È ammissibile la rinuncia alla quota del TFR se gli ex coniugi concordano il pagamento di una somma?
07 Maggio 2018
In sede di modifica congiunta delle condizioni di divorzio può il coniuge titolare di un assegno divorzile rinunciare preventivamente alla richiesta della quota del TFR a fronte del pagamento di una somma concordata tra i coniugi stessi?
Il diritto di percepire una quota del TFR, corrisposto all'ex coniuge al termine del rapporto di lavoro, è riconosciuto dall'art. 12-bis l. n. 898/1970 e successive modifiche al coniuge divorziato a condizione che quest'ultimo non si sia risposato e sia titolare dell'assegno divorzile. Al diritto in oggetto è stata riconosciuta natura creditizia, pur nella particolarità delle condizioni previste dalla norma e rientra, quindi, senza dubbio nel novero dei diritti c.d. disponibili, cioè quei diritti per loro natura negoziabili, che possono formare oggetto di rinuncia, di transazione e di contrattazione tra le parti. La giurisprudenza e la dottrina, d'altra parte, hanno da tempo dato ampio spazio all'autonomia privata anche nell'ambito dei rapporti familiari, riconoscendo piena validità ai contratti della crisi coniugale, diretti appunto a regolamentare e a prevenire o risolvere controversie tra le parti, sia in sede di separazione che in sede di divorzio. Nel novero della negoziabilità rientrano i diritti patrimoniali post-coniugali (ad esclusione, come è noto, della preventiva rinuncia all'assegno divorzile), nei quali rientra il diritto alla quota del TFR. È pertanto certamente ammissibile la preventiva rinuncia alla quota del TFR a fronte del pagamento di una somma concordata tra gli ex coniugi.
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