occupa della mera vendita all'utente dell'energia elettrica.

La pronuncia in oggetto giunge alla declaratoria di difetto di legittimazione passiva della società venditrice dell'energia rispetto alla domanda di risarcimento dei danni formulata nei suoi confronti dall'utente finale per la mancata erogazione del servizio per il malfunzionamento della rete, a fronte dell'inapplicabilità dell'art. 1228 c.c. non rientrando nel concetto di ausiliario il soggetto autonomo ed indipendente che si occupa della trasmissione dell'energia.

Osservazioni

Si consideri che l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, nella sentenza in esame, s'inserisce in un filone giurisprudenziale conforme nel tempo, a tenore del quale per non incorrere in un difetto di legittimazione passiva, in caso di contenzioso, l'utente finale del servizio deve avere contezza della distinzione, sopra meglio precisata: da un lato, colui che è il mero venditore di energia e, dall'altro, l'ente che invece si occupa della sua gestione, trasporto e distribuzione.

Tale questione è sorta a seguito dell'intervenuta scissione tra tali soggetti.

Infatti, diversamente da oggi, in passato si registrava il monopolio dell'energia in capo ad un'unica società, la quale si occupava di tutti gli step della fornitura di energia elettrica, dalla compravendita sino all'erogazione alle singole utenze individuali.

Un tempo, pertanto, era indubbio il soggetto nei cui confronti proporre la domanda di risarcimento dei danni da malfunzionamento della rete.

Oggi invece è necessaria la dovuta attenzione nella scelta del legittimato passivo.

Infatti, il danneggiato deve considerare che ove i danni subiti, nella sua qualità di utente finale, derivino dal malfunzionamento della rete di trasmissione, alcuna responsabilità può essere addebitata alla società venditrice del servizio, risultando pertanto l'unico responsabile nei confronti del quale agire il soggetto preposto alla gestione, trasmissione e trasporto dell'energia.

A ciò si aggiunga, altresì, la necessità per l'utente, ai fini dell'accoglimento della sua pretesa, di fornire la prova del c.d. danno-conseguenza rispetto al caso concreto (Trib. Napoli, 16 aprile 2007; Trib. Potenza, sent. 17 agosto 2011 n. 1028; Danno conseguenza: Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2009 n. 20324).

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