Impugnazione delle clausole del bando non escludenti

Anton Giulio Pietrosanti
07 Maggio 2018

È inammissibile l'impugnazione immediata del bando se le relative clausole censurate con il ricorso non hanno natura “escludente”.

Il caso. Nella specie il ricorrente aveva impugnato immediatamente un bando di gara sostenendo che le relative clausole gli impedivano la partecipazione alla procedura e, in particolare, il superamento della soglia di sbarramento di trentasei punti per il punteggio tecnico.

La decisione del TAR. Il Collegio ha ritenuto inammissibile il ricorso in quanto le clausole impugnate dal ricorrente non potevano considerarsi immediatamente escludenti o, comunque, preclusive della sua partecipazione alla gara. Pertanto, tali clausole andavano impugnate (non immediatamente, ma) unitamente al provvedimento di aggiudicazione, giacché solo esso poteva rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva del ricorrente, consentendo di configurare in capo allo stesso un interesse all'impugnazione. Del resto, nella specie, l'offerta tecnica del ricorrente stesso era stata valutata dalla commissione di gara e aveva ottenuto il punteggio massimo di sessanta punti.

I precedenti giurisprudenziali. Il Collegio ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui sono immediatamente impugnabili solo le clausole del bando o della lettera di invito che stabiliscono requisiti di partecipazione non posseduti dal ricorrente (cosiddette clausole immediatamente escludenti), ovvero quelle che impongano, ai fini della partecipazione, oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara e che comportino l'impossibilità, per l'interessato, di accedere alla procedura ed il conseguente arresto procedimentale. Inoltre, il Collegio, a supporto della sua decisione, ha evocato pure la recente pronuncia dell'Adunanza plenaria (Cons. St., Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4) per la quale “la postergazione della tutela avverso le clausole non escludenti del bando, al momento successivo ed eventuale della denegata aggiudicazione, secondo quanto già stabilito dalla decisione dell'Adunanza plenaria n. 1 del 2003, non si pone certamente in contrasto con il principio di concorrenza di matrice europea, perché non lo oblitera, ma lo adatta alla realtà dell'incedere del procedimento nella sua connessione con i tempi del processo”.

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