Sulla mancanza di un obbligo per la Stazione appaltante di verificare la congruità delle offerte delle partecipanti

03 Maggio 2018

La stazione appaltante non ha un obbligo di verificare la congruità delle offerte delle partecipanti classificate, ai sensi dell'art. 97 comma 6 d.lgs. 50/2016, se non quando esse appaiano anormalmente basse “in base ad elementi specifici”. Laddove in particolare l'offerta non fuoriesca dai due presupposti fissati dall'art. 97 comma 3 d.lgs.50/2016 per valutare la congruità delle offerte, non può essere sindacata la discrezionalità dell'amministrazione che sceglie di non attivare il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Il caso. La vicenda trae origine dall'impugnazione della determinazione di aggiudicazione, nonché della graduatoria, della relazione del RUP, di tutti i verbali di gara e del disciplinare di gara, mediante i quali è stata aggiudicata alla controinteressata la procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza presso gli immobili dell'INPS.

La ricorrente- collocata al termine della gara al terzo posto- contestava l'aggiudicazione sotto vari profili relativi alla modalità applicativa del Disciplinare di gara e alle valutazioni relative da parte della stazione appaltante.

La mancanza di un obbligo per la Stazione appaltante di verificare la congruità delle offerte delle classificate. A margine delle doglianze relative alla valutazione dei requisiti della prima classificata- a sua volta giudicate infondate- l'impugnativa proposta dalla ricorrente per quanto attiene al posizionamento della seconda classificata ne stigmatizzava l'anomalia dell'offerta. In particolare la ricorrente sottolineava come ai fini della redazione dell'offerta economica, gli operatori economici debbano attenersi alle tabelle ministeriali relative al costo medio orario per il personale dipendente da istituti e imprese di vigilanza privata.

Secondo il Giudice amministrativo, la scelta dell'amministrazione di attivare il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è, tuttavia, ampiamente discrezionale e può essere sindacata, in conseguenza, davanti al giudice amministrativo solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (di questo avviso, Consiglio Stato, sez.III, 3 luglio 2015, n. 3329).

In questo caso, peraltro, l'offerta presentata dalla controinteressata seconda classificata, rientrava nei due presupposti fissati dall'art. 97 comma 3 d.lgs. n. 50 del 2016 per valutare la congruità delle offerte quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che le offerte presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La giurisprudenza ha anche chiarito che le valutazioni sull'eventuale anomalia dell'offerta devono essere compiute dall'Amministrazione in modo globale e sintetico, con riguardo alla serietà dell'offerta nel suo complesso e non con riferimento alle singole voci dell'offerta (fra le più recenti: Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2662, Sezione V, 6 maggio 2015 n. 2274).

In conclusione, il Giudice amministrativo respingeva il ricorso in quanto, a norma dell'art. 97, comma 6, d.lgs. 50 del 2016, non vi è un generalizzato obbligo per la stazione appaltante di verificare la congruità dell'offerta di ogni partecipante ad una gara, ed in particolare in questo della seconda classificata, se non limitatamente a quei casi in cui la stessa appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici.

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