Procedibilità a querela. Cosa cambia, articolo per articolo
07 Maggio 2018
Il decreto legislativo 36 del 10 aprile 2018, che entrerà in vigore il 9 maggio 2018, ha profondamente modificato il regime della procedibilità per alcuni reati, introducendo la perseguibilità a querela di parte come regime normale, con eccezioni, in presenza di determinate condizioni o aggravanti, che li rendono perseguibili d'ufficio.
Il Legislatore, nella analisi di impatto della regolamentazione, afferma che «La procedibilità a querela costituisce, infatti, un punto di equilibrio e di mediazione fra due opposte esigenze: da un lato, quella di evitare che, nel rispetto del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, si determinino meccanismi repressivi automatici che impediscano qualsiasi possibilità di governo effettivo dei fatti realmente offensivi e meritevoli di tutela penale; dall'altro, quello di far emergere e valorizzare l'interesse privato alla punizione del colpevole, onde evitare il rischio che restino impuniti fatti comunque lesivi di beni primari o che resti frustrata l'esigenza di ristoro, anche morale, della vittima del reato. In tale ultimo caso il ricorso alla procedibilità a querela dipende principalmente dalla necessità di condizionare la repressione penale di un fatto di reato, astrattamente offensivo di un bene meritevole di protezione, alla valutazione in concreto della sua gravità da parte della persona offesa». Questa riforma è collegata all'introduzione nel 2017, nel nostro ordinamento, della particolare causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, prevista dall'art. 162-ter c.p. In estrema sintesi, il Legislatore, preso atto del numero eccessivo di procedimenti e processi penali, considerando anche l'obbligatorietà dell'azione penale, da un lato rimette al privato la valutazione sull'interesse alla punizione del colpevole, in alcuni reati contro la persona e il patrimonio, dall'altro elimina la facoltà del querelante parte lesa di proseguire nell'azione penale, laddove l'indagato o l'imputato abbiano risarcito integralmente il danno prima dell'apertura del dibattimento, quando il querelante stesso non voglia accettare il risarcimento (v. art. 162-ter c.p.: «Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo»).
L'intervento legislativo ha interessato alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio. I reati contro la persona (Titolo XII del codice), interessati dalla novella legislativa, sono alcuni di quelli inseriti nel Capo III, i delitti contro la libertà individuale, e nello specifico delle Sezioni III, IV e V, cioè i reati contro la libertà morale, l'inviolabilità del domicilio e l'inviolabilità dei segreti. I reati contro la persona, interessati dalla riforma, sono quelli previsti dai seguenti articolo del codice penale:
Infine, è stato introdotto – su richiesta espressa della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica – l'art. 623-ter c.p., Casi di procedibilità d'ufficio, che consente la perseguibilità d'ufficio, per i reati suddetti, nei casi in cui ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale. Sono ipotesi abbastanza limitate, perché le circostanze aggravanti a effetto speciale (in pratica quelle che determinano un aumento della pena superiore a un terzo) contestabili in relazione a questi reati sono poche (es. finalità di terrorismo e di eversione di cui all'articolo 1, decreto legge 625 del 1979; di mafia di cui all'articolo 7, del decreto legge 152 del 1991; o di discriminazione razziale, etnica e religiosa di cui all'articolo 3 del decreto legge 122 del 1993; reati contro la persona commessi in danno di portatore di minorazione fisica, psichica o sensoriale di cui all'art. 36, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n.104, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 3, legge 15 luglio 2009, n.94).
I reati contro il patrimonio, interessati dalla riforma, sono alcuni di quelli previsti nel Titolo XIII del codice penale, limitatamente al Capo II (commessi con frode). Nello specifico:
Anche per i suddetti reati è stato introdotta una norma (art. 649-bis) che consente la perseguibilità d'ufficio nei casi in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, per la quale valgono le stesse considerazioni espresse per l'art. 623-ter c.p.:
Infine, l'art. 12 d.lgs. 36/2018 regolamenta le ipotesi transitorie. Pertanto, per tutti reati la cui perseguibilità d'ufficio è stata eliminata, commessi prima del 9 maggio 2018, il termine dei tre mesi, per proporre querela, ai sensi dell'art. 124 c.p., decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (9 maggio 2018). Per i reati già oggetto di querela, la cui perseguibilità d'ufficio è stata eliminata, occorrerà esercitare il diritto di querela e il termine decorrerà dall'avviso ricevuto dal pubblico ministero, se ancora in fase di indagine, o dal giudice, se in fase processuale. Per i processi pendenti in Cassazione non è prevista alcuna norma transitoria e, pertanto, la nuova disciplina sarà applicabile anche ai processi pendenti presso la Suprema Corte. Nell'originario art. 12 era previsto un terzo comma, che recitava: «Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai processi che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, sono pendenti avanti alla Corte di cassazione». Tale comma non è stato poi inserito nel decreto, perché le commissioni preposte hanno ritenuto esserci, in questo caso, un eccesso di delega. Per concludere, il Legislatore, che ha ripreso parte delle proposte della “Commissione Fiorella” (costituita con decreto del Ministro della Giustizia in data 14 dicembre 2012 e presieduta dal Prof. Antonio Fiorella), ha inteso ridurre il carico dei processi, introducendo la perseguibilità a querela di parte per alcuni reati, anche in ipotesi aggravate, congiuntamente all'introduzione di meccanismi riparativi come quello di cui all'art. 162–ter c.p. Probabilmente, però, non ci sarà una significativa diminuzione, considerando i dati ministeriali allegati alla analisi di impatto sulla regolamentazione redatta dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, che evidenziano un modestissimo carico di processi relativi ai suddetti reati (nelle ipotesi aggravate). |