Il concordato in appello preclude il ricorso in Cassazione
07 Maggio 2018
A seguito dell'introduzione del c.d. concordato in appello, la cui disciplina è contenuta negli articoli 599-bis e comma 1-bis dell'art. 602 c.p.p. – introdotti dalla legge 103/2017 – è da ritenersi applicabile la vecchia giurisprudenza in tema “patteggiamento in appello” secondo la quale il giudice d'appello nell'accogliere la richiesta avanzata a norma del “vecchio” articolo 599, comma 4, c.p.p, «non era tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'articolo 129 c.p.p., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato avesse rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice doveva limitarsi ai motivi non rinunciati» Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal citato art. 599, comma 4, c.p.p. limitava la cognizione del giudice di secondo grado e aveva effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
Con tali motivazioni, la Corte di cassazione, sentenza n. 18299, depositata il 26 aprile 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso in cassazione da parte di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, emessa ai sensi degli art. 599-bis e 602, comma 1-bis, c.p.p. con la quale veniva applicata la pena concordata con la pubblica accusa, previa rinuncia degli ulteriori motivi. |