Tribunale di Rieti: pubblicazione degli avvisi di vendita sul Portale delle vendite pubbliche

20 Febbraio 2018

Circolare del Tribunale di Rieti, sezione civile, settore esecuzioni, relativa alla pubblicazione degli avvisi di vendita sul Portale delle vendite pubbliche ed avvisi dei delegati.
Circolare

Il Giudice dell'esecuzione;

- preso atto che in data 10 gennaio 2018 è stato pubblicato sulla G.U. il decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2017 che accerta la piena funzionalità del Portale delle Vendite Pubbliche e che in data 20 gennaio 2018 sono state pubblicate sulla G.U. le specifiche tecniche previste dall'art. 161-quater disp. att. c.p.c.;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 23 comma 2 d.l. n. 83/2015 conv. con modifiche in l. n. 132/2015, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'art. 161-quater disp. att. c.p.c. si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 comma 1, lett. b) n. 1, d.l. n. 83/2015 cit. che ha modificato l'art. 490 c.p.c. che ora prevede che “quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”;

- atteso, dunque, che a decorrere dal 19 febbraio 2018 diventa obbligatoria la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche nell'ambito delle procedure esecutive mobiliari e immobiliari nonché delle divisioni anche endoesecutive;

adotta la seguente

CIRCOLARE

Tutti gli avvisi di vendita emessi a far data dal 19 febbraio 2018, dovranno essere pubblicati – unitamente all'ordinanza di vendita e – ove separata – alla ordinanza di delega – a cura del professionista delegato nominato nelle procedure esecutive – sul Portale delle vendite pubbliche.

La pubblicazione sul portale, previo pagamento del contributo, dovrà effettuarsi per tutti gli avvisi di vendita emessi a partire dal 19 febbraio 2018, indipendentemente dall'epoca in cui è stata autorizzata o delegata l'attività di vendita, ed anche quando trattasi di tentativi ulteriori.

Tale pubblicità sostituisce ex lege unicamente l'affissione dell'avviso di vendita per tre giorni continui nell'albo dell'Ufficio Giudiziario.

L'effettuazione della pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche – da effettuate almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per presentare le offerte – presuppone il pagamento del contributo alla pubblicazione, che al momento è pari ad euro 100,00 per ogni lotto posto in vendita, e che va corrisposto per ciascun tentativo di vendita.

Sono esclusi unicamente le procedure esenti e le procedure in cui il creditore procedente è stato ammesso al gratuito patrocinio.

Ne consegue che:

- per tutte le deleghe già conferite alla data del 19 febbraio 2018 ogni altra forma di pubblicità resta invariata e deve essere eseguita secondo quanto già disposto, ma solo dopo l'esecuzione della pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche.

I delegati attingeranno, per il pagamento del contributo, al fondo per le spese pubblicitarie già riconosciuto per la custodia e/o la delega e, ove insufficiente, provvederanno a chiedere al G.E. la relativa integrazione.

La somma necessaria al pagamento del contributo non va anticipata dal custode/delegato in quanto in caso di mancato tempestivo pagamento per causa imputabile al creditore o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo è prevista la sanzione processuale stabilita dall'art. 631-bis c.p.c.

I delegati presteranno attenzione a modificare gli avvisi di vendita da emettere nelle parti relative alle forme di pubblicità, con sostituzione della indicazione della affissione sull'albo del Tribunale con la indicazione dell'inserimento sul portale delle vendite pubbliche.

- per le deleghe che verranno conferire a partire dal 19 febbraio 2018, le forme di pubblicità ulteriori rispetto alla pubblicazione sul portale e sul sito internet saranno stabilite nelle ordinanze di vendita tenuto conto delle richieste del creditore procedente all'udienza di fissazione delle vendite e sarà previsto uno specifico fondo spese per il pagamento del contributo da versare per la pubblicità sul portale.

Soggetto legittimato

Sia il previo pagamento del contributo, che la pubblicazione sul portale sono attività da svolgere a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita ai sensi dell'art. 161-quater disp. att. c.p.c., per i giudizi di divisione potrà procedere alla pubblicazione il delegato che sia stato iscritto in SICID dalla cancelleria come “ausiliario”.

