Sanabile la procura alle liti priva dell'asseverazione di conformità ex art. 22 CAD

Redazione scientifica
07 Maggio 2018

Il TAR Bolzano segue l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato e assegna un termine perentorio alla parte resistente per regolarizzare la procura ad litem redatta in violazione delle norme disciplinanti il PAT.

Nel corso di un procedimento relativo all'annullamento di un'ordinanza notificata al ricorrente dal Comune resistente, il TAR Bolzano rileva che la procura ad litem, in origine cartolare, sottoscritta manualmente dal Sindaco e autenticata dal difensore sia con sottoscrizione autografa che con firma digitale, è priva dell'asseverazione di conformità di cui all'art. 22 CAD.

Il Collegio ritiene applicabile al caso di specie il principio espresso da Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541 (v. S. Patrisso, La forma del ricorso notificato con modalità tradizionali nel PAT, in ilProcessotelematico.it), per cui l'atto redatto in violazione delle norme disciplinanti il PAT è sanabile mediante l'assegnazione di un termine perentorio per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a., nelle forme di legge a pena di irricevibilità.

Inoltre, considerato che la procura speciale è atto proveniente personalmente dalla parte e non dal difensore, essa può essere redatta anche in formato cartaceo ex art. 8, comma 2, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, «rilevando soltanto ai fini della regolarità che, al momento del deposito, da effettuare in formato digitale, il difensore compia l'asseverazione dell'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005».

Pertanto, il TAR assegna un termine perentorio al difensore del Comune resistente per la regolarizzazione della procura alle liti.

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