Occorre porre attenzione al corretto inserimento del “soggetto legittimato alla pubblicazione” nei registri di cancelleria, in quanto la verifica della titolarità del soggetto legittimato alla pubblicazione alla gestione degli avvisi di vendita avviene attraverso la verifica dei registri di cancelleria interni al Dominio Giustizia (SIECIC e SICID), in caso di mancato inserimento il delegato non potrà accedere alle pagine web di inserimento dei dati della vendita forzata.

Al profilo “Soggetto legittimato alla pubblicazione” sono associate le funzionalità di inserimento e pubblicazione dell'avviso di vendita, il servizio di pagamento del contributo di pubblicazione e le funzionalità di gestione dell'esito e degli eventi significativi dell'avviso di vendita e dello sviluppo della procedura.

Contenuto della pubblicazione

Il soggetto legittimato dopo aver effettuato l'accesso al portale nell'area riservata, dovrà digitare i dati identificativi della procedura ed inserire gli atti che intende pubblicare.

Occorre prestare attenzione in quanto tutti gli spazi contrassegnati con asterisco costituiscono campi obbligatori.

Sul portale delle vendite pubbliche dovranno essere inseriti i seguenti atti:

  • avviso di vendita epurato dei riferimenti alla persona dell'esecutato
  • ordinanza di delega delle operazioni di vendita;
  • perizia di stima;
  • planimetria del bene posto in vendita (se risultante dalla perizia);
  • numero congruo di fotografie del bene posto in vendita;
  • indicazione del/dei siti internet ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni per partecipare alla vendita e del nominativo del custode giudiziario.

Gli adempimenti relativi alla pubblicazione sul portale dovranno essere curati nella consapevolezza che le specifiche tecniche pongono a carico del delegato la “responsabilità derivante da omessi o insufficienti accorgimenti atti a evitare di pubblicare immagini che violano la privacy o di immagini di soggetti minori”.

Il delegato, pertanto, oltre a soprassedere dalla pubblicazione di immagini vietate, dovrà procedere all'inserimento della documentazione (ed in particolar modo della perizia e dei relativi allegati) solo previa attenta e scrupolosa schermatura di tutti i dati sensibili, anche tenuto conto del fatto che il sistema non consente la rimozione di quanto pubblicato.

Inserimento della certificazione del pagamento del contributo

Prima di procedere alla pubblicazione, ovvero nell'ultima fase, dovrà essere allegata, in formato .xlm, la ricevuta telematica attestante il pagamento del contributo di pubblicazione.

Per le ipotesi in cui il contributo non sia dovuto, sarà necessario indicare nella fase n. 2, le ragioni di esenzione ovvero, in caso di “spesa prenotata a debito” dovrà essere allegato il provvedimento autorizzativo.

Termini per la pubblicazione

Il professionista incaricato della pubblicità dovrà procedere all'inserimento dei dati e documenti sul portale delle vendite pubblica almeno 45 prima della data fissata per la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il professionista avrà cura di eseguire la pubblicazione sul PVP contestualmente all'inoltro della richiesta di pubblicità sui siti privati previsti nell'ordinanza di delega e, ove previsto, sul quotidiano e, in ogni caso, in tempo utile ad assicurare il coordinamento temporale tra tali forme di pubblicità, prendendo previamente contatto con la società che cura l'inserimento sui siti e la pubblicazione sul quotidiano.

Certificazione

Il professionista incaricato della pubblicità, il giorno prima di quello fissato per la vendita, procederà a scaricare dal portale la certificazione di avvenuta pubblicità sul PVP.

Raccomandazione

Si invita i delegati a prestare la massima attenzione nella esecuzione delle indicazioni date e alle specifiche tecniche per l'inserimento sul portale, le condotte non conformi saranno valutate ai fini della revoca dell'incarico.

Informazioni generali

Tutte le informazioni relative al portale delle vendite pubbliche, alle modalità di pagamento del contributo, i manuali utenti, ma soprattutto le specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul portale sono reperibili e vanno tratte dai siti https://pst.giustizia.it e https://pvp.giustizia.it

Si dispone la trasmissione della presente circolare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dei Commercialisti, ai Coordinatori dei delegati per la diffusione tra tutti i professionisti inseriti nell'albo dei custodi delegati.

Rieti 20 febbraio 2018

Il Giudice dell'Esecuzione

Enrica Ciocca

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Pertanto si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

Vi invitiamo a segnalarci eventuali modifiche ai protocolli pubblicati scrivendo a redazioneilprocessotelematico@giuffre.it

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